Considerato in fatto.
  Nell'esercizio   della   funzione   di  vigilanza  sul  sistema  di
qualificazione,   con  particolare  riferimento  al  controllo  sulle
attestazioni,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 16
del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
con  l'art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  questa  Autorita'  ha  constatato  il  ripetersi  di
comportamenti   non   conformi   alla   disciplina   in   materia  di
qualificazione da parte delle imprese qualificate.
  In   particolare,   nell'ambito   delle   verifiche   disposte  sui
certificati   lavori   utilizzati   ai   fini   dell'emissione  delle
attestazioni,  per verificarne la veridicita', e' stato accertato che
in  alcuni  casi,  le imprese, ricevuta la comunicazione di avvio del
procedimento  di  controllo  ai  sensi  dell'art.  14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  provvedono all'immediata
restituzione  dell'attestazione di qualificazione alla SOA emittente,
ai   fini   dell'archiviazione   del  procedimento  stesso,  per  poi
provvedere ad attestarsi presso altra SOA.
  E'  palese,  quindi,  in  simili  circostanze,  il  pericolo  della
permanenza nel mercato degli appalti di lavori di operatori privi dei
prescritti requisiti economici finanziari e tecnico-organizzativi, ma
soprattutto  privi  del  fondamentale requisito di carattere generale
relativo all'affidabilita' morale e professionale e, al tempo stesso,
dell'immissione   nel   mercato  di  attestazioni  fondate  su  false
documentazioni.
  Pertanto, al fine di scongiurare un siffatto pericolo ed evitare il
ripetersi di simili comportamenti da parte delle imprese, in grado di
minare  il  corretto svolgimento del mercato degli appalti di lavori,
il Consiglio dell'Autorita' ha adottato la seguente determinazione.
Ritenuto in diritto.
  Al  fine di fornire agli operatori del settore delle indicazioni in
merito  alla problematica descritta in premessa, sembra opportuno, in
primo luogo, svolgere alcune considerazioni in ordine al controllo ed
alla    vigilanza    esercitati   dall'Autorita'   sul   sistema   di
qualificazione,  come disciplinati dalle disposizioni a cio' dedicate
del  decreto  legislativo  n.  163/2006  e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000.
  Al riguardo giova premettere che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  163/2006,  l'Autorita' vigila sui contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  al  fine  di  garantire
l'osservanza  dei  principi  di  cui  all'art. 2 del medesimo decreto
legislativo  e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza
e  trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economica
ed  efficiente  esecuzione  dei  contratti, nonche' il rispetto delle
regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
  L'Autorita'   svolge,   dunque,   un'azione   di   protezione,   di
regolamentazione e di alto controllo in una materia che coinvolge una
pluralita'  di  interessi pubblici e privati in un settore strategico
per lo sviluppo economico del Paese.
  E  nell'ambito  del controllo circa il rispetto di questi principi,
che  hanno  un  ruolo  preminente nel sistema economico nazionale, si
inserisce  anche  la  vigilanza  sul  sistema  di  qualificazione che
comprende,  in  alcuni  casi,  il  potere di intervento diretto sulle
attestazioni  come  sancito  dall'art.  6,  comma 7,  lettera m)  del
decreto legislativo n. 163/2006 e regolato dagli articoli 14 e 16 del
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  quanto  a
iniziativa, procedimento ed effetti.
  Un sistema, questo, che puo' meglio essere sintetizzato richiamando
l'orientamento  del  Consiglio  di  Stato  in  materia  (sentenza  n.
129/2005),  il  quale cosi' ricostruisce in chiave logico-sistematica
il quadro normativo e regolamentare di settore:
    l'Autorita' indica in maniera vincolante le condizioni che le SOA
devono   rispettare   nel   contenuto  dell'atto  che  esse  adottano
(rilascio, modifica, revoca, diniego dell'attestazione);
    l'Autorita'  puo'  sanzionare la SOA che rimane inadempiente alle
indicazioni,  anche  con  la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita';
    le SOA sono tenute ad inviare all'Autorita' tutte le attestazioni
che rilasciano;
    l'Autorita'  controlla  le  attestazioni, oltre che su iniziativa
degli  operatori  nel  mercato, anche di propria iniziativa, mediante
periodico controllo a campione.
  Infatti, l'Autorita' vigila sull'intero sistema di qualificazione e
dunque  ne  garantisce  l'efficienza  e  l'efficacia,  a tutela della
concorrenza e della pubblica fiducia posto che:
    le SOA esercitano una pubblica funzione di certificazione;
    le attestazioni sono atti pubblici di certificazione;
    l'Autorita'  esercita  un  controllo  sia  sulle  SOA  che  sulle
attestazioni che esse rilasciano;
    l'Autorita'  puo'  indicare in modo vincolante il contenuto delle
attestazioni;
    l'Autorita' puo' escludere dal mercato le SOA inadempienti.
