IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali servizio tutela Visto lo statuto della Regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante «disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario - n. 102; Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/1939, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al dirigente generale, di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999 oggi art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 1° maggio 2004 come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006; Visto il D.A. n. 8609 del 24 dicembre 1994, con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1994/1998 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna; Esaminato il verbale n. 17 del 18 aprile 1997, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna ha proposto di escludere dal vincolo paesaggistico imposto ai sensi dell'art. 1, lettera «c» della legge 8 agosto 1985, n. 431, oggi art. 142, comma 1, lettera «c» del decreto legislativo n. 42/2004 come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera «c» del decreto legislativo n. 157/2006 «il tratto del torrente Torcicoda con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna, dalle scaturigini fino alla intersezione con la Regia Trazzera Enna-Piazza Armerina-Mirabella Imbaccari», ricadente nel comune di Enna, delimitato perimetralmente se-condo quanto descritto nel verbale n. 17 del 18 aprile 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto; Accertato che il verbale sopra indicato contenente la suddetta proposta e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Enna dal 22 maggio 1998 al 22 agosto 1998 ed e' stato depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1939, n. 1497, oggi art. 139 del decreto legislativo 1° maggio 2004, come sostituito dallart. 9 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157; Accertato che non sono state prodotte osservazioni al devincolo de quo ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 giugno 1939, n. 1497, oggi art. 139 del decreto legislativo 1° maggio 2004, come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale n. 17 del 18 aprile 1997 a supporto della proposta di devincolo di un tratto del «Torrente Torcicoda» ricadente nel comune di Enna siano sufficienti e congrue e che testimonino dell'ormai scarso interesse paesaggistico rivestito da quella zona; Ritenuto che il devincolo di un tratto del «Torrente Torcicoda», non costituisce un danno alla tutela e alla salvaguardia del territorio e che, per questo tratto, possono venir meno le limitazioni imposte dall'art. 142, comma 3 del decreto legislativo 1° maggio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 senza provocare alterazioni all'immagine paesaggistica della zona in argomento, cosi' come verificato dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Enna; Considerato di potere accogliere nella loro globalita' le sopra citate motivazioni, espresse dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna nel verbale n. 17 del 18 aprile 1997 e nella planimetria ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che in riferimento alla proposta del 18 aprile 1997 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna, non ricorrono motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di mantenere il regime vincolistico vigente. Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 1° maggio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il «tratto del torrente Torcicoda con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna, dalle scaturigini fino alla intersezione con la Regia Trazzera Enna-Piazza Armerina-Mirabella Imbaccari», ricadente nel comune di Enna, meglio descritto nel verbale n. 17 del 18 aprile 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna e delimitato nella planimetria ivi allegata, che insieme al suddetto verbale forma parte integrante del presente decreto, e' escluso dal vincolo paesaggistico imposto ai sensi dell'art. 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 431, oggi art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° maggio 2004, n. 42, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.