Visto   l'art.   23  lettera b)  del  codice  deontologico  della
categoria   il   quale   prevede  che  il  geometra  deve  «mantenere
costantemente   aggiornata   la  propria  preparazione  professionale
attraverso   lo   svolgimento  e  la  frequenza  delle  attivita'  di
informazione,  di  formazione  e  aggiornamento  secondo le modalita'
statuite  dal  Consiglio  nazionale  sentiti  i collegi provinciali e
circondariali»
    Vista  la mozione approvata dall'assemblea dei presidenti in data
23 giugno 2006.
    Omissis.
                               Art. 1.
                               Oggetto
    Il   presente   regolamento   disciplina   l'aggiornamento  della
preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo.
    La  «formazione  professionale continua» e' alla base delle norme
deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.