IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440 e successive
modificazioni,  concernente  nuove  disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827  e  successive
modificazioni,   recante   regolamento   per   l'amministrazione  del
patrimonio   e  per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,  e  in
particolare l'art. 225;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076,  recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica e
5 giugno 1976, n. 1077, concernente il regolamento per stabilimenti e
gli  arsenali  militari (i quali a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono
sostituiti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 21 febbraio
2006,   n.  167,  recante  regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita'  degli  organismi  della  Difesa,  a  norma dell'art. 7,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331);
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni,
concernente  misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica, la
quale,   in   particolare,   all'art.   1,   comma 3,   prevede   che
l'Amministrazione  delle  difesa, nel rispetto delle vigenti norme in
materia  di  esportazione  di materiali d'armamento, puo' procedere a
permute  o  vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori
uso;
  Visti  la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni,
recante  attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei
vertici  delle  Forze armate e dell'Amministrazione della difesa e il
relativo   regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre  1998, n. 496, recante
norme   per   la   razionalizzazione   delle  procedure  contrattuali
dell'Amministrazione  della  difesa,  a norma dell'art. 54, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,  recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in
particolare,  l'art.  20 concernente attribuzioni del Ministero della
difesa;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 aprile 2000, n. 200, recante il
regolamento   concernente   il  capitolato  generale  d'oneri  per  i
contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n.  189,  recante  il regolamento di semplificazione del procedimento
relativo  all'alienazione  di  beni  mobili  dello  Stato,  il  quale
all'art.  6  detta norme per la permuta da parte delle ammmistrazioni
dello  Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da
acquisire;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384   e   successive   modificazioni,   recante   il  regolamento  di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante il regolamento concernente la disciplina delle attivita'
del Genio militare;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni,
e  in particolare l'art. 1 il quale, ai commi 568 e 569, autorizza il
Ministero  della  difesa  a  stipulare convenzioni e contratti per la
permuta  di  materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati,
anche  in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e
nel  rispetto  della  legge  9 luglio  1990, n. 185, rinviando per la
relativa  attuazione  ad  un  decreto  del  Ministero della difesa di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto   il  decreto  ministeriale  16 marzo  2006,  concernente  le
modalita'  e  le  procedure  per l'acquisizione in economia di beni e
servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, recante il
codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in   attuazione   delle   direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE  e  in
particolare l'art. 26;
  Ravvisata  la  necessita'  di dare attuazione al combinato disposto
dell'art. 1, commi 568 e 569 della richiamata legge n. 266 del 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, commi
568  e  569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le condizioni e le
modalita'  per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero
della  difesa  e  soggetti  pubblici  e  privati  per  la  permuta di
materiali  o  prestazioni,  nonche'  le  condizioni  e  le  modalita'
dell'esecuzione   delle   prestazioni,  nel  rispetto  della  vigente
disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.