IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 settembre  2006,  con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  determinatosi  nel  settore del traffico e della mobilita'
nel territorio della citta' di Napoli;
  Considerato  che la situazione emergenziale in atto nella citta' di
Napoli, relativa al traffico ed alla mobilita', presenta peculiarita'
tali  da  condizionare  negativamente  la  qualita'  della  vita,  le
relazioni  sociali  ed  economiche  dei cittadini per i suoi riflessi
indotti;
  Considerato,  altresi',  che le misure e gli interventi a tutt'oggi
attuati,  in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle
problematiche   emergenziali   afferenti   a  specifici  «fattori  di
rischio»,  connessi  alla  situazione  del  traffico cittadino, e che
risulta  necessario  ed urgente predisporre e realizzare un programma
di   interventi   di   emergenza,   che   consenta  un  miglioramento
significativo  e  rapido  della  situazione  in  atto  e  favorire il
ripristino delle normali condizioni di vita;
  Considerato  che  la  situazione  di pregiudizio per i cittadini e'
tale  da  richiedere  l'adozione  di  provvedimenti  straordinari  ed
urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari
al superamento dello stato di emergenza;
  Ravvisata,  quindi, la necessita' di dare immediata attuazione agli
interventi  volti  a  fronteggiare  l'emergenza venutasi a creare nel
territorio della Citta' di Napoli;
  Vista la nota del Comune di Napoli del 30 gennaio 2007, nella quale
vengono,  tra  l'altro,  analiticamente  individuati  gli  interventi
necessari  per  il  superamento del contesto critico in rassegna, con
l'indicazione specifica della relativa copertura finanziaria;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. In  relazione  alla  situazione  di  grave crisi derivante dalle
complesse  problematiche del traffico e della mobilita', suscettibili
di   compromettere   la   qualita'  della  vita  della  collettivita'
interessata,  e  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 settembre citato in premessa, il sindaco di Napoli e'
nominato,   fino   al  31 dicembre  2008,  commissario  delegato  per
l'attuazione   degli  interventi  volti  a  fronteggiare  l'emergenza
dichiarata nel territorio della citta' di Napoli.
  2. Il  commissario  delegato,  anche avvalendosi di non piu' di due
soggetti  attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per
materia  o  progetti determinati, sulla base di direttive di volta in
volta impartite dal medesimo commissario, provvede:
    a) all'individuazione  di  misure  efficaci per la disciplina del
traffico,  della  viabilita',  del  controllo  della sosta ed, in via
generale,  per  il  miglioramento  della  circolazione  stradale,  in
particolare disponendo per:
      a1) la realizzazione di parcheggi, anche a tariffa, nonche' per
l'estensione  delle  aree  pedonali  e delle zone e corsie a traffico
limitato e consolidamento di quelle attuate in via sperimentale e per
il  potenziamento dei sistemi di gestione automatizzata degli accessi
in aree pedonali e zone e corsie a traffico limitato;
      a2) l'incremento   dei  livelli  di  sicurezza  stradale  sulla
viabilita'  di  scorrimento veloce, sulla viabilita' principale, alle
intersezioni  e  presso gli attraversamenti pedonali e per il rilievo
automatizzato  delle  infrazioni da passaggio con il rosso semaforico
ed eccesso di velocita';
      a3) il  potenziamento  dell'efficacia  operativa  del  Corpo di
Polizia  municipale,  attraverso  la  stipula  di contratti di lavoro
subordinato  a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e,  limitatamente al
personale  del  Corpo  di  Polizia  municipale, all'art. 1, comma 198
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo di trecento
unita',   fermo  restando,  con  riferimento  al  restante  personale
comunale   non   del   Corpo   di   Polizia  municipale  il  rispetto
dell'obiettivo  di  economia di spesa fissato nell'art. 1, comma 198,
della   legge  n.  266/2005;  in  ragione  dell'urgenza  connessa  al
superamento   del   contesto  critico  in  rassegna,  il  commissario
delegato,  per  la  stipula dei predetti contratti, provvede mediante
l'espletamento  di  procedure  selettive  individuando  le  unita' di
personale tra quelle:
        presenti  nelle  graduatorie  vigenti  relative  a concorsi o
selezioni  pubbliche  per  la copertura di posti di agente di polizia
municipale  e  provinciale  espletati  da parte di altri comuni della
regione  Campania ovvero da parte di enti o societa' esterne deputate
allo scopo;
        incluse  nelle  graduatorie  vigenti  relative  a  concorsi e
selezioni nazionali per l'accesso alla Polizia di Stato, all'Arma dei
Carabinieri ed alla Guardia di finanza;
    nell'ipotesi  in  cui all'esito dell'espletamento delle procedure
di  cui  sopra  non  risulti  ancora  completato  il  contingente  di
personale  sopra  indicato, il Commissario delegato e' autorizzato ad
indire  una specifica selezione con facolta' di riservare sino al 50%
dei  posti  ancora  disponibili al personale dipendente del comune di
Napoli,  in  possesso degli specifici requisiti richiesti dalla legge
ed  idonei alle funzioni di controllo della sosta e della viabilita',
secondo  i criteri definiti dal bando di concorso, anche in deroga ai
limiti  di  eta'  stabiliti  dalla  legge.  In caso di attivazione di
contratti  a  tempo  determinato  con  soggetti  gia'  in servizio in
posizione  di  ruolo,  quest'ultimi  sono  posti in aspettativa senza
assegni;
      a4) il potenziamento delle attivita' conseguenti alla rimozione
dei  veicoli,  di  cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso
decreto  legislativo  e  le  disposizioni  del  decreto  del Ministro
dell'interno  22 ottobre  1999,  n.  460, i cui termini sono comunque
ridotti alla meta';
    b) alla  verifica e alla integrazione del piano parcheggi al fine
di  limitare  l'accesso dei veicoli all'interno del perimetro urbano,
recante  l'individuazione  delle  aree,  la definizione urgente delle
