IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  20,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di
lire;
  Visto  l'art.  28,  comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000,   2001   e   2002  per  il  potenziamento  delle  strutture  di
radioterapia;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430  come  sostituito  dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art.  4  lettera b) del regolamento approvato con delibera
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 141 del
6 agosto  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del
2 novembre  1999,  che  individua  tra  le  funzioni da trasferire al
Ministero  della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in
materia    di   edilizia   sanitaria,   suscettibili   di   immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Visto  l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre
1998,  n.  450,  convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma   di   investimenti,  nonche'  la  tabella  F  delle  leggi
finanziarie  23 dicembre  1999,  n.  488,  23 dicembre  2000, n. 388,
28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003,
n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto  l'Accordo  tra Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sulla  semplificazione  delle  procedure  per
l'attivazione  dei  programmi  di investimento in sanita', sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre
2002;
  Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  in  attuazione  dell'art. 1,
comma 173,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare
del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20
legge  n.  67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
  Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)
art.  1,  commi 285,  310,  311  e  312  che  detta  disposizioni per
l'attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di cui
all'art.   20  della  citata  legge  n.  67  del  1988  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  nota  circolare  del  Ministero  della  salute  prot. n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h   dell'8 febbraio   2006  avente  per  oggetto
«Programma  investimenti  art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione
art.  1,  commi 285,  310,  311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006)»;
  Visto  l'Accordo  di programma per il settore investimenti sanitari
del  27 maggio  2004  e  successive  rimodulazioni,  sottoscritto dal
Ministero  della  salute  e  la  regione  Puglia,  di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  del  12 maggio  2006,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  154  del
5 luglio  2006,  che, in applicazione del processo di revoca previsto
al  citato  art.  1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha
individuato  gli  interventi  relativi  alle  parti  degli Accordi di
programma  che  hanno  perso  efficacia con la conseguente revoca dei
corrispondenti impegni di spesa;
  Visto, in particolare, l'allegato A del citato decreto del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  del  12 maggio  2006 che, relativamente al citato Accordo di
programma con la regione Puglia, individua i seguenti importi:
    Euro 22.942.500,00  quali  finanziamenti  a  carico  dello  Stato
soggetti  a  revoca  ai  sensi  dell'art. 1, comma 310 della legge n.
266/2005;
    Euro 14.912.625,00  quale  quota dei finanziamenti a carico dello
Stato  revocati  per  la quale non e' applicabile l'art. 1, comma 312
della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);
    Euro 8.029.875,00  quale  quota  dei finanziamenti a carico dello
Stato  revocati per la quale e' applicabile l'art. 1, comma 312 della
legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);
  Visto,  in  particolare  l'art.  1, comma 312 della citata legge n.
266/2005  che  prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta
della  regione  o della provincia autonoma interessata, da presentare
entro  il  termine  perentorio  del  30 giugno  2006, con decreto del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli Accordi
gia'  sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni
di  spesa,  sia  limitata  ad  una  parte  degli interventi previsti,
corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;
  Visto,  in  particolare  l'art.  3  del citato decreto del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  del  12 maggio  2006,  secondo  il  quale  le  regioni e le
province   autonome   interessate   all'applicazione   dell'art.   1,
comma 312,  della  legge  n. 266/2005, devono far pervenire, entro il
30 giugno  2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata
da  specifico  elenco  degli interventi che si intende realizzare tra
quelli   previsti   nell'Accordo  ovvero  previsti  in  provvedimenti
regionali  di  rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse
non  superiore a quello indicato nell'allegato A del medesimo decreto
quale quota del 35 per cento;
  Vista  la D.G.R. n. 879 del 19 giugno 2006, trasmessa dalla regione
Puglia  con nota n. 24/2477 del 27 giugno 2006, come modificata dalla
D.G.R.  n.  1135  del  25 luglio 2006, con la quale, in adempimento a
quanto  previsto dal citato art. 1 comma 312, della legge n. 266/2005
e  dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, del 12 maggio 2006, la
regione Puglia ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento
degli  impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da
finanziare  con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per
un  importo  complessivo  a  carico dello Stato di euro 8.029.875,00,
come specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presento
decreto;
  Tenuto  conto  che gli interventi proposti dalla regione Puglia con
la  citata  D.G.R.  n.  879 del 19 giugno 2006, come modificata dalla
D.G.R.  n. 1135 del 25 luglio 2006, sono coerenti rispetto ai criteri
generali  di  programmazione degli investimenti in sanita', contenuti
nelle  disposizioni  sopra richiamate e considerata la documentazione
integrativa  trasmessa con le note n. 24/2992 del 27 luglio 2006 e n.
24/888/S.P.  del 12 settembre 2006, pertanto e' possibile limitare la
risoluzione  del citato Accordo di programma con la regione Puglia al
65  per  cento  delle risorse revocate, per un importo a carico dello
Stato pari ad euro 14.912.625,00;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della
legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e dal decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
12 maggio  2006,  la  risoluzione  dell'Accordo  di  programma con la
regione  Puglia,  sottoscritto in data 27 maggio 2004, e' limitata al
65  per  cento  delle risorse revocate, per un importo a carico dello
Stato pari ad euro 14.912.625,00.