IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e n.
703/2001  rispettivamente  del  28 febbraio 2000 e del 6 aprile 2001,
che  recano  le  disposizioni  di  attuazione  della seconda fase del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
n.  91/414/CEE,  con  i  quali  e'  stabilito l'elenco delle sostanze
attive,  fra  i  quali  figurano  anche  il  fenamifos e l'etefon, da
valutare  ai  fini  della  loro  eventuale inclusione nell'allegato I
della direttiva medesima;
  Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 hanno
designato  i  Paesi Bassi quale Stato membro relatore per le sostanze
attive fenamifos ed etefon;
  Visti  i  pareri  espressi  dall'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare  (AESA)  in  data  13 gennaio  2006  per  il  fenamifos  e
24 aprile 2006 per l'etefon;
  Vista  la  direttiva della Commissione n. 2006/85/CE del 23 ottobre
2006,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze attive fenamifos ed
etefon nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
  Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della direttiva n.
2006/85/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
fenamifos  ed  etefon  nell'allegato  I  del  decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva n. 2006/85/CE
si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per le sostanze
attive  fenamifos ed etefon nel relativo rapporto di riesame, messo a
disposizione degli interessati;
  Considerato  inoltre  che  la  valutazione  e l'autorizzazione o la
ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze
attive  fenamifos  ed  etefon devono essere effettuate in conformita'
dei   principi   uniformi   previsti  dall'allegato  VI  del  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  documento  SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre
2004,  che  definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria
del  processo  di  ri-registrazione  a seguito dell'inclusione di una
sostanza attiva in allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
  Ritenuto  pertanto  di  dover fissare in dodici mesi il periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  non  rispondenti  ai  requisiti  del  presente decreto,
secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive fenamifos ed etefon sono iscritte, fino al
31 luglio  2017,  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.