IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», con sede in Sogliano al Rubicone (Forli-Cesena), piazza Garibaldi - Palazzo Marcosanti, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 1034 del 21 dicembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 1034 del 21 dicembre 2006 sopra citata; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello.