IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il  decreto in data 9 settembre 1994 con il quale l'istituto
«Scuola di psicoterapia cognitiva», e' stato abilitato ad istituire e
ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino,
per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
  Visto  il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale ai sensi del
suindicato regolamento e' stato approvato l'avvenuto adeguamento alle
disposizioni     del    titolo II    dello    stesso    provvedimento
dell'ordinamento   adottato  dall'istituto  «Scuola  di  psicoterapia
cognitiva» di Torino;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Genova, via
Carrara,  260, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun
anno  di corso pari a 20 unita' e per l'intero corso, a 80 unita', ai
sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario nella riunione del 26 luglio 2006 trasmessa con nota n.
516 del 28 luglio 2006;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica  espresso  dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta del 26 gennaio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia
cognitiva»  di  Torino, e' abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede   periferica  di  Genova,  via  Carrara,  260,  ai  sensi  delle
disposizioni   di   cui   al   titolo II   del   regolamento  stesso,
successivamente   alla   data  del  presente  decreto,  un  corso  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
  2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 20 unita' e per l'intero corso, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 febbraio 2007
                                         Il direttore generale: Masia