  Dalle  considerazioni  che  precedono  deriva, dunque, che i poteri
dell'Autorita'  sono forti e penetranti sul sistema di qualificazione
e si concretizzano sia in un potere di vigilanza, sia in un potere di
controllo.
  In  particolare,  detto controllo si accompagna a poteri stringenti
poiche'  comprende,  per  espressa previsione normativa, il potere di
verifica    dell'esistenza   delle   condizioni   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alla SOA e quello di revoca della stessa, nonche'
il   potere   di  verifica  della  validita'  delle  attestazioni  di
qualificazione.
  In   tale   ambito,   dunque,   il   controllo   comprende,   oltre
all'accertamento   della   conformita'   a   determinati   canoni   o
prescrizioni  dell'attivita' controllata, anche uno stadio ulteriore,
consistente nei provvedimenti che conseguono al giudizio. In sostanza
il  controllo  si  configura quale procedimento che da' sempre luogo,
innanzitutto  ad un accertamento, poi ad un giudizio di conformita' o
non  conformita'  ed  infine  ad  una  misura consequenziale che puo'
essere  positiva  o negativa, con riferimento al momento comminatorio
che e' una fase indefettibile del controllo stesso.
  E detto potere attribuito all'Autorita' comporta, nella fase in cui
esamina  l'attivita'  controllata  nel  complesso  del suo svolgersi,
l'avvio  di  un  procedimento di secondo grado da parte della stessa,
che  ha  l'obbligo di rivedere o revisionare se e come l'attivita' di
qualificazione sia stata svolta.
  Pertanto,  nell'ambito del sistema di qualificazione, simili poteri
si  estrinsecano  non solo nel potere di rilascio dell'autorizzazione
per l'esercizio dell'attivita' di attestazione alle SOA nel potere di
vigilanza,  anche  dopo il rilascio, sull'attivita' di qualificazione
svolta  da  queste  e  sul  permanere  in  capo ad esse dei requisiti
tecnico-giuridici  previsti  dalla  legge,  ma ricomprendono anche il
potere  dell'Autorita'  di  vigilare  ed  incidere sulle attestazioni
rilasciate alle imprese dalle SOA, come indicato all'art. 6, comma 7,
lettera m), del decreto legislativo n. 163/2006.
  Procedimento  di  controllo,  questo, che una volta avviato ai fini
dell'accertamento e del giudizio di conformita' o non alla disciplina
di  settore, deve concludersi - come osservato - con un provvedimento
positivo  o  negativo  in  ordine al momento comminatorio, quale fase
indefettibile del controllo stesso.
  Cio'  in  quanto  le  autorizzazioni, le indicazioni di regole ed i
provvedimenti  sulle attestazioni sono atti diretti a svolgere quella
funzione  di  garanzia  del mercato, assegnata all'Autorita', che non
consente dilazioni di intervento.
  Pertanto,  in ragione di tale funzione di garanzia, con particolare
riferimento  alla  fattispecie  descritta nel «considerato in fatto»,
deve ritenersi che - iniziato da parte dell'Autorita' il procedimento
di verifica contemplato nell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   34/2000   -   detto  procedimento  dovra'  condurre
necessariamente  ad  un  accertamento  seguito  dall'adozione  di  un
provvedimento   conclusivo,   nel  senso  sopra  esplicato,  a  nulla
rilevando   la   restituzione   da   parte  dell'impresa  interessata
dell'attestazione  di qualificazione alla SOA emittente, dopo l'avvio
del procedimento di controllo.
  Il   venir   meno  dell'oggetto  della  verifica  (l'attestazione),
infatti,  non puo' determinare l'estinzione del relativo procedimento
di  controllo,  in  quanto  lo stesso tende non solo ad accertare che
l'attestazione   sia   stata   rilasciata  nel  «pieno  rispetto  dei
requisiti»  indicati  nel  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  cosi'  come sancito dall'art. 14 del regolamento stesso, ma
anche  a  stabilire  se  permangono  in capo all'impresa i prescritti
requisiti  di  carattere  generale  e  speciale indicati nello stesso
regolamento  (articoli 17  e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza
dei  presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti nei
confronti dell'impresa stessa.
  E  cio'  in  relazione sia alle caratteristiche, prima evidenziate,
del  procedimento  di  controllo,  sia  in  relazione alla cura dello
specifico  interesse  pubblico  al corretto funzionamento del mercato
vigilato,    cui   e'   preordinata   l'Autorita',   autorizzante   e
controllante.
  Infatti,  l'accertamento  dell'utilizzo  da  parte  dell'impresa di
certificati   falsi   non   fa   venir   meno   solo   la   validita'
dell'attestazione   di   qualificazione,   ma  ha  come  fondamentale
conseguenza  la  perdita, da parte dell'impresa stessa, del requisito
dell'affidabilita'  morale e professionale. Ne deriva, come ulteriore
conseguenza,  che  l'impresa non puo' ottenere una nuova attestazione
per  il  periodo  di un anno dalla data di inserimento nel casellario
delle  imprese  qualificate  della  relativa  notizia, come precisato
nelle   determinazioni  dell'Autorita'  numeri 6/2004  e  1/2005  (in
analogia  alla  fattispecie  che da' vita alla causa di esclusione di
cui all'art. 75, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  oggi  art.  38  del decreto legislativo n.
