IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di
attribuzioni del CIPE nel settore delle concessioni autostradali;
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro,  ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito  dall'art.  1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante
disposizioni  in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi' come
modificato   dall'art.   2,   comma 89,  del  decreto-legge  appresso
menzionato;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare  l'art. 2, commi 82 e 83, cosi' come modificati dall'art.
1,  comma 1030,  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296 (finanziaria
2007);
  Viste  le  proprie  determinazioni  assunte  il 20 novembre 1995 in
materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica utilita' non gia'
diversamente   regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione  delle
relative   tariffe;   determinazioni  poi  riprodotte,  con  limitate
modifiche,  nella  delibera  del  24 aprile  1996,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
  Vista  la  proposta  del Ministro delle infrastrutture, concernente
direttiva   in  materia  di  regolazione  economica  per  il  settore
autostradale, acquisita in seduta agli atti di questo Comitato;
  Considerato   di  dover  garantire  una  maggiore  trasparenza  del
rapporto  concessorio  e di adeguare la regolamentazione dello stesso
al  perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento
delle  infrastrutture  e  alla gestione del servizio secondo adeguati
livelli  di  sicurezza,  efficienza  e  qualita'  ed in condizioni di
economicita' e di redditivita', nel rispetto dei principi comunitari;
  Ritenuto  che, al fine di assicurare uniformita' di trattamento, la
stessa  direttiva  si  applica alle nuove convenzioni, ed ai rapporti
convenzionali  in  essere  nei  limiti  ed  alle condizioni di cui ai
commi 82  e 83, dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
successivamente  modificata  dall'art.  1,  comma 1030,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296;
  Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;
                              Delibera:
  E'  approvato  il documento tecnico allegato, intitolato «Direttiva
in  materia  di  regolazione  economica  del  settore  autostradale»,
composto  di  sette pagine, che forma parte integrante della presente
delibera.  La  stessa  direttiva  si  applica  alle nuove convenzioni
regolanti  le  concessioni autostradali, ed ai rapporti convenzionali
in  essere  nei  limiti  ed  alle condizioni di cui ai commi 82 e 83,
dell'art.   2   del   decreto-legge   n.   262/2006,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  n. 286/2006, successivamente modificata
dall'art. 1, comma 1030, della legge n. 296/2006.
    Roma, 26 gennaio 2007
                            Il Presidente
                                Prodi
                       Il segretario del CIPE
                                Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 155