IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  l'art.  405,  comma 3,  del  Regolamento  di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Visto  l'art.  238  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.l, allegata al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
riportante  gli  importi  dei diritti di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, ora Ministero dei trasporti;
  Visto  l'art.  51  del  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante  «Disposizioni  per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento
nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433»;
  Ritenuta  la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali
disposizioni,  all'aggiornamento  degli  importi  dei  diritti dovuti
dagli   interessati   per  le  operazioni  tecnico-amministrative  di
competenza   del   Ministero  dei  trasporti,  in  misura  pari  alla
variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai  ed  impiegati  (media  nazionale)  verificatasi  nei due anni
precedenti;
  Considerato  che  l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  relativo  al  mese  di novembre  2006 calcolato
dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  che  indica  la variazione
percentuale dell'indice del mese di novembre 2006 rispetto a novembre
1992 in misura pari al 43,80%;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni  tecnico-amministrative  di  competenza  del Ministero dei
trasporti,  fissati  nella  tabella  VII.1 prevista dall'art. 405 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della   strada,   come  modificata  dall'art.  238  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   16 settembre  1996,  n.  610,  sono
aggiornati come segue:
    a) ove  era  originariamente  previsto l'importo «L. 100.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in Euro 74,27»;
    b) ove  era  originariamente  previsto l'importo «L. 200.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in Euro 148,53»;
    c) ove  era  originariamente  previsto l'importo «L. 250.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 185,67»;
    d) ove  era  originariamente  previsto l'importo «L. 400.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 297,07»;
    e) ove  era  originariamente  previsto l'importo «L. 500.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 371,33»;
    f) ove  era originariamente previsto l'importo «L. 1.000.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «Euro 742,67»;
    g) ove  era originariamente previsto l'importo «L. 1.500.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in Euro 1.114,00».
  2.  Gli  importi  aggiornati  di cui al comma 1 si applicano per le
operazioni  tecnico-amministrative  di  competenza  del Ministero dei
trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente alla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 gennaio 2007
                                                 Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 202