IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  169/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del
24 ottobre   2005,   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la decisione della Commissione n. 2006/749/CE del 31 ottobre
2006  recante  modifica  della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre
2003   che   autorizza   gli  Stati  membri  ad  adottare,  a  titolo
provvisorio,   misure   d'emergenza   contro  la  propagazione  dello
Pseudomonas  solanacearum  (Smith)  Smith,  causa  del marciume bruno
della patata, per quanto riguarda l'Egitto;
  Acquisito   il   parere   favorevole   del  Comitato  fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214 espresso nella seduta del 30 ottobre 2006;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 25 gennaio 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Finalita'

  1.  Le  patate  da  consumo  di  Solanum  tuberosum  L.  originarie
dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica
italiana  a  condizione che siano rispettati i requisiti previsti nel
presente decreto.
  2.  Le  patate  di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da
organismi  nocivi»,  definite  ai sensi dell'art. 2, a condizione che
siano  rispettate  le misure di cui al successivo art. 3, applicabili
ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini e' verificato l'elenco
delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i
dati  di  identificazione,  comunicato  dalla  Commissione  europea e
relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti sono valide per la
campagna  d'importazione 2006/2007. Dette misure, inoltre, cessano di
essere  applicate  quando  la  Commissione  U.E.  notifica agli Stati
membri  che  sono  state confermate n. 6 intercettazioni del batterio
Pseudomonas   solanacearum   (Smith)   Smith  in  partite  di  patate
introdotte nella Comunita', e che le intercettazioni hanno dimostrato
che  il  metodo  d'identificazione  delle  «zone indenni da organismi
nocivi»  o  le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono
stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio
in questione nella Comunita'.