IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  comitato  promotore  per  il
riconoscimento  della  D.O.P.  del «Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone   e   Talamello»,   con   sede   in   Sogliano  al  Rubicone
(Forli-Cesena),  piazza  Garibaldi  -  Palazzo  Marcosanti, intesa ad
ottenere  la registrazione della denominazione «Formaggio di Fossa di
Sogliano  al  Rubicone  e Talamello», ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento n. 510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 1034 del 21 dicembre 2006 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza  con  la  quale  il  comitato  promotore  per  il
riconoscimento  della  D.O.P.  del «Formaggio di Fossa di Sogliano al
Rubicone  e Talamello», ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento
(CE)  n.  510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione Formaggio di
Fossa  di Sogliano al Rubicone e Talamello, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore
per  il  riconoscimento  della  D.O.P.  del  «Formaggio  di  Fossa di
Sogliano  al  Rubicone  e Talamello», assicuri la protezione a titolo
transitorio  e  a  livello nazionale della denominazione Formaggio di
Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, secondo il disciplinare di
produzione  allegato  alla  nota  n.  1034 del 21 dicembre 2006 sopra
citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE)  n.  510/2006, alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano
al Rubicone e Talamello.