progettazioni    e   la   successiva   realizzazione   di   parcheggi
pertinenziali,   a   rotazione,  sostitutivi  e  di  scambio,  ovvero
l'ampliamento  e  la  riqualificazione  di  parcheggi gia' esistenti,
consentendone  l'acquisizione  in diritto di superficie o comunque la
disponibilita',  anche  a privati, anche favorendo la sperimentazione
di  nuove  forme  di  integrazione  fra  parcheggi  di scambio e zone
commerciali  al  fine di incentivare l'intervento di capitali privati
nella  realizzazione  dei  predetti  parcheggi,  anche  in  deroga al
vincolo di pertinenzialita' previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo
1989, n. 122, nonche' in deroga alla pianificazione ed alla normativa
di settore vigente;
    c) alla   realizzazione   di  parcheggi  nell'ambito  del  centro
abitato,  al fine di ridurre la sosta dei veicoli sul sedime stradale
procedendo prioritariamente con quelli gia' individuati dalla vigente
pianificazione  del  comune  di  Napoli  e  provvedendo  ove ritenuto
necessario alla modifica della pianificazione stessa, individuando:
      specifiche  aree  della  citta'  caratterizzate  da particolare
interesse    storico   e/o   paesaggistico   o   aventi   particolari
caratteristiche   geomorfologiche,   urbanistiche   ed  edilizie  che
comportano limitazioni alla realizzazione di parcheggi pertinenziali;
      siti    alternativi    da    assoggettare    al    vincolo   di
pertinenzialita',  anche in deroga alle distanze attualmente previste
dalla vigente pianificazione di settore;
      strutture  preesistenti  da  destinare a parcheggio, prevedendo
interventi   di  sostituzione  edilizia  e/o  delocalizzazione  delle
funzioni ivi svolte, anche prevedendo nuove costruzioni;
    d) all'approvazione   di   un   piano   di   interventi   per  la
riconfigurazione  e  l'adeguamento  dei  grandi  assi  viari,  per la
manutenzione   straordinaria  della  rete  stradale  e  dei  relativi
cunicoli e sottoservizi.
  3. Fermo   restando   quanto   disposto   dal  successivo  comma 4,
l'approvazione   dei  progetti  da  parte  del  commissario  delegato
sostituisce,   ad  ogni  effetto,  visti,  pareri,  autorizzazioni  e
concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e
comunali,   e  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
urbanistico  generale,  nonche'  ai piani ed ai programmi di settore,
costituisce  vincolo  per  l'esproprio  e  comporta  dichiarazione di
pubblica  utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga
all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
salva  l'applicazione  dell'art.  11 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  327  del 2001 e successive modifiche ed integrazioni,
anche  prima  dall'espletamento delle procedure espropriative, che si
svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
  4. Per  i  progetti  di  interventi  e di opere per cui e' prevista
dalla  normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti   su   beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione.
In  caso  di  mancata  espressione  del parere o di motivato dissenso
espresso,   alla  valutazione  stessa  si  procede  in  una  apposita
conferenza  di  servizi,  da  concludersi entro quindici giorni dalla
convocazione.  Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o di
motivato  dissenso  espresso,  in  ordine a progetti di interventi ed
opere  di  competenza  statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni       preposte      alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale  o  del  patrimonio  storico-artistico, la
decisione  e'  rimessa  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri in
deroga  alla  procedura  prevista  dall'art.  14-quater  della  legge
7 agosto  1990,  n.  241 e successive modificazioni e integrazioni, i
cui  termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione
del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi
od  opere  di  competenza  regionale,  la  decisione  e'  rimessa  al
presidente  della  regione  Campania, che si esprime inderogabilmente
entro trenta giorni dalla richiesta del sindaco di Napoli commissario
delegato.
  5. Per  le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario
delegato,   ove   ritenuto   necessario,   ha  altresi'  facolta'  di
interrompere  le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili
tempi   di  aggiudicazione  non  compatibili  con  la  situazione  di
emergenza   ed  inoltre,  nell'ipotesi  di  sospensioni  o  di  gravi
rallentamenti   nella  realizzazione  di  opere  ed  interventi  gia'
aggiudicati,  attinenti  al  traffico e alla mobilita', che risultino
oggettivamente  incompatibili con l'esigenza di immediato superamento
dell'emergenza,   procedere  alla  sostituzione  degli  aggiudicatari
medesimi  con  altri  soggetti  da  individuarsi,  adottando gli atti
necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri.
  6. In  relazione  all'improcrastinabilita'  delle iniziative di cui
alla  presente  ordinanza,  il  commissario  delegato provvede per le
occupazioni  di  urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti  per  l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi  di
competenza,  una  volta  emesso  il decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo  da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello
stato  di  consistenza  e  del  verbale di immissione in possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
  7. Il  commissario  delegato  fornisce ogni opportuna direttiva per
assicurare  la  sinergia  operativa  dei soggetti che provvedono alla
realizzazione degli interventi nel territorio comunale, allo scopo di
contenere i disagi per la circolazione stradale.
  8. Il  commissario  delegato  cura  l'attuazione delle procedure di
trasferimento  degli  impianti  e  delle opere, realizzati sulla base
della   presente   ordinanza,   al   comune  o  agli  altri  soggetti
istituzionalmente  competenti,  secondo il regime proprio dei singoli
interventi.