IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Muller Tobias Malte, nato il 28 giugno
1974  a  Wutzburg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di «Rechtsanwaltschaft» conseguito in Germania
in data 31 luglio 2003 - come attestato dell'ordine degli avvocati di
Monaco  cui  il  richiedente  e'  iscritto  - ai fini dell'iscrizione
all'albo   degli  avvocati  ed  esercizio  in  Italia  della  omonima
professione;
  Considerato  che  il  richiedente ha concluso il percorso formativo
accademico  tedesco avendo superato presso il «Ministerium der Justiz
Rheinland-Pfalz»  tedesco  il  primo  ed  il  secondo  esame di Stato
rispettivamente in data 24 luglio 2000 e 8 maggio 2003;
  Considerato  che  comunque  permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 21 novembre 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 17 novembre 2006;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Muller  Tobias  Malte,  nato il 28 giugno 1974 a Wutzburg
(Germania),    cittadino   tedesco,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della  professione in
Italia.