IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 5 ottobre 2006 dall'impresa
Isagro  S.p.a.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del prodotto fitosanitario denominato «Fantic M NC» uguale
al prodotto di riferimento denominato «Fantic M Blu» registrato al n.
12870 con decreto direttoriale in data 28 settembre 2006 dell'impresa
medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Fantic M Blu» dell'impresa medesima;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    l'impresa   richiedente   e'   anche  titolare  del  prodotto  di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato che la classificazione del preparato denominato «Fantic M
NC»  e'  conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive Benalaxil-M e Mancozeb;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 settembre
2009  l'impresa  Isagro S.p.a., con sede in via Caldera, 21 - Milano,
e'  autorizzata  ad  immettere in commercio il prodotto fitosanitario
«irritante  pericoloso  per l'ambiente» denominato FANTIC M NC con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   kg
0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25   anche  in  sacchetti  idrosolubili  nelle
taglie da 0,5 (2x0,25) - 0,5(1x0,5) - 1(4x0,25) - 1(2x0,5) - 1(1x1) -
1,5(3x0,5)  -  1,5(6x0,25) - 2,5(10x0,25) - 2,5(5x0,5) - 2,5(1x2,5) -
5(5x1) - 5(10x0,5) - 5(2x2,5) - 8(8x1) - 8(4x2) - 10(5x2) - 10(4x2,5)
- l0(20x0,5) - 10(10x1) kg.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato  presso gli stabilimenti
dell'imprese:
    Isagro  S.p.a. - Aprilia (Latiana) autorizzato con decreti del 31
ottobre 1974/16 aprile 2004;
    Isagro  S.p.a.  -  Adria  Cavanella  Po  (Rovigo) autorizzato con
decreti del 7 ottobre 1977/12 novembre 2004;
    Agriformula  S.r.l. - Paganica (L'Aquila) autorizzato con decreti
del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13542.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
    Roma, 14 febbraio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello