IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varieta' di mais indicate nel dispositivo; Visto il proprio decreto ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37607, recante «Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo registro nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2007; Considerato che nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2007, il succitato decreto risulta firmato da funzionario non autorizzato alla firma e comunque diverso dal dirigente che ha effettivamente firmato il decreto; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: ----> Vedere tabelle da pag. 32 a pag. 35 <----