Visto l'art. 23 lettera b) del codice deontologico della categoria il quale prevede che il geometra deve «mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attivita' di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalita' statuite dal Consiglio nazionale sentiti i collegi provinciali e circondariali» Vista la mozione approvata dall'assemblea dei presidenti in data 23 giugno 2006. Omissis. Art. 1. Oggetto Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo. La «formazione professionale continua» e' alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.