IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
1. Approvazione del modello.
  1. E'  approvato  il  modello, corredato delle relative istruzioni,
che  deve  essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza
della  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee del 14 settembre
2006  pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi
che  intendono  presentare  apposita  istanza  di  rimborso  dell'IVA
detraibile,  forfetariamente  determinata  ai sensi del decreto-legge
15 settembre  2006,  n. 258, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre   2006,   n.  278,  relativamente  agli  acquisti,  anche
intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell'art.
19-bis  1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633  effettuati  nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino
alla data del 13 settembre 2006.
  2. L'istanza di rimborso attraverso l'utilizzo del predetto modello
deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.
2. Rimborso in misura forfetaria.
  1. In  relazione  agli acquisti indicati nell'art. 1, la detrazione
e'  ammessa  nella  misura corrispondente alle percentuali di seguito
indicate,  stabilite  per  settori di attivita', in base all'utilizzo
medio delle autovetture e degli autoveicoli:
    a) agricoltura,  caccia,  silvicoltura,  pesca, piscicoltura &ul;
35%;
    b) altri settori di attivita' &ul; 40%;
  2.  L'importo  effettivamente  spettante  a rimborso e' determinato
sottraendo,  dall'importo  che  si  ottiene applicando le percentuali
indicate,   la  detrazione  IVA  gia'  operata  nonche'  gli  importi
corrispondenti  al  risparmio  d'imposta fruita ai fini delle imposte
sui   redditi  e  dell'IRAP  per  effetto  delle  maggiori  deduzioni
eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile.
  3.   L'istante,   a   fondamento  dell'istanza  di  rimborso,  deve
conservare  ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove questa ne
faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.
  4.  Per  i  veicoli  con  propulsori  non  a combustione interna la
percentuale  di  detrazione  e'  confermata  nella  misura  del 50% a
prescindere dal settore di attivita'.
3. Rimborso in base a documentazione.
  1. I  contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione
forfetaria  delle  percentuali  di  detrazione,  possono  individuare
analiticamente  la  misura  della detrazione spettante e chiederne il
rimborso  presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita
istanza  ai  sensi  dell'art.  21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre
2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278,
di   conversione   del   decreto-legge  15 settembre  2006,  n.  258,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.
  2.  L'istanza  deve  essere  corredata dai dati indicanti la misura
dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa,
arte  o  professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili
dai seguenti atti:
    -  documenti  di contabilita' aziendale da cui possa desumersi la
percorrenza  del  veicolo  in  relazione all'esercizio dell'attivita'
d'impresa;
    -   documentazione  amministrativo-contabile  nella  quale  siano
indicati  gli  elementi  idonei  ad attestare che il veicolo e' stato
utilizzato   in   orari   e  su  percorsi  coerenti  con  l'ordinario
svolgimento dell'attivita'.
  3.  I  documenti posti a fondamento dell'istanza di rimborso devono
essere allegati all'istanza di rimborso.
  4.  Nell'istanza  di  rimborso,  al  fine di evitare ingiustificati
arricchimenti, devono, altresi', essere indicati l'ammontare dell'IVA
eventualmente  gia' detratta in conformita' alla normativa vigente al
momento  in  cui  e'  sorto il diritto alla detrazione nonche' i dati
relativi  agli  altri  tributi rilevanti ai fini della determinazione
delle somme effettivamente spettanti.
4. Variazione dell'imposta relativa alla cessione di veicoli.
  1. Per  le  cessioni  dei veicoli per i quali la base imponibile e'
stata  assunta in misura ridotta ai sensi dell'art. 30, comma 5 della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  i
contribuenti  che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1
e  2  del  presente  provvedimento,  devono  operare la variazione in
aumento  di  cui  all'art. 26, primo comma del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  senza applicazione di
sanzioni  e  di  interessi,  assumendo  come base imponibile l'intero
corrispettivo pattuito.
5. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
  1. Il  modello di cui al presente provvedimento e' reso disponibile
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e
puo'  essere  prelevato  dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it  e  dal  sito del Ministero dell'economia e
delle  finanze  www.finanze.gov.it,  nel  rispetto  in fase di stampa
delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
  2.  Lo  stesso modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti
Internet   a   condizione   che   abbia  le  caratteristiche  di  cui
all'allegato  A  e  rechi  l'indirizzo  del  sito  dal quale e' stato
prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
  3.  E'  autorizzata  la  stampa  nel rispetto delle caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A.
Motivazioni.
  La  sentenza  della  Corte  di  giustizia  del  14 settembre  2006,
relativa  alla causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che
limitano  la  detrazione  dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e
professionisti,    all'atto   dell'acquisizione,   anche   attraverso
contratti  di  noleggio,  leasing  etc. di autovetture e motoveicoli,
nonche'  in  relazione  alle  spese  accessorie  (impiego,  custodia,
riparazione,  manutenzione,  carburanti  e  lubrificanti),  non  sono
conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).
