IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli; Considerato che la situazione emergenziale in atto nella citta' di Napoli, relativa al traffico ed alla mobilita', presenta peculiarita' tali da condizionare negativamente la qualita' della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti; Considerato, altresi', che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita; Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza; Ravvisata, quindi, la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio della Citta' di Napoli; Vista la nota del Comune di Napoli del 30 gennaio 2007, nella quale vengono, tra l'altro, analiticamente individuati gli interventi necessari per il superamento del contesto critico in rassegna, con l'indicazione specifica della relativa copertura finanziaria; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilita', suscettibili di compromettere la qualita' della vita della collettivita' interessata, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre citato in premessa, il sindaco di Napoli e' nominato, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della citta' di Napoli. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di non piu' di due soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo commissario, provvede: a) all'individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilita', del controllo della sosta ed, in via generale, per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo per: a1) la realizzazione di parcheggi, anche a tariffa, nonche' per l'estensione delle aree pedonali e delle zone e corsie a traffico limitato e consolidamento di quelle attuate in via sperimentale e per il potenziamento dei sistemi di gestione automatizzata degli accessi in aree pedonali e zone e corsie a traffico limitato; a2) l'incremento dei livelli di sicurezza stradale sulla viabilita' di scorrimento veloce, sulla viabilita' principale, alle intersezioni e presso gli attraversamenti pedonali e per il rilievo automatizzato delle infrazioni da passaggio con il rosso semaforico ed eccesso di velocita'; a3) il potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di Polizia municipale, attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente al personale del Corpo di Polizia municipale, all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo di trecento unita', fermo restando, con riferimento al restante personale comunale non del Corpo di Polizia municipale il rispetto dell'obiettivo di economia di spesa fissato nell'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005; in ragione dell'urgenza connessa al superamento del contesto critico in rassegna, il commissario delegato, per la stipula dei predetti contratti, provvede mediante l'espletamento di procedure selettive individuando le unita' di personale tra quelle: presenti nelle graduatorie vigenti relative a concorsi o selezioni pubbliche per la copertura di posti di agente di polizia municipale e provinciale espletati da parte di altri comuni della regione Campania ovvero da parte di enti o societa' esterne deputate allo scopo; incluse nelle graduatorie vigenti relative a concorsi e selezioni nazionali per l'accesso alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di finanza; nell'ipotesi in cui all'esito dell'espletamento delle procedure di cui sopra non risulti ancora completato il contingente di personale sopra indicato, il Commissario delegato e' autorizzato ad indire una specifica selezione con facolta' di riservare sino al 50% dei posti ancora disponibili al personale dipendente del comune di Napoli, in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla legge ed idonei alle funzioni di controllo della sosta e della viabilita', secondo i criteri definiti dal bando di concorso, anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dalla legge. In caso di attivazione di contratti a tempo determinato con soggetti gia' in servizio in posizione di ruolo, quest'ultimi sono posti in aspettativa senza assegni; a4) il potenziamento delle attivita' conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono comunque ridotti alla meta'; b) alla verifica e alla integrazione del piano parcheggi al fine di limitare l'accesso dei veicoli all'interno del perimetro urbano, recante l'individuazione delle aree, la definizione urgente delle progettazioni e la successiva realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l'ampliamento e la riqualificazione di parcheggi gia' esistenti, consentendone l'acquisizione in diritto di superficie o comunque la disponibilita', anche a privati, anche favorendo la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra parcheggi di scambio e zone commerciali al fine di incentivare l'intervento di capitali privati nella realizzazione dei predetti parcheggi, anche in deroga al vincolo di pertinenzialita' previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, nonche' in deroga alla pianificazione ed alla normativa di settore vigente; c) alla realizzazione di parcheggi nell'ambito del centro abitato, al fine di ridurre la sosta dei veicoli sul sedime stradale procedendo prioritariamente con quelli gia' individuati dalla vigente pianificazione del comune di Napoli e provvedendo ove ritenuto necessario alla modifica della pianificazione stessa, individuando: specifiche aree della citta' caratterizzate da particolare interesse storico e/o paesaggistico o aventi particolari caratteristiche geomorfologiche, urbanistiche ed edilizie che comportano limitazioni alla realizzazione di parcheggi pertinenziali; siti alternativi da assoggettare al vincolo di pertinenzialita', anche in deroga alle distanze attualmente previste dalla vigente pianificazione di settore; strutture preesistenti da destinare a parcheggio, prevedendo interventi di sostituzione edilizia e/o delocalizzazione delle funzioni ivi svolte, anche prevedendo nuove costruzioni; d) all'approvazione di un piano di interventi per la riconfigurazione e l'adeguamento dei grandi assi viari, per la manutenzione straordinaria della rete stradale e dei relativi cunicoli e sottoservizi. 3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del sindaco di Napoli commissario delegato. 5. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, ove ritenuto necessario, ha altresi' facolta' di interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi gia' aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilita', che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri. 6. In relazione all'improcrastinabilita' delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 7. Il commissario delegato fornisce ogni opportuna direttiva per assicurare la sinergia operativa dei soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale, allo scopo di contenere i disagi per la circolazione stradale. 8. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.