L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione  per  i  servizi  e  i prodotti
dell'8 febbraio 2007;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  Codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge
6 novembre 2003, n. 313;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum  previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
   Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante
«Disposizioni   di   attuazione   della   disciplina  in  materia  di
comunicazione   politica   e  di  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione  relative  alla  campagna  per  il  referendum regionale
parzialmente  abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno
2001,  n.  8,  recante  «modifiche  all'art. 6, comma 19, della legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il
giorno  12 giugno  2005»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
2006, recante «Indizione del referendum per il distacco del comune di
Carema  dalla  regione  Piemonte  e  la sua aggregazione alla regione
Valle d'Aosta»;
  Udita  la  relazione  del  Commissario relatore Giancarlo Innocenzi
Botti   ai   sensi   dell'art.   29   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra
i  soggetti  politici  favorevoli  o  contrari  al  quesito di cui al
referendum  ex  art.  132, secondo comma della Costituzione avente ad
oggetto  il distacco del Comune di Carema (provincia di Torino) dalla
regione  Piemonte  e  la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta,
fissato  per  i giorni 18 e 19 marzo 2007, nel territorio interessato
dalla  consultazione  referendaria,  e  nei confronti delle emittenti
radiofoniche  e televisive private locali e della stampa quotidiana e
periodica  si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla
legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso
ai  mezzi  di  informazione,  di  cui  alla delibera n. 37/05/CSP del
16 maggio  2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina
in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi
di  informazione  relative  alla campagna per il referendum regionale
parzialmente  abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno
2001,  n.  8,  recante  «modifiche  all'art. 6, comma 19, della legge
regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il
giorno 12 giugno 2005».
  2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1,
della  delibera  n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno
successivo   alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino
a tutto il 19 marzo 2007.
  Il  presente provvedimento e' inviato alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino   ufficiale   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  ed  e'  reso  disponibile  nel  sito  web della stessa
Autorita': www.agcom.it
    Napoli, 8 febbraio 2007
                            Il presidente
                              Calabro'
                       Il commissario relatore
                           Innocenzi Botti