163/2006).
  Si  consideri al riguardo che il legittimo possesso di attestazione
costituisce  elemento  fondamentale dei principi di trasparenza e par
condicio che informano lo svolgimento di gare d'appalto.
  Pertanto,   l'impresa   che  attui  i  comportamenti  descritti  in
premessa,   mirando   ad   ottenere  l'attestazione  in  assenza  dei
prescritti   requisiti  di  affidabilita'  professionale,  altera  il
regolare  svolgimento della gara, altera la libera concorrenza tra le
imprese,  non assicura la buona esecuzione dell'opera, in conclusione
non  rispetta  le regole del gioco che sono l'elemento essenziale del
procedimento  di gara la cui osservanza assicura l'individuazione del
giusto contraente.
  Occorre,  inoltre,  sottolineare  che  la  falsa  dichiarazione sui
requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e'
un   fatto   di   tale  gravita',  da  essere  di  per  se'  ostativo
all'ottenimento    dell'attestazione.   Pertanto,   nell'ambito   del
procedimento di controllo ex art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000,  sono  irrilevanti eventuali deduzioni delle
imprese  tese  a  sostenere  l'ininfluenza dei certificati lavori non
confermati   dai   soggetti   emittenti   nonche',   in   ogni  caso,
l'estraneita' all'alterazione dei certificati stessi.
  Infatti,  cio'  che rileva nel procedimento di controllo de quo, e'
il  fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali
e' stata conseguita la qualificazione, indipendentemente dal numero e
dalla  entita'  dei  falsi  e  da  ogni  ricerca  sulla imputabilita'
soggettiva  dell'alterazione. Invero, la attestazione deve basarsi su
documenti  autentici  e  non  puo' rimanere in vita se basata su atti
falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita';
in tali circostanze l'attestazione va, dunque, annullata.
  Va,  tuttavia,  precisato  che  la non imputabilita' della falsita'
all'impresa  che  ha  conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai
fini  del  rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso
non  imputabile,  ai  sensi  dell'art.  17,  lettera m),  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 34 del 2000, sussistera' il requisito
di  ordine  generale  di  non  aver reso false dichiarazioni circa il
possesso  dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per
il  conseguimento  dell'attestazione  di qualificazione (Consiglio di
Stato sent. n. 129/2005 cit.).
  Conclusivamente,  quindi, l'avvenuta restituzione dell'attestazione
non  vale  a  superare  la  commissione  di  un simile fatto da parte
dell'impresa, ne' ad arrestare il relativo procedimento di controllo,
ai   fini   dell'accertamento  della  falsita'  della  documentazione
presentata   dall'impresa  e  del  permanere  in  capo  ad  essa  dei
prescritti requisiti di affidabilita' morale e professionale, nonche'
dei  presupposti  per  l'applicazione  dei  conseguenti provvedimenti
sanzionatori,  consistenti  nell'impossibilita'  di stipulare, per un
anno, un nuovo contratto di attestazione.
  Sulla base di quanto sopra rappresentato,
                            Il Consiglio
ritiene che:
  - il   procedimento  di  controllo  sulle  attestazioni,  ai  sensi
dell'art.  14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
mira  a  verificare  che  l'attestazione  di qualificazione sia stata
emessa  nel  pieno  rispetto  dei  requisiti  indicati  nel  predetto
regolamento  e  che l'impresa attestata sia in possesso del requisito
di   affidabilita'   morale   e   professionale   atto  a  consentire
l'ottenimento di una nuova attestazione;
  - la  restituzione  dell'attestazione  di  qualificazione  alla SOA
emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve
concludersi  con  un  accertamento  in  ordine alla veridicita' della
documentazione  presentata  dall'impresa  ed  al permanere in capo ad
essa   dei   prescritti   requisiti   di   affidabilita'   morale   e
professionale,  onde  verificare  la  sussistenza dei presupposti per
l'applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;
  - la   riattestazione   viene   travolta  dall'esito  negativo  del
procedimento di controllo;
  - la non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito
l'attestazione  acquista  rilevanza  ai  fini  del  rilascio di nuova
attestazione,  in  quanto  in  caso di falso non imputabile, ai sensi
dell'art.  17, lettera m), decreto del Presidente della Repubblica n.
34  del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver
reso  false  dichiarazioni  circa il possesso dei requisiti richiesti
per    l'ammissione    agli    appalti   e   per   il   conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
  Ai  sensi  dell'art.  8, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, la presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e  sul  sito  informatico
dell'Autorita'.

    Roma, 15 novembre 2006

                                        Il presidente: Rossi Brigante

                                     Il consigliere relatore: Brienza