IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  in  particolare l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la   CONSOB,   individua   le   caratteristiche   delle  negoziazioni
all'ingrosso  di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle
norme nel citato decreto legislativo;
  Visto  l'art.  3,  comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che
esclude il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
per  gli  atti  e  i  provvedimenti  emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria;
  Visto  il  proprio  decreto  del  15 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  17 del 22 gennaio 1997, recante disposizioni
sui lotti minimi di negoziazione nei mercati all'ingrosso di titoli;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in particolare l'art. 7, comma 5 il quale prevede che il Ministro
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina
con  decreto  gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli
strumenti  finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole
e  quote  di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui
titoli di Stato);
  Visto  il proprio decreto 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, con il quale e' stato introdotto
il mercato del coupon stripping sui titoli di Stato italiani;
  Visto   il  proprio  decreto  18 dicembre  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del 24 dicembre 1998, con il quale sono
stati ridefiniti gli importi di cui al citato decreto 15 gennaio 1997
in relazione all'avvio dell'Unione monetaria europea;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e   in  particolare  l'art.  4  e  gli
articoli da  14 a 16 riguardanti l'indirizzo politico-amministrativo,
le funzioni e le responsabilita';
  Visti i pareri della Consob e della Banca d'Italia, rispettivamente
del 10 e 29 gennaio 2007;
  Considerato che occorre procedere alla modifica dei lotti minimi di
contrattazione  per  le  negoziazioni  all'ingrosso  degli  strumenti
finanziari  al fine di adeguare il vigente provvedimento ministeriale
alla mutata struttura del mercato obbligazionario e di consentire una
maggiore  partecipazione  degli  operatori  professionali sui mercati
regolamentati all'ingrosso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle in cui gli
operatori  negoziano  esclusivamente in nome e per conto proprio o in
nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni.
  2. I lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a
0,5  milioni  di  euro  per i titoli di Stato e a 250.000 euro per il
mercato  delle  obbligazioni, private e pubbliche, diverse dai titoli
di Stato.
  3.  Per  le  negoziazioni  dei  titoli  risultanti da operazioni di
coupon stripping i lotti minimi di contrattazione non potranno essere
inferiori  a 0,5 milioni di euro per il mantello e a 100.000 euro per
gli strips.