LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
           SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
  Su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,
                              Premesso
  che  l'azienda  ATB S.p.A. di Bergamo svolge attivita' di trasporto
pubblico;
  che,  in  data  21 agosto  2006 la azienda ATB S.p.A. di Bergamo ha
concluso  con  le  Segreterie  territoriali  delle  OO.SS. Filt-Cigl,
Fit-Cisl,  Uilt-Uil  di  Bergamo  e  RSU  e,  in  pari  data,  con la
Segreteria territoriale della O.S. FAST-CONFSAL di Bergamo un accordo
aziendale  sulle  prestazioni  indispensabili da garantire in caso di
sciopero   del   personale  dipendente  dall'azienda,  giusta  quanto
previsto  dalla  legge  n.  146/1990  come  modificata dalla legge n.
83/2000,  e  in  adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che, in data 16 novembre 2006, tale accordo e' stato trasmesso alle
associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del
relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83;
  che,  in  data  17 novembre 2006, l'Unione nazionale consumatori ha
espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo;
                            Considerato:
  che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
    che   l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
                              Rilevato:
  che  le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta
dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per
i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve
essere  garantito  il  servizio  completo  nell'area territoriale del
comune  di  Bergamo  e  dei ventisette comuni della c.d. area urbana,
sono  cosi'  individuate:  dalle  6,15  alle  9,15 e dalle 12,30 alle
15,30;
  che  al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia
e  la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, le
parti hanno convenuto che i tempi di preparazione e di riconsegna dei
mezzi   non  debbano  compromettere  la  completa  funzionalita'  del
servizio;
  che le parti hanno, altresi', previsto che durante l'astensione dal
lavoro  sia  garantita l'operativita' di presidi aziendali (un agente
addetto alla sala operativa; un agente addetto al servizio di guardia
notturna  e,  limitatamente  alle  ipotesi  di  scioperi di durata di
24 ore, un operatore di esercizio addetto al deposito);
  che,  ai  sensi dell'art. 15 della regolamentazione provvisoria, le
parti  hanno  altresi'  previsto  che, in occasione di manifestazione
sindacale  nazionale per il rinnovo del contratto collettivo, vengano
garantiti,  durante  l'arco  temporale  delle  fasce  di garanzia, «i
servizi   assicurabili  mediante  l'impegno  del  30%  del  personale
viaggiante» nonche' «l'intero servizio con l'aeroporto, limitatamente
alla tratta stazione FS - aeroporto di Orio al Serio»;
  che,  ai  sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le
parti  sociali  hanno  previsto  la garanzia di corse speciali per il
trasporto  dei  disabili  e  degli  «alunni  delle  scuole materne ed
elementari  appaltati  dalle  amministrazioni locali, in concomitanza
con l'inizio e il termine delle lezioni»;
  che,  pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle
altre   modalita'   operative   che   ai  sensi  dell'art.  16  della
regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,
nulla  osta  alla  valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da
considerarsi  come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui
alla  regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando  l'auspicio  al
raggiungimento  di  ulteriore  accordo integrante tutte le previsioni
della regolamentazione medesima;
                            Valuta idoneo
ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), della legge 12 giugno
1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83,
l'accordo  aziendale  in materia di sciopero del personale dipendente
dalla  azienda  «ATB  S.p.a.»  di Bergamo, concluso in data 21 agosto
2006  con  le  segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali
FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILT-UIL di Bergamo e RSU e, in pari data, con
la    segreteria    territoriale   della   organizzazione   sindacale
FAST-CONFSAL di Bergamo;
                               Precisa
che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della
legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano
in  vigore  le  regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive
modificazioni  e  nella  menzionata  regolamentazione provvisoria del
settore;
                               Dispone
la comunicazione della presente delibera alla azienda «ATB S.p.a.» di
Bergamo,  alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali
FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILT-UIL,  FAST-CONFSAL  di  Bergamo e RSU, al
prefetto  di  Bergamo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle
Camere,   al   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  nonche'
l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente delibera e dell'accordo dichiarato
idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2007
                                               Il presidente: Martone