IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del l° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 12.922 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo, 22 maggio e 21 settembre 2006, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP Euroi») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.