Considerato in fatto
  Con  precedenti  pronunce, questa Autorita' ha dettato disposizioni
generali  relative alle modalita' di invio da parte delle societa' di
ingegneria e delle societa' professionali delle informazioni previste
dagli  articoli 53  e  54 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
  Il  1° luglio  2006  e'  entrato  in  vigore il decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163,  (recante  «Codice  dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
n.  2004/17/CE  e  n.  2004/18/CE»),  d'ora  innanzi «Codice», che ha
ridisegnato l'intero quadro normativo degli appalti pubblici.
  Si ritiene, quindi, necessario emanare un atto a carattere generale
al   fine   di   coordinare   gli   avvisi  precedentemente  espressi
dall'Autorita' con le disposizioni del Codice.
Ritenuto in diritto
  I. Occorre, in primo luogo, esaminare il quadro normativo vigente.
  L'articolo  90  del  codice,  per il profilo che qui interessa, non
apporta   innovazioni  sostanziali  all'articolo 17  della  legge  n.
109/1994,  riproponendo  la  medesima  elencazione  di soggetti prima
previsti.  Il  comma 1  delimita, innanzitutto, l'ambito oggettivo di
applicazione  della  norma che riguarda le prestazioni «relative alla
progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  nonche'  alla
direzione   dei   lavori   ed  agli  incarichi  di  supporto  tecnico
amministrativo alle attivita' del responsabile unico del procedimento
e  del dirigente competente alla formazione del programma triennale»;
segue   l'elencazione   dei   soggetti  che  possono  espletare  tali
attivita'.
  Ai   sensi  dell'art.  90,  comma 2,  lettera a),  le  societa'  di
professionisti sono quelle costituite:
    a) esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali  i  quali, ai fini
previdenziali, sono assimilati ai professionisti che svolgono la loro
attivita'   in  forma  associata  ai  sensi  dell'art.  1,  legge  n.
1815/1939;
    b) nei  tipi  previsti  dal  libro  quinto  del codice civile, al
titolo quinto, capi II, III, IV, nonche' al titolo sesto, capo I.
  Sono   pertanto   considerate  societa'  di  professionisti  quelle
costituite  in  forma  di  societa'  semplice, in nome collettivo, in
accomandita  semplice  e di societa' cooperativa; hanno il vincolo di
essere  costituite  da soli professionisti iscritti nei relativi albi
professionali. Possono svolgere le stesse attivita' delle societa' di
ingegneria che sono, invece, societa' di capitali.
  Esse   si   distinguono,   quindi,  dalle  associazioni  di  liberi
professionisti,  di  cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del codice.
Questi  tipi  di associazioni, infatti, sono disciplinate dalla legge
n.  1815/1939  e  sono  caratterizzate  dal fatto che il rapporto che
intercorre tra i liberi professionisti non e' di tipo societario: non
si ha mai esercizio in comune di un'attivita' libero professionale ma
semplice collegamento funzionale di attivita' che restano a tutti gli
effetti individuali.
  Ai   sensi  dell'art.  90,  comma 2,  lettera b)  del  codice,  per
«societa' d'ingegneria», si intendono «le societa' di capitali di cui
ai  capi  V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile,
ovvero  nella  forma  di  societa'  cooperativa  di cui al capo I del
titolo  VI  del  libro  V  del  codice  civile, che eseguono studi di
fattibilita',  ricerche,  consulenze,  progettazioni  o direzioni dei
lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
impatto ambientale».
  Pertanto,  alla  luce della citata lettera b), si e' in presenza di
una  «societa' di ingegneria» se sussistono contemporaneamente alcuni
presupposti soggettivi ed oggettivi.
    a) presupposto  soggettivo:  costituzione in forma di societa' di
capitali,  di  cui  ai  capi V (societa' per azioni), VI (societa' in
accomandita  per  azioni) e VII (societa' a responsabilita' limitata)
del  titolo  V  del  codice  civile  ovvero  nella  forma di societa'
cooperative  di  cui  al  capo  I  del titolo VI del libro quinto del
codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), del
comma 2,  dell'art.  90  in  commento  e che, quindi, non configurino
«societa'  tra  professionisti». Nelle societa' di ingegneria, i soci
possono  anche  essere  soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del
tutto   estranei   o   addirittura  disinteressati  all'ingegneria  e
all'architettura,   investitori   di   capitale  di  rischio  animati
dall'intento  di  far  propri  i profitti assegnandosi un dividendo e
tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito;
    b) presupposto  oggettivo: svolgere le attivita' professionali in
precedenza   elencate   che   devono  comunque  essere  adeguatamente
specificate  nell'oggetto  sociale  delle  societa'  stesse.  E'  poi
prevista  anche  la  presenza obbligatoria di un direttore tecnico in
possesso   dei  requisiti  previsti  dall'art.  53  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
  A  seconda  delle attivita' svolte le societa' d'ingegneria possono
essere ricondotte a due principali tipologie:
    a) imprese   di  consulting  engineering,  che  prestano  servizi
integrati  di  ingegneria  pura,  ovvero singole tipologie di servizi
sempre attinenti l'ingegneria e/o all'architettura.
