Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,
    Esaminata  la  domanda,  presentata  dal  Consorzio  tutela  vini
«Collio»,   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio;
    Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma Friuli
Venezia  Giulia,  con  nota  datata  19 ottobre  2006, in merito alle
modifiche  proposte  dal  Consorzio  sopra  detto, al disciplinare di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Collio
Goriziano» o «Collio»;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  31 gennaio  2007,  il parere
favorevole   alla   istanza   in   argomento,   proponendo,  ai  fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto direttoriale, le modifiche da
apportare  agli  articoli:  1,  2, 4, 5, 6, 7, 8, del disciplinare di
produzione, cosi' come specificato nel testo annesso, che si provvede
a pubblicare interamente per una migliore lettura.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini - via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
a Denominazione di Origine Controllata «Collio Goriziano» o «Collio»
                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    1.  La  denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o
«Collio»  e'  riservata  ai  vini  bianchi  e  rossi  rispondenti  ai
requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
      «Collio Goriziano» o «Collio» Bianco;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay;
      «Collio  Goriziano»  o  «Collio» Malvasia (da Malvasia istriana
b.);
      «Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Picolit;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling (da Riesling renano);
      «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Rosso;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Merlot;
      «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero.
    2. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere
accompagnate dalla menzione «riserva», se sottoposte ad un periodo di
invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo art. 7.