IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero  ed,  in  particolare,  l'art. 3,
comma 4,  che  dispone  che  la  determinazione  annuale  delle quote
massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene
sulla  base  dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei flussi
d'ingresso individuati nel documento programmatico;
  Considerato  che  il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il
triennio   2007-2009   che   individua  i  criteri  generali  per  la
definizione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari e' in
corso di elaborazione;
  Rilevato che, in attesa della determinazione delle quote massime di
lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio
dello  Stato  per  l'anno  2007,  e'  urgente  definire  la  quota di
lavoratori  extracomunitari  stagionali da ammettere in Italia per lo
stesso  anno  2007,  al  fine  di rendere disponibili sin dall'inizio
dell'anno i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del
settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli;
  Visto  l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998,  e  successive modificazioni ed integrazioni, che prevede come,
in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in
via   transitoria,  con  proprio  decreto,  nel  limite  delle  quote
stabilite per l'anno precedente;
  Rilevato pertanto che - al fine di soddisfare le suesposte esigenze
di     lavoratori     extracomunitari    stagionali    del    settore
turistico-alberghiero   e   del  settore  agricolo  -  e'  necessario
provvedere    alla   determinazione   della   quota   di   lavoratori
extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2007, in
via   di   programmazione  transitoria  stabilita  nel  limite  delle
corrispondenti quote fissate per l'anno 2006;
  Visti   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 55 del
7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006
-  che  ha  fissato  una  quota  massima  di 170.000 ingressi, di cui
120.000  ingressi  per  motivi di lavoro subordinato non stagionale e
50.000  ingressi  per motivi di lavoro subordinato stagionale - ed il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006, che ha
definito  un'ulteriore  quota aggiuntiva di 30.000 ingressi, portando
la   quota  complessiva  dei  lavoratori  extracomunitari  stagionali
ammessi in Italia per l'anno 2006 ad 80.000 unita';
  Tenuto  conto  che  il  fabbisogno  di  manodopera extracomunitaria
stagionale  per  l'anno 2007, cosi' come segnalato dalle associazioni
datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive nel
campo dell'immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo
tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'art.  2-bis  del  testo  unico sull'immigrazione, risulta essere
analogo a quello dell'anno 2006;
  Visto  altresi'  l'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione
il  quale  -  allo  scopo di favorire l'accesso al mercato del lavoro
italiano  di  manodopera  qualificata - prevede che gli stranieri che
abbiano  partecipato  ad  attivita'  di formazione professionale e di
istruzione realizzate nei Paesi di origine, nell'ambito dei programmi
approvati  dal  Ministero  della solidarieta' sociale e dal Ministero
dell'istruzione,  sono  preferiti  nei settori di impiego ai quali le
predette attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro;
  Rilevato  che  nell'anno 2006 in alcuni Paesi non comunitari da cui
provengono  importanti flussi di manodopera, sono stati avviati corsi
di  formazione professionale e di istruzione con la partecipazione di
alcune  Regioni  italiane  ed  in  collaborazione  con  le  autorita'
nazionali  degli  stessi  Paesi,  al  fine  di  favorire l'accesso al
mercato  del  lavoro  italiano  di  manodopera qualificata e che tali
corsi si concluderanno entro i primi mesi dell'anno 2007;
  Rilevato  che  il  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  15 febbraio  2006,  nell'ambito  della quota complessiva di
120.000  ingressi  per  motivi  di  lavoro subordinato non stagionale
prevede,  all'art.  2,  comma 2,  una  quota  di 2.000 ingressi per i
cittadini  stranieri  non comunitari residenti all'estero che abbiano
completato  programmi  di  formazione  e  di  istruzione nel Paese di
origine ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione;
  Ravvisata  la  necessita'  di prevedere una quota per l'ingresso in
Italia   di   lavoratori  extracomunitari  non  stagionali  residenti
all'estero  che hanno partecipato a corsi di formazione professionale
e di istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non  comunitari  per l'anno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro  subordinato  stagionale, i cittadini stranieri non comunitari
residenti  all'estero,  entro  una quota massima di 80.000 unita', da
ripartire  tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero
della solidarieta' sociale.
  2. La  quota  di  cui  al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali  non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina,
ex  Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Croazia,  India, Pakistan,
Bangladesh,   Sri  Lanka  e  Ucraina,  nonche'  di  Paesi  che  hanno
sottoscritto  o  stanno  per sottoscrivere accordi di cooperazione in
materia  migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e,
altresi',  i  cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di  soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005
o 2006.