Il  comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
 istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
    Esaminata  la domanda, fatta propria dalla regione Marche, intesa
ad  ottenere  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di
due  vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad
indicazione geografica tipica «Marche»;
    Visto  il  regolamento  CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
    Visto il regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile
2002  ed  in  particolare  l'art.  19 - Indicazione delle varieta' di
vite;
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  348,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
    Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole
in  merito  alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di
due  vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad
indicazione  geografica tipica «Marche» prodotti nei territori di cui
all'art.  3  del  relativo  disciplinare di produzione e a condizione
che:
      - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
      - il   vino  derivante  dall'uva  della  varieta'  presente  in
quantita'  minoritaria  deve  essere  comunque  superiore  al 15% del
totale;
      - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  di  ciascuno dei due vitigni
interessati,  non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4
del disciplinare di produzione;
    - il  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo delle uve,
ottenute   da   ciascuno  dei  due  vitigni,  non  sia  inferiore  al
corrispondente   limite   fissato  all'art.  4  del  disciplinare  di
produzione;
    - il   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  del  vino
ottenuto,  all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso  di  limiti  diversi  fissati  per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
    - l'indicazione   dei   due   vitigni  deve  avvenire  in  ordine
decrescente   rispetto   all'effettivo  apporto  delle  uve  da  essi
ottenute.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.