IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
  1. Approvazione  dei  modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
  1.1.  Sono  approvati  i  seguenti modelli di dichiarazione ai fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive per l'anno 2006,
con le relative istruzioni:
    - «Unico 2007-PF, quadro IQ», riservato alle persone fisiche;
    - «Unico  2007-SP, quadro IQ», riservato alle societa' di persone
ed equiparate;
    - «Unico   2007-SC,   quadro  IQ»,  riservato  alle  societa'  di
capitali, enti commerciali ed equiparati;
    - «Unico   2007-ENC,   quadro   IQ»,   riservato  agli  enti  non
commerciali ed equiparati;
    - «Unico  2007-AP,  quadro IQ», riservato alle amministrazioni ed
enti pubblici.
  1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai
modelli   di   cui   al   punto  1.1  contestualmente  alla  predetta
dichiarazione,  barrando  anche la casella «IRAP» nella sezione «Tipo
di dichiarazione» posta nel frontespizio del modello.
  1.3.   I   soggetti   non   obbligati   alla   presentazione  della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri   relativi  ai  modelli  di  cui  al  punto  1.1  unendoli  al
frontespizio  del  modello  della  dichiarazione  di riferimento. Nel
frontespizio,  che deve essere interamente compilato e firmato, deve,
in  particolare, essere barrata la casella «IRAP» nella sezione «Tipo
di dichiarazione».
  2.  Modalita'  di  indicazione  degli importi e di trasmissione dei
dati della dichiarazione.
  2.1.  Nei  modelli  di  cui  al  punto 1, gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiore a detto limite.
  2.2.   I   soggetti  tenuti  alla  presentazione  telematica  della
dichiarazione  e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti  nei  modelli  di  cui  al  punto  1  secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
  2.3.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   di   rilasciare   al   contribuente  la
dichiarazione  su  modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
  3.1.  I  modelli  di  dichiarazione  di  cui al punto 1.1 sono resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in  formato
elettronico   e  possono  essere  utilizzati  prelevandoli  dal  sito
internet  dell'Agenzia  delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal
sito  del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it,
nel  rispetto,  in  fase  di  stampa,  delle caratteristiche tecniche
indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
  3.2.  I  medesimi  modelli  possono essere anche prelevati da altri
siti  internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate   nell'Allegato   1  al  presente  provvedimento  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  3.3.  E'  autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto  delle  caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al
presente  provvedimento.  A  tal fine i modelli sono resi disponibili
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   Entrate   nel   sito  internet
www.agenziaentrate.gov.it   in  uno  specifico  formato  elettronico,
riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a
consentirne la riproduzione.
  3.4.  Per  la  consegna  dei  modelli  di dichiarazione alle banche
convenzionate  o  agli uffici postali deve essere utilizzata la busta
di   cui   all'Allegato   B  al  provvedimento  17 gennaio  2006,  di
approvazione   del   modello  IVA/2006,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006. Ai
fini  della  stampa  della  medesima busta devono essere osservate le
caratteristiche   tecniche  contenute  nell'Allegato  A  al  predetto
provvedimento di approvazione del modello IVA/2006.
Motivazioni.
  Il  presente provvedimento, emanato in base all'art. 19 del decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni,
recante,  tra  l'altro,  l'istituzione  dell'imposta  regionale sulle
attivita'  produttive (IRAP) e la relativa dichiarazione dei soggetti
passivi,   nonche'  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,
concernente  le  modalita'  e  i  termini  per la presentazione delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto,  approva  i modelli di dichiarazione «Unico 2007-PF, quadro
IQ»,  «Unico  2007-SP, quadro IQ», «Unico 2007-SC, quadro IQ», «Unico
2007-ENC,  quadro  IQ»,  «Unico  2007-AP, quadro IQ», con le relative
istruzioni,  da  utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 2006.
  In  particolare,  i  soggetti  obbligati  alla  presentazione della
dichiarazione  ai  fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione.
I  soggetti  che, invece, non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i
quadri relativi all'IRAP insieme al frontespizio del medesimo modello
di  dichiarazione.  In  ogni  caso  occorre barrare la casella «IRAP»
nella  sezione  «Tipo di dichiarazione» inserita nel frontespizio dei
modelli.
  Il  presente  provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di
modificare  la  struttura  e il contenuto della dichiarazione ai fini
dell'IRAP  allo  scopo  di  adeguarla  alla  vigente  normativa  e di
semplificarne la compilazione.
  Nei  quadri  per  la  dichiarazione  ai  fini dell'IRAP gli importi
devono  essere  indicati  con  arrotondamento  all'unita' di euro per
eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di
euro  ovvero  per  difetto  se  inferiore  a detto limite, secondo le
regole  matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria
e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
  Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata  la
reperibilita'  dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in
formato    elettronico   sui   siti   Internet   dell'Amministrazione
finanziaria,  nonche'  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  Entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
  Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Decreto   legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
  Testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Decreto   legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive  (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
  Decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213:  disposizioni  per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
  Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto  1998:  modalita'
tecniche   di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei
contratti  di  locazione  e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e
successive    modificazioni:    regolamento    recante   disposizioni
concernenti  i  tempi  e  le modalita' di applicazione degli studi di
settore;
  Legge  27 luglio  2000,  n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
  Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
  Decreto  del  Ministero  delle finanze 21 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di
altri   soggetti   incaricati  della  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni, tra i quali le amministrazioni dello Stato;
  Legge  23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
  Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive
del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47,  in materia di
riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;
  Decreto-legge   25 settembre   2001,   n.   350,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
  Legge  28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112:  disposizioni  finanziarie e
fiscali  urgenti  in  materia  di  riscossione, razionalizzazione del
sistema   di   formazione   del   costo  dei  prodotti  farmaceutici,
adempimenti    ed    adeguamenti    comunitari,    cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
  Decreto-legge   24 settembre   2002,   n.   209,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22 novembre  2002, n. 265: disposizioni
urgenti  in  materia  di  razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto   all'elusione  fiscale,  di  crediti  di  imposta  per  le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
  Decreto-legge   24 dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio  2003,  n. 27: disposizioni
urgenti   in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di
riscossione e di procedure di contabilita';
  Legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni:
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;
  Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196: codice in materia di
protezione dei dati personali;
  Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326: disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici;
  Decreto  legislativo  12 dicembre  2003, n. 344, recante la riforma
dell'imposizione  sul  reddito  delle  societa',  a norma dell'art. 4
della legge 7 aprile 2003, n. 80;
  Legge  24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
  Legge  30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
  Decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115,  convertito  dalla  legge
17 agosto  2005,  n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione;
  Decreto-legge   30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia
tributaria e finanziaria;
  Decreto  legislativo 18 novembre 2005, n. 247, recante disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344,  in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre
disposizioni tributarie;
  Legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17 luglio 2006, n. 234: disposizioni urgenti in materia
di IRAP e di canoni demaniali marittimi;
  Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248:  disposizioni  urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  Decreto-legge    30 ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006, n. 286: disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
  Legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).
  Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007: approvazione
dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le
relative  istruzioni  e  busta, da presentare nell'anno 2007, ai fini
dell'imposta  sul  valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis con
le relative istruzioni.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2007
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano