Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, Esaminata la domanda, presentata dal Consorzio tutela vini «Collio», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio; Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota datata 19 ottobre 2006, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra detto, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»; Ha espresso, nella riunione del 31 gennaio 2007, il parere favorevole alla istanza in argomento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, le modifiche da apportare agli articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, del disciplinare di produzione, cosi' come specificato nel testo annesso, che si provvede a pubblicare interamente per una migliore lettura. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Collio Goriziano» o «Collio» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» e' riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Collio Goriziano» o «Collio» Bianco; «Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay; «Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia (da Malvasia istriana b.); «Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau; «Collio Goriziano» o «Collio» Picolit; «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco; «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio; «Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla; «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling (da Riesling renano); «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico; «Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon; «Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano; «Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico; «Collio Goriziano» o «Collio» Rosso; «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet; «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc; «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon; «Collio Goriziano» o «Collio» Merlot; «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero. 2. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere accompagnate dalla menzione «riserva», se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo art. 7.