IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione n. 2450 del 27 giugno 1996, n.
2557  del  30 aprile  1997,  n.  2776  del 31 marzo 1998, n. 2985 del
31 maggio  1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000,
n.  3184  del  22 marzo  2002, n. 3271 del 12 marzo 2003, n. 3552 del
17 novembre 2006, art. 14;
  Considerato  che  il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti
di  gestione  dei  rifiuti  speciali  nella  regione  Puglia  di  cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002 e' stato
ricondotto tra le competenze esercitate ordinariamente;
  Considerato  che  in  relazione  al generale contesto di criticita'
nella  gestione  dei  rifiuti  urbani  nella regione Puglia le azioni
commissariali  ad oggi adottate hanno complessivamente determinato la
definizione conclusiva, o in via di completamento da parte degli enti
locali,  dell'assetto a regime del sistema impiantistico integrato di
base   a  servizio  del  territorio  regionale  e  che  le  eventuali
criticita'  contingenti territorialmente localizzate possono comunque
essere fronteggiate dalle autorita' ordinariamente competenti;
  Considerato,  tuttavia,  che permane l'esigenza di assicurare nella
continuita' amministrativa il completamento degli interventi in atto,
il  monitoraggio  sull'attuazione  delle attivita' poste in essere in
regime  straordinario,  per  il  definitivo  superamento del contesto
critico  di  cui  trattasi, con particolare riferimento all'effettiva
chiusura  del  ciclo  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  sull'intero
territorio  della  regione  Puglia,  attraverso  l'utilizzazione  del
combustibile  derivato  da rifiuti (CDR), nonche' in riferimento alle
attivita'  di  bonifica  dei siti inquinati di interesse nazionale di
Brindisi, Manfredonia e Taranto;
  Considerata,   altresi',   l'esigenza   di  garantire  il  corretto
trasferimento   alle   amministrazioni   ed   enti   territorialmente
competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione
commissariale,   mantenendo   in  capo  al  commissario  delegato  la
contabilita'   speciale   per   le   attivita'   di  completamento  e
monitoraggio necessarie;
  Vista la nota del 23 gennaio 2007, con la quale il Presidente della
regione  Puglia - Commissario delegato ha rappresentato la necessita'
di  procedere al definitivo rientro nell'ordinarieta', fermo restando
il completamento degli interventi in atto;
  Ravvisata,  quindi,  l'esigenza  di  disciplinare le ulteriori fasi
realizzative  delle  opere  e  degli  interventi  finalizzati  a dare
continuita'  alle  azioni intraprese in regime straordinario, nonche'
di  conseguire  il  definitivo  superamento  del  contesto critico in
rassegna;
  Ritenuto, pertanto, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma 3,  della  legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   le   modalita'  di  gestione  della  fase  di  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Puglia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della  regione Puglia - Commissario delegato ai
sensi   dell'ordinanza   n.   3077/2000  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza,
al  completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le
iniziative   gia'  programmate  e  in  corso  di  attuazione  per  il
definitivo  superamento  del  contesto critico riferito alla gestione
dei  rifiuti  urbani,  nonche'  alla  bonifica  dei siti inquinati di
interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto, continuando a
ricoprire il ruolo di stazione appaltante.
  2.  Al fine di assicurare il completamento degli interventi in atto
il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  emanare in termini di
urgenza,  i provvedimenti necessari ed indifferibili per l'esecuzione
delle ordinanze emanate fino alla data del 31 gennaio 2007.
  3.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il Commissario
delegato provvede, altresi', al trasferimento alle amministrazioni ed
enti  ordinariamente  competenti  della documentazione amministrativa
relativa alla gestione commissariale.
  4.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
Commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici
tecnici  della  regione, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  5.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
Commissario  delegato  e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'
operante  presso  la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze
di  protezione  civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni
di  necessita'  e  sulla  base delle vigenti disposizioni in materia,
nonche'  ad  avvalersi  della  contabilita'  speciale  n.  2701, gia'
intestata al medesimo presso la Tesoreria provinciale di Bari.