    b) imprese   di   engineering   and   contracting  (o  commercial
engineering) che oltre a progettare l'opera provvedono anche alla sua
realizzazione ed eventualmente al collaudo, alla manutenzione ed alla
gestione con la formula c.d. «chiavi in mano».
  Con   l'eliminazione  del  divieto  di  esercitare  l'attivita'  di
produzione  di  beni,  per  effetto della legge n. 216/1995, possono,
quindi,  essere affidatarie di incarichi di progettazione non solo le
societa'  di consulting engineering, che prestano i servizi integrati
di   ingegneria  pura,  ma  anche  le  societa'  di  engineering  and
contracting cosi' come sopra caratterizzate.
  Il  codice,  nel prevedere le societa' d'ingegneria, quali soggetti
cui   le   amministrazioni   appaltanti  possono  rivolgersi  per  la
progettazione   di  opere  pubbliche,  ha  pertanto  legislativamente
riconosciuto,  come gia' la legge Merloni, l'esistenza di una realta'
imprenditoriale   eterogenea  e  varia,  di  multiformi  espressioni,
fondata  sul  risultato sinergico di una molteplicita' di competenze,
non   solo   di  natura  squisitamente  intellettuale,  ma  anche  di
consulenza  finanziaria,  giuridico-amministrativa e gestionale. Cio'
e'  reso  palese  dalla formulazione ampia dell'oggetto sociale delle
societa'   d'ingegneria,  espressione  sul  piano  legislativo  della
complessita'  del servizio prestato, che anzi, per sua natura, sfugge
a tentativi di classificazioni tassative «cosicche' l'inquadrabilita'
di  una societa' in tale categoria non presuppone necessariamente una
letterale   riproduzione  nella  previsione  statutaria  dell'oggetto
sociale  risultante  dal  dato  normativo  dell'art.  17,  ove  viene
descritta  l'attivita'  propria di tali societa» (T.A.R. Napoli, Sez.
I, n. 431 del 9 ottobre 1996).
  Inoltre,  l'art.  90,  comma 1,  lettera h) del codice, conferma la
novita' a suo tempo introdotta dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 che
ha ammesso la possibilita' di costituire consorzi stabili che abbiano
la finalita' di imputare ad un'unica struttura autonoma gli interessi
operativi  di un certo numero di societa' di ingegneria e di societa'
di professionisti.
  I consorzi stabili sono quelli costituiti, anche in forma mista, da
societa'  di  professionisti  e  societa'  di  ingegneria, formati da
almeno  tre societa' di ingegneria e/o di societa' di professionisti,
operative  sul mercato da almeno cinque anni, che abbiano deciso, per
il  futuro,  di  operare  in  forma congiunta per piu' di cinque anni
secondo le forme dell'art. 36, comma 1 del codice.
  Il  consorzio stabile, cosi' come istituito nel settore dei servizi
di  ingegneria  e  architettura, si differenzia strutturalmente dalla
associazione  temporanea  di  progettisti,  anch'essa  prevista dallo
stesso art. 90, comma 1, lettera g). Nei raggruppamenti temporanei di
progettisti,  infatti,  non si crea un vero e proprio centro autonomo
di  imputazione,  dotato  di  soggettivita'  giuridica,  come avviene
invece per i consorzi stabili.
  II.  L'art.  253,  comma 3 del codice prevede che «... Per i lavori
pubblici,  fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
5,   continuano   ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della
Repubblica   25 gennaio   2000,   n.  34,  e  le  altre  disposizioni
regolamentari  vigenti  che,  in  base  al  presente codice, dovranno
essere  contenute  nel  regolamento  di cui all'art. 5, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.»