  Si  rammenta  che  l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato
con  l'art.  30,  commi 4  e  5,  della  legge  n. 388 del 2000, come
modificato  da  ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della
legge  n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una percentuale
ridotta   in  relazione  agli  acquisti  di  motocicli,  ciclomotori,
autovetture.  In  particolare,  detta  percentuale e' stata stabilita
nella  misura  del  10%,  per i periodi d'imposta dal 2000 al 2005, e
nella  misura  del  15%  a partire dall'anno 2006, ad eccezione degli
acquisti  di  veicoli con propulsori non a combustione interna, per i
quali  la detrazione e' consentita nella misura del 50% per tutti gli
anni  considerati.  Le  limitazioni  della detrazione non operano per
agenti e rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano
autovetture  e  motoveicoli,  per  quelle  che  esercitano  trasporto
pubblico,  i  quali  possono  detrarre  integralmente  l'imposta  dei
suddetti beni e servizi afferenti alla loro attivita'.
  Con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui
all'art.  1  del  decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito
con modificazioni dalla legge 278 del 2006, e' approvato lo specifico
modello,   corredato  delle  relative  istruzioni,  che  deve  essere
utilizzato  dai  contribuenti  per  chiedere il rimborso dell'IVA non
detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al
13 settembre  2006.  Il modello consente di giungere alla complessiva
determinazione   delle  somme  effettivamente  spettanti,  in  quanto
prevede  l'indicazione, tra l'altro, del numero dei documenti posti a
fondamento   dell'istanza,  dei  dati  riferiti  agli  altri  tributi
rilevanti e della misura della detrazione IVA gia' operata.
  Secondo  quanto previsto dal decreto-legge n. 258 del 2006, al fine
di   agevolare   la  determinazione  dell'ammontare  dell'imposta  da
chiedere   a   rimborso,  sono  indicate,  per  distinti  settori  di
attivita',  percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate
in  base  all'utilizzo  medio  delle  autovetture e degli autoveicoli
nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita' stessa.
  L'ammontare   effettivamente   spettante  a  rimborso  deve  essere
determinato  sottraendo  dall'importo  che  si  ottiene applicando le
percentuali  indicate,  la  detrazione  IVA  gia' operata nonche' gli
importi   che  evidenziano  il  risparmio  d'imposta  correlato  alle
maggiori  deduzioni  eventualmente  fruite  ai fini delle imposte sui
redditi e dell'Irap (in relazione all'IVA indetraibile).
  In  conformita'  ai principi generali in materia di esercizio della
detrazione,   come   desumibili   dalla   normativa   comunitaria   e
dall'ordinamento   interno,   ai   contribuenti  che  ritengano  tali
percentuali  non  rispondenti all'effettivo utilizzo dell'autoveicolo
nell'attivita'  di  impresa  arte  o  professione, e' riconosciuta la
possibilita'  di  individuare  analiticamente la misura di detrazione
spettante.  In tal caso, anziche' utilizzare il modello approvato con
il  presente  atto,  i  contribuenti interessati devono richiedere il
rimborso  della  detrazione  non  fruita mediante apposita istanza da
produrre  ai  sensi  dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, nel termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006
(data  di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che
ha   convertito  il  decreto-legge  15 settembre  2006,  n.  258).  A
quest'ultima   istanza   deve   essere   allegata  la  documentazione
amministrativo-contabile   atta   ad  individuare  la  percorrenza  e
l'utilizzo  del  veicolo  in  orari  e  su  percorsi  coerenti con lo
svolgimento dell'attivita' esercitata.
  Il  provvedimento,  infine,  al  punto  4, disciplina le variazioni
d'imposta  che  devono essere operate in relazione alla rivendita dei
veicoli  per  i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del
diritto  alla  detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione
della  base  imponibile.  I  contribuenti  che  presentano istanza di
rimborso  in  relazione  alla  detrazione  non  fruita sono, infatti,
tenuti  ad  effettuare  variazioni  in aumento della base imponibile,
assoggettando   ad   IVA   l'intero  corrispettivo  della  rivendita.
Tuttavia,  in  considerazione  del fatto che la determinazione di una
base   imponibile  ridotta  era  conforme  a  disposizioni  normative
nazionali,  il  provvedimento  dispone,  in applicazione dei principi
dettati  dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, che sulla maggior
imposta  dovuta  non  si  rendono applicabili ne' le sanzioni ne' gli
interessi.
Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68  comma 1;  art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
  b) Disciplina normativa di riferimento:
    Decreto-legge   15 settembre   2006,   n.   258,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
    Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e  successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere
c) e d), 26;
    Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21;
    Legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  art.  30,  commi 4 e 5, come
modificato  da  ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della
legge n. 266 del 2005;
    Legge 27 luglio 2000, n. 212
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2007
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano