IL DIRIGENTE
                  dell'ufficio di farmacovigilanza

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
    Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  parere  del Pharmacovigilance Working Party del luglio
2006  e  del gennaio  2007  riguardante  la  sicurezza  cardiaca  dei
medicinali per uso umano contenenti il principio attivo cabergolina;
    Visto  il  parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso
nella seduta del 12 febbraio 2007;
    Visto  il  parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA
reso nella seduta del 13/14 febbraio 2007;
                             Determina:
                               Art. 1.
    1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate
con  procedura  di  autorizzazione  di  tipo nazionale, contenenti il
principio  attivo  cabergolina  con  indicazione  nella  malattia  di
parkinson,   di   integrare  gli  stampati  secondo  quanto  indicato
nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.
    2.  Le  modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del
decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita'
medicinale   -   dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto   delle  caratteristiche  del  prodotto  e  per  il  foglio
illustrativo  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente   determina   per   le   specialita'  medicinali  contenenti
cabergolina.
    3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 2,  riferito  alle
specialita'  medicinali  contenenti  il  principio attivo cabergolina
indicate  nella  malattia  di  parkinson,  non  potranno  piu' essere
dispensate  al  pubblico  confezioni  che  non  rechino  le modifiche
indicate  dalla  presente  determina. Pertanto, entro la scadenza del
termine  indicato  dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal
commercio.
    4.  Gli  stampati  delle  specialita'  medicinali  contenenti  il
principio  attivo  cabergolina  con  indicazione  nella  malattia  di
parkinson,  autorizzate  con procedura nazionale successivamente alla
data   di  entrata  in  vigore  della  presente  determina,  dovranno
riportare  anche  quanto  indicato  nell'allegato  I  della  presente
determina.
    5.  Le  specialita'  medicinali  a  base  di  cabergolina,  anche
autorizzate  con  procedura  di mutuo riconoscimento, con indicazione
nella   malattia   di   parkinson  devono  essere  dispensate  dietro
presentazione  di  ricetta  medica  utilizzabile  una  sola  volta su
prescrizione  del  medico specialista in neurologia. Sulla base della
predetta   prescrizione  specialistica,  della  durata  di  validita'
massima di mesi sei, possono essere effettuate prescrizioni anche dal
medico  curante o da un medico del Servizio sanitario nazionale, alle
quali va sempre allegata la prescrizione specialistica.
    6.   L'etichetta   esterna   delle   confezioni   delle  suddette
specialita'   dovra'   recare   la   dicitura:  «Da  vendersi  dietro
presentazione   di   ricetta  medica  utilizzabile  una  sola  volta.
Prescrizione   riservata   esclusivamente  a  medici  specialisti  in
Neurologia.  Sulla base della predetta prescrizione specialistica, di
data non anteriore a sei mesi, possono essere effettuate prescrizioni
anche  dal medico curante o da un medico di struttura autorizzata del
Servizio  sanitario nazionale, alle quali va pero' sempre allegata la
prescrizione dello specialista».
    La  presente  determina entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

      Roma, 28 febbraio 2007

                                               Il dirigente: Venegoni