IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

  1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2007 da
parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.
  1.1.   I   CAF-dipendenti  ed  i  professionisti  abilitati  devono
trasmettere  in  via  telematica  i  dati  contenuti  nei  modelli di
dichiarazione  730/2007 e nella scheda relativa alla scelta dell'otto
e  del cinque per mille dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche di
cui all'Allegato A del presente provvedimento.
  1.2.  I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che comunicano
ai  sostituti  d'imposta  i  dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4
integrativo, relativi ai redditi 2006, mediante supporti informatici,
devono  osservare  le  specifiche  tecniche di cui all'Allegato B del
presente provvedimento.
  1.3.  I  CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che ricevono,
quali  intermediari,  dai  sostituti d'imposta le buste contenenti la
scheda  per  la  scelta  dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF,
devono  trasmettere  in  via  telematica  i  relativi dati secondo le
specifiche tecniche di cui all'Allegato C del presente provvedimento.
  2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2007 da
parte dei sostituti d'imposta.
  2.1.  I  sostituti  d'imposta  che  prestano assistenza fiscale con
riferimento   all'anno  d'imposta  2006  devono  trasmettere  in  via
telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati
contenuti  nei  modelli  di  dichiarazione  730/2007,  osservando  le
specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento.
  3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2007 da
parte degli intermediari abilitati.
  3.1.   Gli   intermediari   abilitati  devono  trasmettere  in  via
telematica  i  dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2007 e
nelle  schede  relative  alla scelta dell'otto e del cinque per mille
dell'IRPEF,  mod. 730-1, consegnati dai sostituti d'imposta che hanno
prestato   assistenza   fiscale,   secondo   le  specifiche  tecniche
contenute,  rispettivamente,  nell'Allegato  A  e  nell'Allegato C al
presente provvedimento.
  4.  Istruzioni  per  lo  svolgimento degli adempimenti previsti per
l'assistenza   fiscale   da   parte   dei  sostituti  d'imposta,  dei
CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.
  4.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza
fiscale  da  parte  dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei
professionisti   abilitati   devono   essere  seguite  le  istruzioni
contenute nell'Allegato D al presente provvedimento.
                            Motivazioni.
  Con  il  provvedimento  15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  31 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007,
sono  stati  approvati  i  modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta,  730-2  per  il  C.A.F. e per il professionista abilitato,
730-3,  730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche'
la  bolla  per  la  consegna  dei modelli 730 e 730-1, concernenti la
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle  persone  fisiche,  da  presentare  nell'anno 2007 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
  Tale  provvedimento  prevede,  tra l'altro, che i CAF-dipendenti, i
professionisti  abilitati  ed  i  sostituti  d'imposta  che  prestano
assistenza   fiscale   nell'anno   2007  devono  trasmettere  in  via
telematica   all'Agenzia   delle   Entrate  i  dati  contenuti  nelle
dichiarazioni  modello  730/2007  da  loro  elaborati,  osservando le
specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento.
  Per  cio'  che  concerne  la  trasmissione dei dati contenuti nella
scheda  relativa  alla  scelta  dell'otto  e  del  cinque  per  mille
dell'IRPEF,  i  CAF-dipendenti  ed  i professionisti abilitati devono
trasmetterli  direttamente  in  via  telematica,  mentre  i sostituti
d'imposta  devono  consegnare  le  buste  che  contengono le predette
schede  ad  una  banca  convenzionata o ad un ufficio postale o ad un
intermediario  abilitato,  per  le  cui  modalita'  di consegna si fa
rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento del 15 gennaio 2007
di approvazione del modello 730/2007.
  Il  citato  provvedimento  del 15 gennaio 2007 stabilisce, inoltre,
che  nel  caso  in  cui  i  dati  contenuti nei modelli 730-4 e 730-4
integrativo siano comunicati ai sostituti d'imposta mediante supporti
informatici (terzo periodo del punto 1.2), devono essere osservate le
specifiche tecniche stabilite con successivo provvedimento.
  Pertanto,  al  fine  di dare attuazione alle predette disposizioni,
con il presente provvedimento sono definiti:
    - nell'Allegato  A,  il  contenuto  e  le  specifiche tecniche da
adottare  per  la  trasmissione  in  via telematica all'Agenzia delle
Entrate  dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2007, da
parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti, dei professionisti
abilitati  e  degli  intermediari  abilitati  che  hanno assunto tale
incarico;
    - nell'Allegato  B,  le  specifiche  tecniche per la trasmissione
telematica  dei  modelli  730-4/2007  e  730-4/2007  integrativo,  da
osservare  da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati
che  comunicano  ai  sostituti  d'imposta  i  dati  contenuti in tali
modelli mediante supporti informatici;
    - nell'Allegato  C,  le  specifiche tecniche per l'invio dei dati
riguardanti  la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per
mille  dell'IRPEF  da  parte  dei  CAF-dipendenti, dei professionisti
abilitati  e  degli  intermediari  abilitati  che  hanno assunto tale
incarico;
    - nell'Allegato  D, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei
sostituti   d'imposta,   dei   CAF-dipendenti  e  dei  professionisti
abilitati   degli   adempimenti  previsti  per  l'assistenza  fiscale
prestata.
  - Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.


Riferimenti normativi.
  Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
                  Disciplina normativa di riferimento
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
  Decreto  del  Ministero  delle  Finanze  31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalita' tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione  telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del
Ministero  delle  Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre  1999,  nonche'  dal decreto del
Ministero  delle  Finanze  29 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Decreto  del  Ministro  delle  Finanze  31 maggio  1999,  n. 164, e
successive  modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale  resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
  Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
n.   31   alla   Gazzetta   Ufficiale  n.  32  dell'8 febbraio  2007:
approvazione   dei   modelli  730,  730-1,  730-2  per  il  sostituto
d'imposta, 730-2 per il C.A.F. ed il professionista abilitato, 730-3,
730-4,  730-4  integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della
bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione
semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche,  da  presentare  nell'anno 2007 da parte dei soggetti che si
avvalgono dell'assistenza fiscale.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2007
                                    Il Direttore dell'Agenzia: Romano