IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione
delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE,
relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre
2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto
riguarda il canfene clorurato;
Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni
della suindicata direttiva 2005/86/CE;
Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che
recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne
da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie».
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 e'
modificato sostituitendo la linea 19, Canfene clorurato (toxafene),
secondo quanto previsto dall'allegato 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 180