IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'art. 7, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il «Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001», denominata Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 5; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»; Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'art. 3, comma 2-bis, che sostituisce la tabella B allegata al decreto legislativo n. 155 del 2001, elevando a ventuno i posti della qualifica di dirigente superiore ed aggiungendo alle relative funzioni quella di «comandante regionale» ed alle funzioni del primo dirigente quella di «vice comandante regionale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 gennaio 2005, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 18 gennaio 2005, al n. 133, con il quale sono state individuate e disciplinate le unita' di livello dirigenziale non generale centrali e periferiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e definiti i relativi compiti e le funzioni, ad eccezione dei Comandi provinciali; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e); Vista la comunicazione effettuata in data 17 gennaio 2007 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di procedere al riassetto strutturale del Corpo forestale dello Stato iniziato con il decreto ministeriale del 12 gennaio 2005, provvedendo all'individuazione degli uffici periferici provinciali di livello dirigenziale non generale ed adeguando l'assetto organizzativo dei Comandi regionali, gia' istituiti con il predetto provvedimento, alle modifiche normative intervenute, con l'indicazione delle rispettive competenze e con abrogazione dei capi III e IV dello stesso decreto ministeriale; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale; Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 12 gennaio 2007; Sulla proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato; Decreta: Art. 1. Comandi regionali e provinciali Il capo III del decreto 12 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali e' abrogato e sostituito dal seguente: «CAPO III Unita' dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale Art. 11. Comando regionale 1. Presso le sedi indicate nell'allegato A, facente parte del presente decreto, e' istituito il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, cui e' preposto un dirigente superiore che assume la denominazione di Comandante regionale. Il Comandante regionale e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate. Le funzioni vicarie sono svolte da un primo dirigente che assume la denominazione di vice comandante regionale. 2. Il Comandante regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ispettorato generale, nel proprio ambito territoriale, pianifica, coordina, supporta e controlla le attivita' di tutte le strutture ed articolazioni del Corpo forestale dello Stato ivi operanti e attua il raccordo tra queste e l'Ispettorato generale, con riferimento alle funzioni attribuite nel successivo art. 12. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti istituzionali sono assegnate al Comandante regionale dall'Ispettorato generale adeguate risorse umane, nonche' economiche e strumentali nei limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 12. Funzioni e compiti del Comando regionale Il Comando regionale, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolge, nell'ambito del territorio della rispettiva regione, le funzioni ed i compiti di seguito indicati: a) cura dei rapporti istituzionali e rappresentanza in ambito regionale, rapporti con gli organi della stampa, rappresentanza in sede regionale dell'Amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo forestale dello Stato; b) coordinamento, ove necessario, dell'attivita' di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, supporto operativo al Sistema d'indagine (SDI), direzione della Centrale operativa regionale e gestione del servizio di emergenza ambientale 1515; c) coordinamento delle attivita' connesse ai controlli sull'attuazione dei regolamenti comunitari nei settori agricolo, agro-alimentare e forestale; d) svolgimento delle funzioni di autorita' amministrativa programmazione e organizzazione delle attivita' di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (CITES); e) pianificazione, svolgimento ed elaborazione di indagini statistiche, finalizzate alla previsione, prevenzione e investigazione del fenomeno degli incendi boschivi; f) concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi; g) pianificazione dell'attivita' di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento all'inventario forestale, allo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al territorio in genere, con raccolta elaborazione, archiviazione e diffusione dati; h) coordinamento delle attivita' di accertamento del danno ambientale; i) coordinamento di tutte le attivita' specialistiche; j) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, con particolare riferimento a: congedi ordinari, straordinari, permessi ed aspettative che non comportino perdita di retribuzione o di anzianita', limitatamente ai capi degli uffici dipendenti e al personale del Comando regionale nonche' a quello del coordinamento territoriale per l'ambiente avente sede nel territorio regionale ed a quello degli uffici territoriali per la biodiversita'; riconoscimento e concessione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992; mobilita' a domanda del personale in ambito regionale secondo le procedure ed i criteri stabiliti dallo specifico regolamento per i trasferimenti, nel rispetto delle dotazioni organiche; riconoscimento e concessione dei permessi di studio (150 ore); missioni di tutto il personale in ambito regionale; atti e provvedimenti disciplinari, ai sensi della normativa vigente; assegno funzionale e trattamento economico accessorio; istruttoria ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermita' da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo; attivita' ispettive in ambito regionale; trasferimento contratti di fornitura di beni e servizi di ambito regionale e pianificazione delle ed alienazione dei beni mobili, compresi gli automezzi di servizio, in ambito regionale; stipula di attivita' contrattuali delle strutture e articolazioni territoriali; rilascio delle concessioni all'uso di tutti gli alloggi di servizio; pianificazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprieta' o in concessione al CFS; rinnovo patenti CFS; k) applicazione delle direttive emanate in materia dall'Ispettorato generale sulla formazione del personale, addestramento al tiro e armamento; l) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte delle strutture sotto ordinate operanti nella regione; m) attuazione delle iniziative di sviluppo e di sicurezza dei sistemi informatici e di telecomunicazione radio. Art. 13. Comando provinciale 1. In ambito provinciale, presso le sedi indicate nell'allegato B, facente parte integrante del presente decreto, e' istituito il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato, cui e' preposto un primo dirigente, che assume la denominazione di Comandante provinciale. 2. Il Comandante provinciale, nel rispetto delle direttive impartite dal Comando regionale ed in raccordo con esso, dirige, coordina e controlla le attivita' di tutte le strutture del Corpo forestale dello Stato operanti nella provincia, con riferimento alle funzioni attribuite nel successivo art. 14. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti istituzionali, nel proprio ambito operativo territoriale, sono assegnate al Comandante provinciale dal Comando regionale, adeguate risorse economiche e strumentali. 4. Il Comandante provinciale, in qualita' di componente del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dispone l'impiego del personale delle strutture e articolazioni territoriali di competenza per i servizi di ordine pubblico, sentiti i rispettivi responsabili. Art. 14. Funzioni e compiti del Comando provinciale 1. Il Comando provinciale, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolge, nell'ambito del territorio della rispettiva provincia, le funzioni ed i compiti di seguito indicati: a) cura dei rapporti istituzionali con le autorita' di pubblica sicurezza, con le amministrazioni provinciali, con le strutture periferiche statali di rilevanza provinciale, con altri enti di rilevanza provinciale e connessa attivita' di rappresentanza e comunicazione istituzionale; b) pianificazione e gestione operativa delle attivita' di polizia, di investigazione, di pubblico soccorso e protezione civile; c) attivita' di controllo in materia dei regolamenti comunitari nei settori agricoli, alimentari e forestali; d) indagini statistiche ed attivita' consultive, in ambito provinciale, finalizzate alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; e) gestione operativa delle attivita' di monitoraggio ambientale e dell'accertamento del danno ambientale; f) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, con particolare riferimento a: congedi ordinari, straordinari, permessi ed aspettative che non comportino perdita di retribuzione o di anzianita', limitatamente al personale dipendente dal Comando provinciale; atti e provvedimenti disciplinari, ai sensi della normativa vigente; trasferimento dei beni mobili in ambito provinciale, compresi gli automezzi di servizio; stipula di contratti di fornitura di beni e servizi di ambito provinciale.».