IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli artt. 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003 con il
quale   l'unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Pane di Altamura;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il decreto 4 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  77  del 1° aprile 2004, con il quale
l'organismo  Bioagricoop  Soc. Coop. a r. l., con sede in Casalecchio
di  Reno  (BO),  via  Dei  Macabraccia  n. 8, e' stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine protetta Pane
di Altamura;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  4 marzo  2004,  data  di  emanazione  del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  consorzio di tutela del Pane di Altamura, pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta Pane di
Altamura  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  a  Bioagricoop  Soc.  Coop.  a  r.  l.  oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato Bioagricoop
Soc.  Coop.  a  r.  l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Dei
Macabraccia n. 8, con decreto 4 marzo 2004, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta Pane di Altamura registrata
con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio
2003,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.