  Pertanto  gli  articoli 53  e  54  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  devono ritenersi tuttora vigenti, in quanto
compatibili con la disciplina del codice sopra descritta.
  Gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  disciplinano,  rispettivamente,  i  requisiti organizzativi
delle  societa' di ingegneria e delle societa' professionali, nonche'
gli  obblighi di informazione cui le stesse sono tenute nei confronti
dell'Autorita'.
  Per  quanto  riguarda  i  requisiti organizzativi delle societa' di
ingegneria,  l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,  in  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 17, comma 7,
della  legge  n.  109/1994 prevede che le societa' di ingegneria sono
tenute a disporre di almeno un direttore tecnico:
    - con  laurea  in  ingegneria  o  architettura o nella disciplina
tecnica attinente all'attivita' prevalente della societa' ed iscritti
all'albo da almeno dieci anni;
    - incaricato  di  collaborare  alla  definizione  degli obiettivi
strategici   della   societa',   di   collaborare  e  controllare  le
prestazioni   svolte  dai  tecnici  incaricati  della  progettazione,
controfirmando gli elaborati.
  Al  direttore  tecnico  o  ad  altro  ingegnere o architetto da lui
dipendente  abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al
relativo  albo  professionale,  la  societa'  delega  il  compito  di
approvare   e  controfirmare  gli  elaborati  tecnici  inerenti  alle
prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli
elaborati comportano la solidale responsabilita' civile del direttore
tecnico  o  del  delegato con la societa' di ingegneria nei confronti
della stazione appaltante.
  Inoltre,  il  direttore  tecnico  e'  consultato,  in modo formale,
dall'organo di amministrazione della societa' ogni volta che:
    - si   definiscono   gli   indirizzi  relativi  all'attivita'  di
progettazione;
    - si decide la partecipazione ad una gara;
    - si  trattano in generale questioni relative allo svolgimento di
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni
dei  lavori,  valutazioni  di congruita' tecnico-economica e studi di
impatto ambientale.
  La disposizione regolamentare (art. 54) sui requisiti organizzativi
delle   societa'   professionali   si   pone  sulla  falsariga  della
disposizione  legislativa  dell'art.  17,  comma 6, lettera a), della
legge  n. 109/1994, di cui costituisce norma di dettaglio e si limita
a  richiedere  che  le  societa'  di  professionisti «predispongono e
aggiornano   l'organigramma   dei   soci,   dei   dipendenti,  o  dei
collaboratori    coordinati    e    continuativi   impiegati...   con
l'indicazione  delle specifiche competenze e responsabilita» cosi' da
riprodurre  in  sostanza  testualmente il comma 3 del precedente art.
53.  E'  utile  sottolineare  l'omessa  previsione  della  figura del
direttore  tecnico,  in  linea  strettamente  consequenziale  con  la
struttura  del  modello societario prescelto e l'ulteriore previsione
che,  in  analogia con quanto previsto per le societa' di ingegneria,
obbliga  anche  le  societa'  professionali  alle comunicazioni verso
l'Autorita'.
  Per  quanto riguarda gli obblighi di informazione, gli articoli 53,
comma 3 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
prevedono  a carico delle societa' di ingegneria, ivi comprese quelle
ricadenti  nel  disposto  dell'art.  13 della legge 4 agosto 2006, n.
248,  e  delle  societa'  professionali  l'obbligo  di  comunicazione
all'Autorita'  dei  dati  relativi  all'organigramma  dei  soci,  dei
dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impiegati  nello svolgimento delle funzioni professionali, tecniche e
di controllo della qualita' nonche' dei relativi costi da evidenziare
in  apposito  allegato  al  conto  economico.  Il suddetto obbligo di
comunicazione  riguarda  anche  l'espletamento di attivita' ulteriori
rispetto  a  quelle  appartenenti ai servizi di natura tecnica di cui
all'art.  50  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999.   Tuttavia,   ai  fini  della  verifica  dell'obbligo  alla
trasmissione  degli elementi informativi previsti dalla norma, appare
decisiva  la  circostanza  che  le  prestazioni svolte dalla societa'
rientrino  nei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  cosi'  come
dettagliati    nella    classificazione   delle   attivita'   operata
dall'Autorita'  e rinvenibile nella sezione - Societa' d'ingegneria e
professionali  -  sul  sito  istituzionale.  Tuttavia, le societa' di
ingegneria possono legittimamente svolgere anche altre attivita'.
