IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha istituito la Commissione unica sui dispositivi medici quale organo
consultivo  tecnico  del  Ministero  della  salute, con il compito di
definire  e  aggiornare  il  repertorio  dei  dispositivi medici e di
classificare  tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con
l'indicazione dei prezzo di riferimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 settembre 2005, pubblicato nel
Supplemento  ordinario  n. 199 alla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre
2005,  n. 286 con il quale, in mancanza di una previsione legislativa
sulla   procedura  per  ufficializzare  la  classificazione  prevista
dall'art.  57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' stata
approvata  la  Classificazione  Nazionale  dei Dispositivi Medici (in
seguito  denominata  CND),  nella versione definita dalla Commissione
unica sui dispositivi medici nel luglio precedente;
  Visto l'art. 1, comma 409, lettera a) della legge 22 dicembre 2005,
n.  266,  il  quale ha stabilito che la CND sia approvata con decreto
del  Ministro  della  salute,  previo  accordo  con  le  regioni e le
province autonome;
  Considerato  che  la Commissione unica sui dispositivi medici, alla
luce  della  predetta  previsione  della  legge  n.  266 del 2005, ha
ritenuto  opportuno,  prima  di  adire la Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  procedere ad una revisione ed aggiornamento della CND e
al  completamento  della  stessa  con  l'inclusione  dei  dispositivi
medico-diagnostici in vitro;
  Visto  il  verbale  della  riunione  della  Commissione  unica  sui
dispositivi  medici  del  29 novembre  2006, nel corso della quale e'
stata  definita la versione revisionata, aggiornata e integrata della
CND;
  Considerata  l'opportunita'  di stabilire modalita' per assicurare,
in  futuro,  regolari  aggiornamenti della CND, al fine di garantirne
l'adeguatezza  costante  rispetto  ai dispositivi medici presenti sul
mercato;
  Rilevato  che  la  classificazione dei dispositivi medici elaborata
dalla  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici  dovrebbe  essere
utilizzata  anche ai fini degli adempimenti informativi delle Aziende
sanitarie  previsti dal comma 5 dell'art. 57 della legge n. 289/2002,
tenuto  conto della stretta correlazione fra le disposizioni dei vari
comma di quello stesso articolo;
  Visto  l'Accordo  sancito  nella seduta della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 15 febbraio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata la classificazione dei dispositivi medici allegata
al   presente   decreto,   elaborata   dalla  Commissione  unica  sui
dispositivi   medici   (CUD)   ai  sensi  dell'art.  57  della  legge
27 dicembre  2002, n. 289 e dell'art. 1, comma 409, lettera a), della
legge 22 dicembre 2005, n. 266;
  2. La  classificazione  di  cui al comma 1, riferita ai dispositivi
medici disciplinati dai decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507,
24 febbraio  1997,  n.  46,  8 settembre  2000,  n.  332 e successive
modificazioni,   e'  destinata  ad  essere  utilizzata  in  tutte  le
attivita'  attinenti  alla  commercializzazione  dei  dispositivi sul
territorio  nazionale  e  alle attivita' di sorveglianza, vigilanza e
certificazione da parte delle autorita' competenti.