LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore, Premesso che l'azienda ATB S.p.A. di Bergamo svolge attivita' di trasporto pubblico; che, in data 21 agosto 2006 la azienda ATB S.p.A. di Bergamo ha concluso con le Segreterie territoriali delle OO.SS. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Bergamo e RSU e, in pari data, con la Segreteria territoriale della O.S. FAST-CONFSAL di Bergamo un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 16 novembre 2006, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, in data 17 novembre 2006, l'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo nell'area territoriale del comune di Bergamo e dei ventisette comuni della c.d. area urbana, sono cosi' individuate: dalle 6,15 alle 9,15 e dalle 12,30 alle 15,30; che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, le parti hanno convenuto che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non debbano compromettere la completa funzionalita' del servizio; che le parti hanno, altresi', previsto che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di presidi aziendali (un agente addetto alla sala operativa; un agente addetto al servizio di guardia notturna e, limitatamente alle ipotesi di scioperi di durata di 24 ore, un operatore di esercizio addetto al deposito); che, ai sensi dell'art. 15 della regolamentazione provvisoria, le parti hanno altresi' previsto che, in occasione di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto collettivo, vengano garantiti, durante l'arco temporale delle fasce di garanzia, «i servizi assicurabili mediante l'impegno del 30% del personale viaggiante» nonche' «l'intero servizio con l'aeroporto, limitatamente alla tratta stazione FS - aeroporto di Orio al Serio»; che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia di corse speciali per il trasporto dei disabili e degli «alunni delle scuole materne ed elementari appaltati dalle amministrazioni locali, in concomitanza con l'inizio e il termine delle lezioni»; che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di ulteriore accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda «ATB S.p.a.» di Bergamo, concluso in data 21 agosto 2006 con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL di Bergamo e RSU e, in pari data, con la segreteria territoriale della organizzazione sindacale FAST-CONFSAL di Bergamo; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive modificazioni e nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda «ATB S.p.a.» di Bergamo, alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST-CONFSAL di Bergamo e RSU, al prefetto di Bergamo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2007 Il presidente: Martone