LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
                SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI
  su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
                              Premesso:
  che  la  azienda  «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva
(Savona) svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
  che,  in  data  24 febbraio  2004, l'azienda «SAR autolinee Riviera
S.p.a.»  di Cisano sul Neva (Savona) trasmetteva a questa Commissione
il  testo  dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da
garantire  in caso di sciopero del personale dipendente, stipulato in
data   9 dicembre   2003   con   le   segreterie  territoriali  delle
organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona;
  che,  in data 30 settembre 2005 la Commissione di Garanzia invitava
le  parti  contraenti,  al  fine  di  procedere  alla  valutazione di
idoneita'  di  cui  all'art.  13, comma 1, lettera a), della legge n.
146/1990 e successive modificazioni, a precisare il significato della
previsione   contenuta   nel   primo   capoverso   della  lettera e),
dell'accordo,  nella  parte  in cui prevedeva che «le corse dei turni
che   prima   dell'inizio   dello   sciopero   hanno   in   programma
l'effettuazione  di  almeno  meta'  del  percorso  vengono  portate a
termine, purche' il tempo residuo non superi l'ora»;
  che, con nota del 6 ottobre 2005, la «SAR Autolinee Riviera S.p.a.»
inviava  alla  Commissione  verbale integrativo dell'accordo in esame
nel  quale  le  parti  congiuntamente  chiarivano  la frase di cui al
capoverso  primo,  lettera e) dell'accordo del 9 dicembre 2003 doveva
intendersi  rettificata  nel senso che «le corse previste in partenza
prima dell'orario di inizio dello sciopero verranno portate a termine
senza interruzioni di sorta»;
  che, pertanto, a seguito di tale chiarimento, in data 2 agosto 2006
tale  accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei
consumatori,   per  l'acquisizione  del  relativo  parere,  ai  sensi
dell'art.  13,  comma 1,  lettera a),  della legge 12 giugno 1990, n.
146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
  che,  nel  termine  indicato  nella lettera di trasmissione, nessun
parere e' pervenuto a questa Commissione;
                            Considerato:
  che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...);
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
  che   l'art.   10,   lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
                              Rilevato:
  che  l'accordo  individua le fasce orarie coincidenti con i periodi
di  massima  richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari
categorie  di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale
e  durante  le  quali deve essere garantito il servizio completo, che
vengono cosi' articolate: dalle ore 5,30 alle ore 9 e dalle ore 17,30
alle ore 20;
  che, al fine di rendere effettiva la garanzia del servizio completo
nelle suddette fasce orarie e la pronta riattivazione del servizio al
termine  dello  sciopero,  le  parti  hanno  convenuto che i tempi di
preparazione  e  di riconsegna dei mezzi non debbano compromettere la
completa funzionalita' del servizio;
  che  le  parti hanno previsto, al fine di «assicurare la protezione
degli  utenti  e dei lavoratori», che durante l'astensione dal lavoro
sia garantita l'operativita' di tre presidi aziendali;
  che,  ai  sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le
parti  sociali  hanno  previsto  la garanzia, anche al di fuori delle
fasce  concordate,  delle  corse per il trasporto dei disabili, degli
addetti  alla sicurezza nazionale e degli alunni delle scuole materne
ed elementari;
  che,  pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle
altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della
regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,
nulla  osta  alla  valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da
considerarsi  come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui
alla  regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando  l'auspicio  al
raggiungimento  di  ulteriore  accordo integrante tutte le previsioni
della regolamentazione medesima;
                            Valuta idoneo
nei  termini  di  cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla
legge  11 aprile  2000,  n.  83,  i punti a), c), d), e), f), g) e h)
dell'accordo   aziendale   in   materia  di  sciopero  del  personale
dipendente  dalla  «SAR  autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva
(Savona),   concluso  in  data  9 dicembre  2003  con  le  Segreterie
territoriali  delle  organizzazioni  sindacali  FILT-CGIL, FIT-CISL e
UILT-UIL di Savona;
                               Precisa
che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della
legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano
in  vigore  le  regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive
modifiche   e   nella  menzionata  regolamentazione  provvisoria  del
settore;
                               Dispone
la  comunicazione  della presente delibera alla azienda «SAR autoline
Riviera   S.p.a.»  di  Cisano  sul  Neva  (Savona),  alle  segreterie
territoriali  delle  organizzazioni  sindacali  FILT-CGIL, FIT-CISL e
UILT-UIL di Savona, al prefetto di Savona, al Ministro dei trasporti,
ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
                          Dispone inoltre:
la  pubblicazione  della  presente delibera e dell'accordo dichiarato
idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2007
                                               Il presidente: Martone