IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  la  soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto lo Statuto dell'AGEA;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1663  del  7 luglio  1995  della
Commissione  che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento
(CE)  n.  729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei
conti del FEOGA sezione «Garanzia»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio
e  successive  modificazioni,  sul  sostegno  allo sviluppo rurale da
parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio
e  successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio
e  successive  modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola
comune;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio
e  successive  modificazioni  recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2390  del  25 ottobre  1999 della
Commissione  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 663/1995 per quanto
riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli
Stati  membri  devono  tenere  a  disposizione  della Commissione nel
quadro della liquidazione dei conti FEOGA, sezione «Garanzia»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1685  del  28 luglio  2000  della
Commissione   e  successive  modificazioni  recante  disposizioni  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del Consiglio per
quanto   riguarda   l'ammissibilita'   delle   spese  concernenti  le
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  963  del  17 maggio  2001  della
Commissione   e   successive   modificazioni,  recante  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1259/1999 del Consiglio per
quanto   riguarda   il   sostegno   supplementare  comunitario  e  la
trasmissione di informazioni alla Commissione;
  Vista  la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione,
relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro
della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.
118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione
del  procedimento  per  la  disciplina  degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche'
il  regolamento CE n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte
dell'AGEA  delle  spese  legittimamente  sostenute nell'annualita' di
riferimento,  ponendo  l'esigenza  di  definire tutte le controversie
eventualmente insorte entro tale termine;
  Considerato  che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi
giudizi  in  via  ordinaria rendono estremamente difficile rispettare
tale  termine  e  che  una significativa quantita' di controversie in
ragione  di  tali  possibili  ritardi  rischia  concretamente  di non
consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;
  Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno
utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un
danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;
  Considerato  peraltro  che  per  far fronte in modo tempestivo alle
eventuali    necessita'   finanziarie   derivanti   dalla   possibile
conclusione  del  contenzioso  a favore dei beneficiari in annualita'
successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti
suppletivi  utili  a  coprire  tali  esigenze e che cio' violerebbe i
profili  di  concorrenza  comunitaria,  oltre che essere estremamente
oneroso per le risorse statali;
  Ritenuto  di  risolvere il problema attraverso la organizzazione di
apposite  procedure  di  conciliazione  e  procedure  arbitrali a cui
devolvere   la  risoluzione,  in  via  semplificata,  delle  predette
controversie  nel  pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella
positiva  considerazione  dell'urgenza  di rispettare i termini posti
dall'ordinamento comunitario;
  Valutata   positivamente   la  possibilita'  di  ricorrere  a  tali
procedure   di   risoluzione  delle  controversie,  alternative  alla
giurisdizione  ordinaria,  perfettamente aderenti con i contenuti del
nostro sistema normativo, ed espressione del potere di organizzazione
dei   soggetti   pubblici,   in   piena  sintonia  con  l'ordinamento
comunitario,  assicurando  procedure  facilmente  accessibili  e meno
onerose  per  una  equa,  tempestiva e trasparente composizione delle
controversie;
  Visti  gli  articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile,
come  modificati dal decreto legislativo n. 40/2006, che prevedono la
possibilita'  di  ricorrere,  al fine di semplificare le procedure di
risoluzione  delle  controversie,  a  procedure  arbitrali nonche' di
conciliazione;
  Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del
7 giugno  2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono
ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie
di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una camera arbitrale
e di uno sportello di conciliazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, con cui e'
stata  approvata  la  succitata  delibera n. 31 del 7 giugno 2002 del
commissario straordinario dell'AGEA;
  Visto  il  decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con cui sono
affidati alla Camera nazionale arbitrale in agricoltura nuovi compiti
relativi, in particolare, alla certificazione della definizione delle
posizioni  dei  soggetti  istanti  per l'ottenimento di una specifica
tutela del credito;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 agosto 2004 in cui all'art. 14 si
prevede  l'inserimento  della  clausola  arbitrale  nell'ambito delle
determinazioni relative alle domande della nuova PAC;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  40/2006  in materia di riforma
dell'arbitrato e della conciliazione;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
3 marzo  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006,
n. 100;
  Visto  sempre  il  decreto  legislativo n. 99/2004 che all'art. 16,
comma 3 prevede la competenza del Ministro delle politiche agricole e
forestali  all'approvazione  del  decreto  relativo  alla definizione
delle nuove procedure arbitrali e di conciliazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79,  che  nel  prescrivere  la  riorganizzazione  del Ministero delle
politiche  agricole e forestali, attribuisce, come disposto dall'art.
3,  al  Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo,  la  competenza
relativa all'istituzione della camera arbitrale;
  Ritenuto   di  procedere  agli  adempimenti  previsti  dal  decreto
legislativo   n.  99/2004  attraverso  la  definizione,  mediante  il
presente  decreto  ministeriale, di una nuova disciplina della Camera
nazionale arbitrale in agricoltura sia con riferimento alle procedure
arbitrali che di conciliazione;
  Ritenuto,  infine,  di  collocare,  in ossequio alle determinazioni
ricordate,  la  suddetta  camera  presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
  Visto  l'art.  17,  comma 3  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e
successive  modificazioni,  che  prevede  la  competenza ministeriale
all'approvazione del relativo decreto quando una fonte legislativa ne
preveda l'emanazione conferendo espressamente tale potere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Finalita' ed istituzione della camera arbitrale
                 e degli organismi di conciliazione
  1. Il presente decreto ministeriale recepisce le novita' introdotte
in materia di arbitrato e di conciliazione dal decreto legislativo n.
40/2006   e   disciplina   l'istituzione,   l'organizzazione   ed  il
funzionamento  della  camera nazionale arbitrale in agricoltura e del
comitato  di  conciliazione,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 3, del
decreto legislativo n. 99/2004.
  2.  Il  presente decreto realizza la semplificazione e la riduzione
dei  tempi  per la risoluzione delle controversie nelle quali AGEA e'
parte,  definendo  modalita'  operative facilmente accessibili e meno
onerose  per  una  loro  equa, tempestiva e trasparente composizione,
mediante il ricorso a strumenti quali l'arbitrato e la conciliazione,
alternativi ai giudizi ordinari.
  3.  Della  camera arbitrale e del comitato di conciliazione possono
avvalersi   anche  le  regioni  o  gli  organismi  pagatori  da  esse
eventualmente  istituiti,  previa  sottoscrizione  di apposita intesa
operativa.