IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 rispettivamente del 28 febbraio 2000 e del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, fra i quali figurano anche il fenamifos e l'etefon, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva medesima; Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 hanno designato i Paesi Bassi quale Stato membro relatore per le sostanze attive fenamifos ed etefon; Visti i pareri espressi dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA) in data 13 gennaio 2006 per il fenamifos e 24 aprile 2006 per l'etefon; Vista la direttiva della Commissione n. 2006/85/CE del 23 ottobre 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva n. 2006/85/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive fenamifos ed etefon nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva n. 2006/85/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive fenamifos ed etefon nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Visto il documento SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Ritenuto pertanto di dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive fenamifos ed etefon sono iscritte, fino al 31 luglio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.