IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005;
  Visto il conferimento di incarico di direzione dell'Ufficio;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare
gli articoli 87, comma 1, lettera d), 92, c), comma 2, e 94;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  969  del  18 marzo  2004,  in
particolare,  l'art.  1,  nella parte in cui classifica il medicinale
Vistabex 1 fiala 4 U.I./0,1 ml, prevedendone l'uso riservato a medici
specialisti   in  chirurgia  plastica,  chirurgia  maxillo  facciale,
dermatologia, oftalmologia; vietata la vendita al pubblico;
  Viste  le  sentenze  del  T.A.R. Lazio n. 4591/2006 e 4593/2006, di
annullamento  parziale del suddetto decreto direttoriale n. 969/2004,
con  riferimento  proprio  alla limitazione d'uso ai soli specialisti
indicati;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in  particolare  l'art. 7, comma 1,
lettera c);
  Visto   lo   stralcio   di  verbale  della  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica  dell'AIFA  n.  34  del  10/11 ottobre  2006,  in
ottemperanza  alle  suddette  sentenze  ha  espresso il parere che il
medicinale Vistabex debba essere classificato ai fini della fornitura
con  la  seguente  dicitura:Uso riservato agli specialisti durante la
visita  ambulatoriale  ovvero  in studi medici attrezzati. Vietata la
vendita al pubblico;
  Vista  la  determinazione  AIFA  n.  75 del 27 aprile 2005, recante
nuova  autorizzazione  alla  immissione  in  commercio del medicinale
Vistabex   nella  confezione  4 U.I./0,1  ml  polvere  per  soluzione
iniettabile  flaconcino  da  50 unita', che sostituisce il precedente
decreto  di  autorizzazione  n.  969/2004  citato, e, in particolare,
l'art. 3 recante classificazione ai fini della fornitura;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla sostituzione dell'art. 3 della
determinazione  AIFA  n.  75 del 27 aprile 2005 citata, conformemente
alla  pronuncia  del Tribunale amministrativo, al decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e al parere della CTS sopra richiamato;
Adotta la seguente determinazione:
                               Art. 1.
               Classificazione ai fini della fornitura
  L'art.  3  della  Determinazione  AIFA  n. 75 del 27 aprile 2005 e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  3  (Classificazione  ai  fini della fornitura). - Medicinale
soggetto  a  prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente
assimilabile  a  quello  ospedaliero:  Uso riservato agli specialisti
durante  la  visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati.
Vietata la vendita al pubblico.