  L'organigramma  e  le  informazioni  di  cui  sopra,  nonche'  ogni
successiva  variazione,  devono essere comunicate all'Autorita' entro
trenta  giorni,  secondo  le  modalita' indicate nel successivo punto
III.
  Si  deve,  poi,  sottolineare che l'art. 53 del regolamento precisa
che  i  requisiti  organizzativi  delle  societa' di ingegneria e gli
obblighi   informativi  cui  le  stesse  sono  tenute  devono  essere
soddisfatti  «...  Ai  fini dell'affidamento dei servizi disciplinati
dal   presente   titolo».   Essi   rilevano,  dunque,  solo  ai  fini
dell'affidamento  di  un  incarico  di  progettazione da parte di una
stazione   appaltante,   escludendo   conseguentemente  dal  relativo
assoggettamento  tutte  quelle  societa'  operanti esclusivamente nel
settore privato.
  III.   In  ottemperanza  alle  citate  disposizioni  regolamentari,
l'Autorita'  ha  provveduto  nell'anno  2000, alla costituzione di un
apposito  casellario  informatizzato  delle  societa' di ingegneria e
professionali.
  Tale  casellario,  implementato  sulla  scorta dei dati conoscitivi
autodichiarati  dalle  societa'  di  ingegneria  e di professionisti,
costituisce  una  banca  dati  alla  quale  deve  essere riconosciuta
efficacia  di  pubblicita'  notizia,  rappresentando  tra l'altro, un
utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato.
  Le  societa'  di ingegneria e professionali che accedono al sistema
informativo   dell'Autorita'   -  «sezione  Societa'  d'Ingegneria  e
Professionali»  -  dopo  aver  ricevuto  i  codici  identificativi di
accesso,   sono   tenute  ad  effettuare  le  suddette  comunicazioni
riguardanti:
    l'organigramma della societa';
    le attivita' svolte attinenti l'architettura e l'ingegneria (art.
50  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999) e le
eventuali attivita' diverse (art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999);
    la  capacita'  economica e finanziaria (costo della struttura per
la  progettazione  e fatturato delle attivita' relative ai servizi di
cui  all'art.  50  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
554/1999).
  Le  modalita'  di  trasmissione dei dati, il contenuto della scheda
informativa  e  le  indicazioni  operative  per la compilazione della
stessa sono pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo
web    http://www.autoritalavoripubblici.it,  sezione  «Societa'   di
ingegneria  e  professionali». Al medesimo indirizzo sono presenti le
pagine  per  la  richiesta di accreditamento e per la trasmissione on
line dei dati.
  In base a quanto sopra considerato;
                            Il Consiglio
  Dispone quanto segue:
    1)  le  societa' di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel
disposto  dell'art.  13  della  legge  4 agosto  2006,  n.  248, e le
societa'   professionali  nonche'  i  consorzi  stabili  di  societa'
d'ingegneria   e   professionali   di   cui   all'art.  90,  comma 1,
lettere e), f)  ed h)  del  codice,  in possesso dei requisiti di cui
agli  articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,  che  operano  nel  settore  pubblico, debbono comunicare i
propri dati all'Autorita';
    2) i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione
che  intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi
di  comunicazione  di  cui  agli  articoli 53  e  54  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 entro trenta giorni dalla
loro costituzione;
    3)  le  societa' di ingegneria e professionali nonche' i consorzi
stabili  di societa' d'ingegneria e professionali di cui all'art. 90,
comma 1,  lettere e), f)  ed h) del codice, gia' operanti nel settore
privato ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999, che intendano
partecipare  a  gare  per  l'affidamento  dei servizi di ingegneria e
architettura  di  cui  all'art.  50  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, sono tenute agli obblighi di comunicazione di
cui   al   precedente  punto  1)  entro  trenta  giorni  dalla  prima
partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi;
    4)  non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Autorita' le
associazioni  tra  professionisti,  gli  studi associati, nonche' gli
studi professionali;
    5)   restano  confermate  per  i  soggetti  richiamati  ai  punti
precedenti  le modalita' di trasmissione dei dati, il contenuto della
scheda  informativa  e  le  indicazioni operative per la compilazione
della   stessa  gia'  pubblicate  sul  sito  internet  dell'Autorita'
all'indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it, nella sezione
«Societa' di ingegneria e professionali».

    Roma, 16 novembre 2006

                                        Il presidente: Rossi Brigante

Il consigliere relatore: Moutier