LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
                SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI
  su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
                              Premesso
  che   l'azienda   S«alvatore  Lumia  S.r.l.»  di  Agrigento  svolge
attivita' di trasporto pubblico locale;
  che,  in  data 16 dicembre 2005, l'azienda «Salvatore Lumia S.r.l.»
di  Agrigento  e  le  rappresentanze  sindacali  aziendali FIT-CISL e
FAISA-CISAL  hanno  concluso  un  accordo aziendale sulle prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente  dall'azienda,  giusta  quanto  previsto  dalla  legge  n.
146/1990  come  modificata  dalla  legge n. 83/2000, e in adeguamento
alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria
delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di
garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
  che  in  data  2 agosto  2006  tale accordo e' stato trasmesso alle
associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del
relativo  parere  ai  sensi  dell'art.  13, comma 1, lettera a) della
legge n. 146/1990 e successive modificazioni;
  che  in data 28 agosto 2006 l'ADOC ha espresso parere favorevole in
ordine al contenuto dell'accordo;
                             Considerato
  che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
                              Rilevato:
  che  le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta
dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per
i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve
essere  garantito il servizio completo, sono state cosi' individuate:
dalle  ore  6  alle  ore  9  e  dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (fasce
coincidenti  con  quelle  previste dall'accordo regionale concluso in
data  23 giugno  2005,  e successivamente integrato in data 11 luglio
2005  tra  l'ANAV  Sicilia  e  le  Segreterie Regionali Sicilia delle
organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL);
  che  le  parti  hanno  inteso  richiamare  altresi'  tutte le norme
contenute nell'accordo regionale del 23 giugno-11 luglio 2005, sia in
relazione alle procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla
ripresa  del servizio, sia in relazione alla costituzione dei presidi
aziendali;
  che, pertanto, l'accordo in esame appare conforme alle disposizioni
dell'accordo  regionale gia' valutato idoneo da questa Commissione di
garanzia con delibera n. 06/279 del 17 maggio 2006;
                            Valuta idoneo
ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), della legge 12 giugno
1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83,
l'accordo  aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in
caso  di  sciopero  del personale dipendente dalla azienda «Salvatore
Lumia  S.r.l.» di Agrigento, concluso in data 16 dicembre 2005 tra la
suddetta  azienda  e  le rappresentanze sindacali aziendali FIT-CISL,
FAISA-CISAL;
                               Precisa
che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della
legge  n.  146/1990  e  successive  modifiche,  ma  non  disciplinati
nell'accordo  in  esame,  restano in vigore le regole contenute nella
menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
                               Dispone
la  comunicazione  della  presente  delibera  alla azienda «Salvatore
Lumia  S.r.l.»  di Agrigento, alle rappresentanze sindacali aziendali
FIT-CISL  e  FAISA-CISAL,  al  prefetto di Agrigento, al Ministro dei
trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della
Commissione;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente delibera e dell'accordo dichiarato
idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2007
                                               Il presidente: Martone