IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'; Visto altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante: «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»; Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001; Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero della salute, ed, in particolare, dell'Istituto superiore di sanita' (ISS); Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, a carico dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.