IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   recante   la  disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Vista  la  legge  1° aprile  1981,  n.  121,  concernente  il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del
personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo forestale dello
Stato;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive
modificazioni,  concernente  il  riordino  dei  ruoli  del  personale
direttivo   e  dirigente  del  Corpo  forestale  dello  Stato  ed  in
particolare l'art. 7, comma 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
264, recante il «Regolamento concernente l'individuazione dell'unita'
dirigenziale  generale  del  Corpo  forestale  dello  Stato, ai sensi
dell'art.  7,  comma 3,  del  decreto  legislativo  n. 155 del 2001»,
denominata  Ispettorato  generale del Corpo forestale dello Stato, ed
in particolare l'art. 1, comma 5;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2004,  n.  36,  concernente il «Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge
31 maggio   2005,   n.  89,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, delle
Forze  di  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in
particolare  l'art.  3,  comma 2-bis,  che  sostituisce  la tabella B
allegata al decreto legislativo n. 155 del 2001, elevando a ventuno i
posti  della  qualifica  di  dirigente  superiore ed aggiungendo alle
relative  funzioni  quella di «comandante regionale» ed alle funzioni
del primo dirigente quella di «vice comandante regionale»;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 12 gennaio 2005, registrato all'Ufficio centrale del bilancio
in  data  18 gennaio  2005,  al  n.  133,  con  il  quale  sono state
individuate  e  disciplinate  le  unita'  di livello dirigenziale non
generale  centrali  e periferiche dell'Ispettorato generale del Corpo
forestale dello Stato e definiti i relativi compiti e le funzioni, ad
eccezione dei Comandi provinciali;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
comma 4-bis, lettera e);
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data  17 gennaio  2007 al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata la necessita' di procedere al riassetto strutturale del
Corpo  forestale dello Stato iniziato con il decreto ministeriale del
12 gennaio   2005,   provvedendo   all'individuazione   degli  uffici
periferici  provinciali  di  livello  dirigenziale  non  generale  ed
adeguando   l'assetto   organizzativo  dei  Comandi  regionali,  gia'
istituiti  con  il  predetto  provvedimento, alle modifiche normative
intervenute,  con  l'indicazione  delle  rispettive  competenze e con
abrogazione dei capi III e IV dello stesso decreto ministeriale;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale;
  Acquisito  il  parere  del  Ministro  dell'economia e delle finanze
espresso in data 12 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Comandi regionali e provinciali
  Il  capo  III  del  decreto  12 gennaio  2005  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali e' abrogato e sostituito dal seguente:

                              «CAPO III
Unita' dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale
                              Art. 11.
                          Comando regionale

  1.  Presso  le  sedi  indicate  nell'allegato  A, facente parte del
presente  decreto,  e'  istituito  il  Comando  regionale  del  Corpo
forestale  dello  Stato,  cui  e' preposto un dirigente superiore che
assume  la  denominazione  di  Comandante  regionale.  Il  Comandante
regionale  e'  responsabile  della gestione delle risorse finanziarie
assegnate.  Le funzioni vicarie sono svolte da un primo dirigente che
assume la denominazione di vice comandante regionale.
  2.  Il Comandante regionale, nel rispetto delle direttive impartite
dall'Ispettorato   generale,   nel   proprio   ambito   territoriale,
pianifica,  coordina,  supporta  e controlla le attivita' di tutte le
strutture  ed  articolazioni  del  Corpo  forestale  dello  Stato ivi
operanti e attua il raccordo tra queste e l'Ispettorato generale, con
riferimento  alle  funzioni attribuite nel successivo art. 12. Per lo
svolgimento  delle  funzioni  attribuite  e dei compiti istituzionali
sono  assegnate  al  Comandante  regionale  dall'Ispettorato generale
adeguate  risorse  umane, nonche' economiche e strumentali nei limiti
delle disponibilita' di bilancio.

