IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale;
  Visto   l'art.   20,   comma 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 luglio  1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per
ogni  richiesta  di  revisione  di  analisi  di campioni ai sensi del
comma 2 dell'art.  15 della predetta legge n. 689/1981, e' aggiornato
ogni  anno  in  misura  pari  all'indice  di variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno
precedente ed accertato dall'Istat;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
28 febbraio 2006 emanato di concerto con il Ministero delle politiche
agricole   e  forestali,  con  cui  l'importo  e'  stato  fissato  in
Euro 103,92;
  Considerato  che  il predetto indice di variazione e' risultato per
l'anno 2005 pari all'1,7%;
  Ritenuto  necessario  aggiornare della stessa percentuale l'importo
di Euro 103,92 suindicato;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  primo  giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo
da  versare,  per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni,
alla  competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.
15  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  viene  determinato in
Euro 105,69.
    Roma, 26 gennaio 2007
            p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
                      Il Ragioniere dello Stato
                               Canzio
               p. Il Ministro delle politiche agricole
                       alimentari e forestali
                      L'Ispettore generale capo
                              Lo Piparo