IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i  prodotti  da  costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto   l'art.   6,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e del Ministro dell'interno,
sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione
europea;
  Visto   l'art.   6,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e del Ministro dell'interno,
sono indicati i metodi di controllo della conformita';
  Vista   la   decisione  della  Commissione  europea  96/577/CE  del
24 giugno  1996  con  la  quale e' fissato il sistema di attestazione
della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
  Viste  le  comunicazioni  della  Commissione  dell'Unione  europea:
2002/C   320/05   del  20 dicembre  2002  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita' europee serie C320 del 20 dicembre 2002 e
2003/C  165/02 del 16 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee serie C165 del 16 luglio 2003, contenenti i
riferimenti  alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi di
rivelazione  e  di  segnalazione d'incendio» EN 54-3:2001/A1:2002, EN
54-4:1997/A1:2002,  EN  54-5:2000/A1:2002,  EN  54-7:2001/A1:2002, EN
54-12:2002;
  Visto  il  decreto  12 luglio  2005 relativo alla pubblicazione dei
riferimenti  delle  norme  armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
  Sentito  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  reso  nella seduta del
19 aprile 2005;
  Espletata,  con notifica 2005/0231/I la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

                             Decretano:

                               Art. 1.

              Metodi di attestazione della conformita'

  1.  I  prodotti  oggetto  del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
  2.  Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi
saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione
europea   e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
costituiscono  riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di
conformita',  fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6,
commi 3  e  4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
21 aprile 1993, n. 246.
  3.  Ai  sensi  dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della  conformita'  ai  requisiti di cui all'appendice ZA della norma
armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
  4.  I  relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice  ZA  - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita»   delle   relative  norme  europee  armonizzate  elencate
nell'allegato 1.