LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore; Premesso: che la azienda «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona) svolge attivita' di trasporto pubblico locale; che, in data 24 febbraio 2004, l'azienda «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona) trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, stipulato in data 9 dicembre 2003 con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona; che, in data 30 settembre 2005 la Commissione di Garanzia invitava le parti contraenti, al fine di procedere alla valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, a precisare il significato della previsione contenuta nel primo capoverso della lettera e), dell'accordo, nella parte in cui prevedeva che «le corse dei turni che prima dell'inizio dello sciopero hanno in programma l'effettuazione di almeno meta' del percorso vengono portate a termine, purche' il tempo residuo non superi l'ora»; che, con nota del 6 ottobre 2005, la «SAR Autolinee Riviera S.p.a.» inviava alla Commissione verbale integrativo dell'accordo in esame nel quale le parti congiuntamente chiarivano la frase di cui al capoverso primo, lettera e) dell'accordo del 9 dicembre 2003 doveva intendersi rettificata nel senso che «le corse previste in partenza prima dell'orario di inizio dello sciopero verranno portate a termine senza interruzioni di sorta»; che, pertanto, a seguito di tale chiarimento, in data 2 agosto 2006 tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, nel termine indicato nella lettera di trasmissione, nessun parere e' pervenuto a questa Commissione; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che l'accordo individua le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, che vengono cosi' articolate: dalle ore 5,30 alle ore 9 e dalle ore 17,30 alle ore 20; che, al fine di rendere effettiva la garanzia del servizio completo nelle suddette fasce orarie e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, le parti hanno convenuto che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non debbano compromettere la completa funzionalita' del servizio; che le parti hanno previsto, al fine di «assicurare la protezione degli utenti e dei lavoratori», che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di tre presidi aziendali; che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia, anche al di fuori delle fasce concordate, delle corse per il trasporto dei disabili, degli addetti alla sicurezza nazionale e degli alunni delle scuole materne ed elementari; che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di ulteriore accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i punti a), c), d), e), f), g) e h) dell'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona), concluso in data 9 dicembre 2003 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive modifiche e nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda «SAR autoline Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona), alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona, al prefetto di Savona, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre: la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2007 Il presidente: Martone