                              Art. 12.
              Funzioni e compiti del Comando regionale

  Il  Comando  regionale,  in relazione alle competenze attribuite al
Corpo   forestale   dello  Stato  dalla  normativa  vigente,  svolge,
nell'ambito del territorio della rispettiva regione, le funzioni ed i
compiti di seguito indicati:
    a) cura  dei  rapporti  istituzionali  e rappresentanza in ambito
regionale,  rapporti  con  gli organi della stampa, rappresentanza in
sede   regionale   dell'Amministrazione   centrale   nelle  relazioni
sindacali concernenti il Corpo forestale dello Stato;
    b) coordinamento,   ove  necessario,  dell'attivita'  di  polizia
giudiziaria  e  di  pubblica sicurezza, supporto operativo al Sistema
d'indagine  (SDI),  direzione  della  Centrale  operativa regionale e
gestione del servizio di emergenza ambientale 1515;
    c) coordinamento    delle   attivita'   connesse   ai   controlli
sull'attuazione  dei  regolamenti  comunitari  nei  settori agricolo,
agro-alimentare e forestale;
    d) svolgimento   delle   funzioni   di  autorita'  amministrativa
programmazione  e  organizzazione  delle  attivita'  di  controllo  e
certificazione  del  commercio  internazionale  e della detenzione di
esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (CITES);
    e) pianificazione,   svolgimento   ed  elaborazione  di  indagini
statistiche,    finalizzate    alla    previsione,    prevenzione   e
investigazione del fenomeno degli incendi boschivi;
    f) concorso  con  le  regioni  nella  lotta  attiva  agli incendi
boschivi;
    g) pianificazione  dell'attivita' di monitoraggio ambientale, con
particolare   riferimento   all'inventario   forestale,   allo  stato
fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento
degli  ecosistemi  forestali,  al  territorio in genere, con raccolta
elaborazione, archiviazione e diffusione dati;
    h) coordinamento   delle  attivita'  di  accertamento  del  danno
ambientale;
    i) coordinamento di tutte le attivita' specialistiche;
    j) gestione   delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
assegnate, con particolare riferimento a:
      congedi ordinari, straordinari, permessi ed aspettative che non
comportino  perdita di retribuzione o di anzianita', limitatamente ai
capi  degli  uffici  dipendenti  e al personale del Comando regionale
nonche' a quello del coordinamento territoriale per l'ambiente avente
sede  nel  territorio regionale ed a quello degli uffici territoriali
per la biodiversita';
      riconoscimento  e concessione dei benefici di cui alla legge n.
104/1992;
      mobilita'  a  domanda del personale in ambito regionale secondo
le procedure ed i criteri stabiliti dallo specifico regolamento per i
trasferimenti, nel rispetto delle dotazioni organiche;
      riconoscimento e concessione dei permessi di studio (150 ore);
      missioni di tutto il personale in ambito regionale;
      atti  e  provvedimenti  disciplinari,  ai sensi della normativa
vigente;
      assegno funzionale e trattamento economico accessorio;
      istruttoria  ai  fini  del  riconoscimento  della dipendenza di
infermita'  da  causa  di  servizio  e  della  concessione  dell'equo
indennizzo;
      attivita' ispettive in ambito regionale;
      trasferimento  contratti  di  fornitura  di  beni  e servizi di
ambito  regionale  e  pianificazione  delle  ed  alienazione dei beni
mobili, compresi gli automezzi di servizio, in ambito regionale;
      stipula   di   attivita'   contrattuali   delle   strutture   e
articolazioni territoriali;
      rilascio  delle  concessioni  all'uso  di  tutti gli alloggi di
servizio;
      pianificazione  della  manutenzione  ordinaria  e straordinaria
degli immobili di proprieta' o in concessione al CFS;
      rinnovo patenti CFS;
    k) applicazione    delle    direttive    emanate    in    materia
dall'Ispettorato    generale    sulla   formazione   del   personale,
addestramento al tiro e armamento;
    l) coordinamento  sull'applicazione della normativa in materia di
sicurezza  e  di igiene sui luoghi di lavoro da parte delle strutture
sotto ordinate operanti nella regione;
    m) attuazione  delle  iniziative  di  sviluppo e di sicurezza dei
sistemi informatici e di telecomunicazione radio.

                              Art. 13.
                         Comando provinciale

  1.  In ambito provinciale, presso le sedi indicate nell'allegato B,
facente  parte  integrante  del  presente  decreto,  e'  istituito il
Comando  provinciale del Corpo forestale dello Stato, cui e' preposto
un  primo  dirigente,  che  assume  la  denominazione  di  Comandante
provinciale.
  2.   Il   Comandante  provinciale,  nel  rispetto  delle  direttive
impartite  dal  Comando  regionale  ed  in raccordo con esso, dirige,
coordina  e  controlla  le  attivita' di tutte le strutture del Corpo
forestale  dello Stato operanti nella provincia, con riferimento alle
funzioni attribuite nel successivo art. 14.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite e dei compiti
istituzionali,   nel  proprio  ambito  operativo  territoriale,  sono
assegnate  al  Comandante provinciale dal Comando regionale, adeguate
risorse economiche e strumentali.
  4.  Il  Comandante  provinciale,  in  qualita'  di  componente  del
Comitato  per l'ordine e la sicurezza pubblica, dispone l'impiego del
personale  delle strutture e articolazioni territoriali di competenza
per i servizi di ordine pubblico, sentiti i rispettivi responsabili.

                              Art. 14.
             Funzioni e compiti del Comando provinciale

  1.  Il Comando provinciale, in relazione alle competenze attribuite
al  Corpo  forestale  dello  Stato  dalla  normativa vigente, svolge,
nell'ambito del territorio della rispettiva provincia, le funzioni ed
i compiti di seguito indicati:
    a) cura  dei  rapporti istituzionali con le autorita' di pubblica
sicurezza,  con  le  amministrazioni  provinciali,  con  le strutture
periferiche  statali  di  rilevanza  provinciale,  con  altri enti di
rilevanza  provinciale  e  connessa  attivita'  di  rappresentanza  e
comunicazione istituzionale;
    b) pianificazione   e   gestione  operativa  delle  attivita'  di
polizia, di investigazione, di pubblico soccorso e protezione civile;
    c) attivita'  di  controllo in materia dei regolamenti comunitari
nei settori agricoli, alimentari e forestali;
    d) indagini   statistiche  ed  attivita'  consultive,  in  ambito
provinciale,  finalizzate alla previsione, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi;
    e) gestione  operativa delle attivita' di monitoraggio ambientale
e dell'accertamento del danno ambientale;
    f) gestione   delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
assegnate, con particolare riferimento a:
      congedi ordinari, straordinari, permessi ed aspettative che non
comportino  perdita di retribuzione o di anzianita', limitatamente al
personale dipendente dal Comando provinciale;
      atti  e  provvedimenti  disciplinari,  ai sensi della normativa
vigente;
      trasferimento  dei  beni mobili in ambito provinciale, compresi
gli automezzi di servizio;
      stipula  di  contratti di fornitura di beni e servizi di ambito
provinciale.».