IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva  2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo
all'iscrizione  di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  tra  le  quali e' compresa la
sostanza attiva mancozeb;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti  mancozeb  dovevano  presentare al Ministero
della salute entro il 30 giugno 2006, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del sopraccitato decreto;
    Visto  l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo
2006,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb non
aventi  i  requisiti  di  cui  all'art.  1 e all'art. 2, comma 2, del
medesimo  decreto  si  intendono  revocate  a decorrere dal 1° luglio
2006;
    Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
    Ritenuto  di  dover  procedere alla pubblicazione dell'elenco dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb revocati
ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del  citato  decreto ministeriale
7 marzo 2006;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  In  allegato  al  presente  decreto e' riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva mancozeb la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data dal 1° luglio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2,
commi 2 e 3, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.