IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
               Ispettorato centrale repressione frodi
                           di concerto con
          L'AGENZIA DELLE DOGANE, IL MINISTERO DELLA SALUTE
               E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visti  l'art.  43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito,  nella  legge  18 marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti  agrari, e l'art. 108 del
regolamento  di  esecuzione  dello stesso R.D.L., approvato con regio
decreto  1° luglio  1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi
occorrenti  in  applicazione  delle  norme  contenute  nelle suddette
disposizioni   nazionali  dovranno  essere  eseguite  dai  laboratori
incaricati  con  i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto
con  il  Ministero  delle  finanze,  il Ministero della sanita' ed il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  l'art.  44  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 82 «recante
disposizioni  di  attuazione  della  normativa  comunitaria  relativa
all'OCM  del vino», che prevede l'istituzione presso questo Ministero
di   una   commissione  consultiva  per  l'aggiornamento  dei  metodi
ufficiali  di  analisi  relativi  ai prodotti disciplinati dal citato
R.D.L.,  la presenza, in qualita' di componenti di detta commissione,
di  rappresentanti  dei  Ministeri  concertanti  e di enti o istituti
specializzati  nei settori nonche' la possibilita' che la commissione
stessa   sia  articolata  in  sottocommissioni  composte  da  esperti
competenti per singole materie;
  Visto   l'art.   1   del   decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181
«disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale,
tra  l'altro,  e'  stata stabilita la seguente nuova denominazione di
questo   Ministero   e  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
rispettivamente  «Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari e
forestali» e «Ministero dello sviluppo economico»;
  Visti  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  7 agosto 1986, n. 462; il decreto-legge
21 novembre  2000, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge
19 gennaio  2001,  n.  3;  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 9 marzo 2001, n. 49; il
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio
2003,  n.  44, modificato con il decreto 11 novembre 2004, n. 294; il
decreto-legge    9 settembre    2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  11 novembre 2005, n. 231 e da ultimo il
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  del
19 dicembre   2005,  relativi  all'Ispettorato  centrale  repressione
frodi;
  Visto  l'art.  57,  comma 1  del  decreto legislativo del 30 luglio
1999, n. 300, in base al quale alle agenzie fiscali sono trasferiti i
«rapporti  giuridici,  poteri  e  competenze»  relativi alle funzioni
esercitate   in  precedenza  dai  dipartimenti  del  Ministero  delle
finanze,  disponendo che tali rapporti giuridici, poteri e competenze
«vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna
di ciascuna agenzia»;
  Visto   l'art.  63,  comma 1  del  citato  decreto  legislativo  n.
300/1999, che stabilisce che «all'Agenzia delle dogane spettano tutte
le  funzioni svolte dal Dipartimento delle dogane del Ministero delle
finanze,  incluse  quelle  esercitate in base ai trattati dell'Unione
europea o ad altri atti e convenzioni internazionali»;
  Visto   l'art.  68,  comma 1  del  citato  decreto  legislativo  n.
300/1999, in base al quale «il direttore rappresenta l'Agenzia»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  882/2004  in materia di controlli
ufficiali  nei  mangimi  e  negli alimenti, che dispone all'art. 11 -
Capo  III  Campionamento  ed  analisi,  che:  «i  metodi  di  analisi
utilizzati  nel  contesto  dei controlli ufficiali sono conformi alle
pertinenti norme comunitarie»;
  Visto  il decreto ministeriale 21 settembre 1971, con il quale sono
stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso
zootecnico»,  modificati  ed  integrati  da  ultimo  con  il  decreto
20 febbraio 2006 - supplemento n. 19;
  Vista la direttiva 2005/6/CE della Commissione del 26 gennaio 2005,
che   modifica   la  direttiva  71/250/CEE  per  quanto  riguarda  la
presentazione e l'interpretazione dei risultati di analisi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 maggio 1982, di approvazione di
«Metodi  ufficiali  di  analisi  per  il controllo degli alimenti per
animali  -  Supplemento  n.  6, con il quale, tra l'altro, sono state
recepite   disposizioni   comunitarie  di  modifica  della  direttiva
71/250/CEE  per  quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione
dei risultati di analisi;
  Considerato che per assicurare un approccio armonizzato nell'ambito
del  controllo  ufficiale  delle  sostanze  indesiderabili  di cui al
decreto  legislativo  n.  149/2004,  e'  di  grande  importanza che i
risultati  di  analisi  vengono  presentati  ed  interpretati in modo
uniforme;
  Ritenuto   necessario   adottare   le  opportune  disposizioni  per
conformare  le  norme  nazionali  a quelle prescritte dalla direttiva
comunitaria 2005/6/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  presentazione  e  l'interpretazione  dei  risultati  di analisi
relativi  al controllo ufficiale delle sostanze indesiderabili devono
essere  eseguiti  in conformita' ai criteri descritti nel supplemento
n. 20, allegato al presente decreto.