IL DIRETTORE GENERALE
              per i beni architettonici e paesaggistici
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali
                           di concerto con
                            IL DIRETTORE
                      dell'Agenzia del demanio
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
         dei lavori e del demanio del Ministero della difesa

    Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25 recante «Attribuzioni al
Ministero  della  difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa»;
    Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 recante
«Riforma  dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 65 attribuisce all'Agenzia
del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato;
    Visto   il  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito  con modificazioni
dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; in
particolare l'art. 27 del medesimo decreto-legge;
    Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n. 42, recante
«Codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;
    Visto in particolare l'art. 12, comma 3 del codice ove si dispone
che  per  i  beni  dello  Stato  in uso al Ministero della difesa, il
Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali fissa con decreto,
adottato  di  concerto  con  l'Agenzia del demanio e con la direzione
generale  dei  lavori  e  del  demanio  del Ministero della difesa, i
criteri  per  la  predisposizione  degli  elenchi,  le  modalita'  di
redazione  delle  schede  descrittive  e di trasmissione di elenchi e
schede per la verifica dell'interesse culturale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,
n.  173  recante  «Regolamento  di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n.  170,  recante «Regolamento concernente disciplina delle attivita'
del  Genio  militare,  a norma  dell'art.  3, comma 7-bis della legge
11 febbraio  1994,  n.  109»,  che  all'art. 2 definisce la direzione
generale  dei  lavori  e  del  demanio  l'autorita'  ministeriale che
sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, alle attivita'
di   progettazione,   realizzazione,   amministrazione,   gestione  e
mantenimento dei beni immobili dello Stato in uso alle Forze armate;
    Considerate  le  disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801
recante «Norme per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato»;
    Considerate  altresi'  i contenuti del decreto ministeriale della
difesa  14 giugno  1995,  n.  519 recante «Regolamento concernente le
categorie di documenti sottratti al diritto d'accesso»;
    Visto  il  decreto  dirigenziale interministeriale del 6 febbraio
2004,    cosi'    come    modificato    dal    decreto   dirigenziale
interministeriale  del  28 febbraio  2005,  che  fissa i criteri e le
modalita'  per  la predisposizione e l'invio delle schede descrittive
degli  immobili  dello Stato e degli enti pubblici da sottoporre alla
verifica dell'interesse culturale;
    Tenuto  conto  della  nota  del  Ministero della difesa Direzione
generale  dei lavori e del demanio protocollo n. 414491 del 18 luglio
2005,  con  la  quale viene esclusa la possibilita' di fornire i dati
descrittivi di alcune tipologie di immobili in uso al Ministero della
difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Il  presente decreto, considerate le esigenze di riservatezza
militare,  stabilisce i criteri e le modalita' per la predisposizione
e  la  trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni
immobili  dello  Stato  in uso al Ministero della difesa, individuati
tra quelli ove si svolgono attivita' relative ai circoli militari, ai
magazzini   di   materiale  vario  non  classificato,  agli  ospedali
militari,  ai  soggiorni  ed  agli  alloggi,  situati all'esterno dei
comprensori  militari  da  tutelare ai fini della sicurezza militare,
che   possano   essere  oggetto  di  verifica  circa  la  sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.