IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione n. 2006/749/CE del 31 ottobre 2006 recante modifica della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 30 ottobre 2006; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 gennaio 2007; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Le patate da consumo di Solanum tuberosum L. originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana a condizione che siano rispettati i requisiti previsti nel presente decreto. 2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini e' verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2006/2007. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notifica agli Stati membri che sono state confermate n. 6 intercettazioni del batterio Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in partite di patate introdotte nella Comunita', e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunita'.