IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto lo Statuto dell'AGEA; Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»; Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»; Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, sezione «Garanzia»; Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione; Vista la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche' il regolamento CE n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualita' di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine; Considerato che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantita' di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese; Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso; Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessita' finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualita' successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che cio' violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali; Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario; Valutata positivamente la possibilita' di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione del potere di organizzazione dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie; Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo n. 40/2006, che prevedono la possibilita' di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonche' di conciliazione; Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una camera arbitrale e di uno sportello di conciliazione; Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, con cui e' stata approvata la succitata delibera n. 31 del 7 giugno 2002 del commissario straordinario dell'AGEA; Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con cui sono affidati alla Camera nazionale arbitrale in agricoltura nuovi compiti relativi, in particolare, alla certificazione della definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di una specifica tutela del credito; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 in cui all'art. 14 si prevede l'inserimento della clausola arbitrale nell'ambito delle determinazioni relative alle domande della nuova PAC; Visto il decreto legislativo n. 40/2006 in materia di riforma dell'arbitrato e della conciliazione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100; Visto sempre il decreto legislativo n. 99/2004 che all'art. 16, comma 3 prevede la competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali all'approvazione del decreto relativo alla definizione delle nuove procedure arbitrali e di conciliazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuisce, come disposto dall'art. 3, al Dipartimento delle politiche di sviluppo, la competenza relativa all'istituzione della camera arbitrale; Ritenuto di procedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 99/2004 attraverso la definizione, mediante il presente decreto ministeriale, di una nuova disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura sia con riferimento alle procedure arbitrali che di conciliazione; Ritenuto, infine, di collocare, in ossequio alle determinazioni ricordate, la suddetta camera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, che prevede la competenza ministeriale all'approvazione del relativo decreto quando una fonte legislativa ne preveda l'emanazione conferendo espressamente tale potere; Decreta: Art. 1. Finalita' ed istituzione della camera arbitrale e degli organismi di conciliazione 1. Il presente decreto ministeriale recepisce le novita' introdotte in materia di arbitrato e di conciliazione dal decreto legislativo n. 40/2006 e disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della camera nazionale arbitrale in agricoltura e del comitato di conciliazione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 99/2004. 2. Il presente decreto realizza la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie nelle quali AGEA e' parte, definendo modalita' operative facilmente accessibili e meno onerose per una loro equa, tempestiva e trasparente composizione, mediante il ricorso a strumenti quali l'arbitrato e la conciliazione, alternativi ai giudizi ordinari. 3. Della camera arbitrale e del comitato di conciliazione possono avvalersi anche le regioni o gli organismi pagatori da esse eventualmente istituiti, previa sottoscrizione di apposita intesa operativa.