IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e di contabilita'
generale dello Stato e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  31 luglio  1954,  n.  533, convertito con
modificazioni,   dalla   legge  26 settembre  1954,  n.  869,  ed  in
particolare  il  titolo  III  della  tabella  A  allegata al medesimo
decreto,   da   ultimo   modificata   dalla  tabella  2  allegata  al
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni,   che  ha  approvato  il  testo  unico  delle  imposte
ipotecaria  e  catastale,  ed  in  particolare la tabella delle tasse
ipotecarie,  come  modificata,  da ultimo, dall'art. 2, comma 65, del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Visto   il  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  237,  ed  in
particolare  l'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 1,
lettera e),  del  decreto  legislativo  19 novembre  1998, n. 422, il
quale prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi
speciali   catastali   e'  effettuata  dagli  uffici  periferici  del
Dipartimento del territorio;
  Visto  l'art.  24  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, recante
misure   per   la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica,  ed  in
particolare  i  commi 39 e 40, i quali prevedono che il pagamento dei
tributi  possa  essere  effettuato  anche  con  sistemi  diversi  dal
contante e che le modalita' di esecuzione dei pagamenti medesimi sono
stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze;
  Visto  il  decreto  16 dicembre  1998,  emanato dal Ministero delle
Finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  recante la determinazione delle modalita'
di  versamento  in  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  delle somme
riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di
approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono
stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze gia'
di  spettanza  del  Dipartimento  del  territorio del Ministero delle
finanze;
  Visto  l'art.  1,  comma 374,  lettera d),  della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, il quale prevede che, in caso di versamento effettuato
con  modalita'  telematiche,  i  tributi  dovuti siano riversati alla
sezione  di  Tesoreria  provinciale dello Stato entro il terzo giorno
lavorativo   successivo  a  quello  della  riscossione,  rinviando  a
provvedimenti   dell'Agenzia   del   territorio,   d'intesa   con  il
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato la determinazione
delle modalita' di versamento;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
21 marzo  2005,  concernente  il  pagamento  dei  servizi  telematici
erogati  dall'Agenzia  del  territorio  tramite  l'utilizzo  di somme
versate  su  conto  corrente  postale,  emanato  a  seguito di parere
favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, espresso con nota prot. n.
32236 del 17 marzo 2005;
  Visto  l'art. 1, comma 5, del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n.
2,  convertito,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo
2006,   n.   81,   concernente   interventi  urgenti  per  i  settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia
di fiscalita' di impresa;
  Considerate  le  istruzioni  impartite  con  circolare  n.  47  del
13 marzo  2000  sulla rendicontazione annuale, conti amministrativi e
giudiziali  dei  servizi  di  cassa,  concordata con il Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato generale di
Finanza,  ai  sensi  dell'art.  646  del  Regolamento di contabilita'
generale dello Stato;
  Considerato  che  con nota prot. n. 122411 del 18 settembre 2006 il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGF ufficio XIV,
ha  autorizzato  la realizzazione del progetto istitutivo dell'Agente
contabile  centrale  responsabile  delle  riscossioni  con  modalita'
telematiche;
  Considerato  che  con  nota  prot. n. 86927 del 1° dicembre 2006 e'
stato  nominato l'Agente contabile per le riscossioni telematiche che
affluiscono sul conto corrente unico a livello nazionale dell'Agenzia
del territorio;
  Ritenute  sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti,
l'effettuazione  del  pagamento  dei  tributi  e  delle altre entrate
riscosse  dall'Agenzia  del  territorio con ulteriori sistemi diversi
dal contante, oltre a quelli gia' previsti;
  Considerata  l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei sistemi di
pagamento  diversi  dal  contante,  le  modalita'  di  gestione delle
disponibilita' costituite mediante versamento, per via telematica, su
di  un  conto  corrente  unico  nazionale  intestato  all'Agenzia del
territorio,  da  utilizzarsi  per il pagamento dei servizi erogati in
via telematica;
  Considerato  il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
espresso con nota prot. n. 0005319 del 15 gennaio 2007;
                              Dispone:
                               Art. 1.
Pagamento dei servizi telematici tramite utilizzo di somme versate su
                        conto corrente unico
  1.  Il  pagamento  dei  tributi  dovuti  per  i servizi ipotecari e
catastali   richiesti   ed  erogati  tramite  il  sistema  telematico
dell'Agenzia   del   territorio   puo'   essere  effettuato  mediante
l'utilizzo di somme versate preventivamente con modalita' telematiche
sul  conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato alla
medesima Agenzia.