IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha
attivato,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  agenzie  fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Vista   la   legge   27 dicembre   2006,  n.  296,  concernente  le
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  ed,  in particolare, il comma 152 dell'art. 1, il quale
dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia, le
modalita'  ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati
che  ne  fanno  richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e
provinciale  sull'imposta  sull'energia  elettrica  desumibili  dalla
dichiarazione  annuale  dei  consumi di energia elettrica, nonche' le
informazioni   concernenti   le   procedure   di  liquidazione  e  di
accertamento delle suddette addizionali;
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative  approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli da 55
a 60;
  Visto  il  decreto-legge  28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio  1989,  n.  20, e successive
modifiche,  ed  in  particolare  l'art. 6, concernente le addizionali
dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione  digitale»  cosi'  come  modificato  dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni d'Italia e l'Unione
delle  province  d'Italia,  che  hanno  rappresentato  le  rispettive
istanze  nell'ambito  del  tavolo  tecnico attivato allo scopo presso
questa  Agenzia ed hanno convenuto che la prima fornitura riguarda le
dichiarazioni presentate nel 2007;
  Considerata,  unitamente  alle  citate  associazioni, l'esigenza di
proseguire  il  confronto  tecnico  cosi'  avviato  anche  al fine di
individuare  eventuali  integrazioni degli scambi informativi oggetto
della presente determinazione;
  Ritenuta   la   necessita'   di   realizzare   apposite   procedure
informatiche  per  la  gestione  delle  richieste e per assicurare la
disponibilita' dei dati;
  Sentito  il  comitato  strategico  e di indirizzo permanente che ha
espresso,  in  merito, parere favorevole nella seduta del 27 febbraio
2007;
                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
  1.  I  comuni  e  le  province  interessati, ai sensi del comma 152
dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fornitura dei
dati  concernenti  l'addizionale  dell'imposta sull'energia elettrica
devono  inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia
delle dogane, a mezzo del «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».
  2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, l'accesso al «Servizio Telematico
Doganale - E.D.I.» da parte dei comuni e delle province e' consentito
a  partire  dal 1° giugno 2007. Le istruzioni tecniche per l'adesione
al  Servizio  e  i  modelli  per  la  richiesta  telematica sono resi
disponibili  entro  tale data sul portale dell'Agenzia, all'indirizzo
www.agenziadogane.gov.it