IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Vista  la  legge  17 luglio  2006,  n.  233, recante conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto  il  proprio decreto 9 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   260   in  data  8 novembre  2006  recante  procedure
applicative  del  codice  internazionale  per  il trasporto sicuro di
granaglie   alla   rinfusa   adottato  dall'organizzazione  marittima
internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
  Visti  in  particolare  gli articoli 4, 5 e 6 del succitato decreto
con  i  quali  sono stati determinati i modelli, rispettivamente, del
documento   di   autorizzazione,   del  certificato  di  esenzione  e
dell'autorizzazione occasionale;
  Ritenuto  necessario,  sulla  base  dell'esperienza acquisita nella
fase  di  prima  applicazione  della normativa in questione procedere
all'aggiornamento  dei  succitati  modelli,  al fine di renderli piu'
chiari per gli operatori del settore;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Gli allegati I, II e III al decreto 9 ottobre 2006, in premessa
citato,  sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I, II e III
al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 febbraio 2007
                                     Il comandante generale: Dassatti