IL DIRETTORE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici
                     del Ministero della salute
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
               del Ministero dello sviluppo economico
  Vista la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva 93/42/CEE, e, in particolare, l'art. 15;
  Visto  il  decreto ministeriale 1° luglio 1998, n. 318, concernente
«Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare
le procedure per la valutazione di conformita' dei dispositivi medici
alla normativa CEE»;
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  14  luglio  2004  recante «Determinazione delle
tariffe  per  i  servizi  resi  dal Ministero della salute e relative
modalita'  di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»;
  Visto il decreto 2 agosto 1995 con il quale la IMQ S.p.a., con sede
in  Milano,  via Quintiliano 43, veniva autorizzata al rilascio della
certificazione  CE  di  rispondenza della conformita' dei dispositivi
medici per alcune tipologie di prodotti;
  Visto  il  decreto 21 febbraio 1997 con il quale la IMQ S.p.a., con
sede  in  Milano,  via Quintiliano 43, veniva autorizzata al rilascio
della   certificazione   CE  di  rispondenza  della  conformita'  dei
dispositivi medici per una ulteriore tipologia di prodotti;
  Vista  l'istanza  del  22 marzo 2005 con la quale la IMQ S.p.a. con
sede  in  Milano,  via  Quintiliano  43,  partita I.V.A. 12898410159,
chiede    il    rinnovo   dell'autorizzazione   al   rilascio   della
certificazione  CE  di  rispondenza della conformita' dei dispositivi
medici  per  le  stesse  tipologie  di prodotti, nonche' l'estensione
dell'autorizzazione per ulteriori tipologie;
  Esaminata  la documentazione prodotta con la suddetta istanza dalla
IMQ S.p.a.;
  Vista   la  richiesta  di  integrazione  della  documentazione  del
20 maggio  2005 dell'Ufficio III della Direzione generale dei farmaci
e  dispositivi medici e la relativa nota di risposta della IMQ S.p.a.
del 4 luglio 2005;
  Viste  le  risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato presso
la IMQ S.p.a. il 25 ed il 26 maggio 2006;
  Esaminata  la  ulteriore  documentazione  acquisita  nel  corso del
suddetto accertamento;
  Vista  l'ulteriore  richiesta  di integrazione della documentazione
inoltrata  dall'Ufficio  III  della  Direzione generale dei farmaci e
dispositivi  medici  successivamente  alla  visita  ispettiva in data
16 ottobre  2006 e la trasmissione da parte della IMQ S.p.a., in data
10 novembre 2006, della documentazione specificata;
  Considerato  che  e'  stata  data  comunicazione al Ministero dello
sviluppo  economico  dell'istanza,  delle note e della documentazione
prodotta dalla IMQ S.p.a.;
  Tenuto  conto  che  la IMQ S.p.a. soddisfa i requisiti previsti dal
decreto  legislativo n. 46 del 1997 e, in particolare, dagli allegati
XI e XII nonche' le prescrizioni dettate dal decreto n. 318 del 1998;
  Tenuto  conto, altresi', che la IMQ S.p.a. soddisfa i requisiti per
l'espletamento  delle  procedure  di  certificazione  previste  dagli
allegati II, III, IV, V e VI del decreto legislativo n. 46 del 1997;
  Ritenuta  l'esigenza di ridefinire in maniera uniforme le tipologie
di  dispositivi  medici per i quali gli organismi sono autorizzati ad
espletare le procedure di valutazione di conformita';
  Considerato  che  la  Societa'  istante ha effettuato il versamento
richiesto dal decreto suddetto del 14 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'autorizzazione  ad  espletare  le procedure di valutazione di
conformita' per i dispositivi medici previste dal decreto legislativo
n.  46  del  1997, rilasciata alla IMQ S.p.a, con sede in Milano, via
Quintiliano  n.  43,  e' rinnovata per cinque anni, con estensione ad
ulteriori tipologie di dispositivi medici, secondo l'elenco di cui al
successivo art. 2.