IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 19 dicembre 2006 ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
delle varieta' di mais indicate nel dispositivo;
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale 9 gennaio 2007, n. 37607,
recante  «Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo registro
nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 15 del 19 gennaio 2007;
  Considerato che nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n. 15 del 19 gennaio 2007, il succitato decreto
risulta  firmato da funzionario non autorizzato alla firma e comunque
diverso dal dirigente che ha effettivamente firmato il decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:

         ---->  Vedere tabelle da pag. 32 a pag. 35   <----