IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria

  Visto   il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
  Visto  il  decreto  interministeriale salute - Attivita' produttive
11 settembre 2003;
  Visto che l'art. 18, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale
12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale
29 dicembre  2003,  prevede,  che, al piu' tardi entro il 31 dicembre
2006,  le  acque  minerali  naturali  devono,  alla  sorgente  o - se
consentito - dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i
parametri  fluoro  e  nichel  ai  limiti  di  concentrazione  massima
ammissibile stabilita dall'art. 6 di detto decreto ministeriale;
  Considerato che la societa' Acqua Minerale S. Ciro S.r.l., titolare
del   riconoscimento  dell'acqua  minerale  «San  Ciro»  di  Ercolano
(Napoli)  ha prodotto, oltre alle certificazioni analitiche, anche un
sistema  di  abbattimento  del fluoro, in quanto la concentrazione di
tale parametro supera il limite previsto dal decreto;
  Visto che in merito alla suddetta documentazione la III Sezione del
Consiglio  superiore  di  sanita' nella seduta del 6 dicembre 2006 ha
espresso  parere  sospensivo  «in  attesa  che  la  Societa' titolare
integri  la  documentazione  in  linea  con  i  seguenti  criteri: 1)
descrizione   del   tipo   di   trattamento   proposto;   2)   schema
dell'impianto; 3) gestione dell'impianto (attivazione, rigenerazione,
sostituzione  della  massa adsorbente); 4) caratteristiche di purezza
dei  materiali  adsorbenti  e  di tutti i reagenti utilizzati secondo
quanto riportato nelle Norme europee CEN UNI EN per sostanze chimiche
utilizzate per il trattamento di acque destinate al consumo umano; 5)
analisi chimico-fisiche e microbiologiche sull'acqua minerale prima e
dopo il trattamento»;
  Vista  la  nota pervenuta in data 12 febbraio 2007, con la quale la
societa'  Acqua Minerale S. Ciro S.r.l. ha chiesto la sospensione del
riconoscimento  dell'acqua  in  quanto  al momento non e' in grado di
produrre   la  documentazione  integrativa  richiesta  dal  Consiglio
superiore di sanita';
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita'
del  decreto  di  riconoscimento  dell'acqua  minerale  «San Ciro» di
Ercolano (Napoli).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla societa' interessata ed
inviato  in  copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti
di competenza.

    Roma, 19 febbraio 2007

                                      Il direttore generale: Fratello