Alle Province
                            Ai  Comuni  con  popolazione  superiore a
                            5.000 abitanti
                            Agli       Organi       di      revisione
                            economico-finanziaria  degli  enti locali
                            soggetti al patto di stabilita' interno
                            Alle   regioni  e  province  autonome  di
                            Trento e di Bolzano
                              e, per conoscenza:
                            Alla   Corte  dei  conti  -  Segretariato
                            generale - Sezione autonomie locali
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri - Segretariato generale
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri  -  Dipartimento  per gli affari
                            regionali e le autonomie locali
                            Al  Ministero dell'interno - Dipartimento
                            affari interni e territoriali - Direzione
                            centrale finanza locale
                            Al    Ministero    della    giustizia   -
                            Dipartimento          dell'Organizzazione
                            giudiziaria, del personale e dei servizi
                            Al Gabinetto del Ministro
                            All'Ufficio legislativo-economia
                            All'ISTAT
                            All'U.P.I.
                            All'A.N.C.I.
                            Alle  comunita'  montane  con popolazione
                            superiore a 50.000 abitanti
                            Alle ragionerie provinciali dello Stato



   INTRODUZIONE

   La  legge  finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, che nel prosieguo
viene  definita  "legge finanziaria 2007", con le disposizioni recate
dall'articolo  1,  commi  da  676  a  702,  ha  modificato in maniera
sostanziale   le   regole   destinate   a   produrre  una  azione  di
miglioramento  del  bilancio  posta a carico degli enti locali per il
triennio  2007  -  2009, al fine di ottemperare agli obblighi assunti
dalla   Repubblica   italiana   in   sede   comunitaria.  Si  precisa
preliminarmente  che,  vista  la  presenza  di un unico articolo, nei
paragrafi che seguono si fara' riferimento esclusivamente ai commi.
   Le novita' piu' significative nelle regole del patto di stabilita'
interno,  che  interessano  le  province  ed i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, si individuano nella diversa formulazione
del   fattore   di   contenimento  su  cui  intervenire;  invero,  il
riferimento  non  e'  piu'  alla  spesa  -  come previsto dalle leggi
finanziarie  per  il 2005 e per il 2006 - ma al saldo finanziario tra
entrate  finali  e spese finali, allo scopo di far convergere il piu'
possibile  le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno con quelle
previste dal patto di stabilita' e crescita.
   Ulteriore  elemento  innovativo  e' la determinazione dell'entita'
del  concorso alla manovra che, nel passato, era effettuata in misura
percentuale  uguale  per  tutti  gli enti e che ora, invece, viene di
fatto  "personalizzata" per ogni singolo ente. Infatti, l'entita' del
miglioramento del proprio saldo-obiettivo e' calcolata applicando due
diversi  coefficienti:  al  disavanzo  medio di cassa riscontrato nel
triennio 2003-2005 e alla spesa corrente media del triennio 2003-2005
in termini di cassa.
   Novita'  sono  rilevabili  anche nel monitoraggio delle risultanze
del   patto   di   stabilita'   interno  in  quanto  l'obbligo  della
rilevazione,  attraverso il sistema web, viene esteso, oltre che alle
province,  anche  a  tutti i comuni soggetti al patto, ivi compresi i
comuni  tra  5.000 e 20.000 abitanti che finora erano esclusi da tale
rilevazione.
   Anche  la  verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto
di  stabilita'  interno e' disciplinata da nuove regole: ciascun ente
locale  e'  tenuto  ad  inviare  una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante  legale  e  dal responsabile del servizio finanziario,
secondo  un  prospetto  e  con le modalita' che verranno definite con
successivo decreto.
   Infine,   sono   previste   nuove   misure  nel  caso  di  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  del  patto di stabilita' interno. A
differenza  del passato, in cui tali misure si traducevano in vincoli
sulla  spesa  per  acquisto  di  beni  e  servizi,  nel  blocco delle
assunzioni  di personale e nel divieto di indebitamento, per il patto
relativo  agli  anni  2007/2009  e' stato introdotto un meccanismo di
automatismo    fiscale.    La    norma    proposta   ha   individuato
nell'addizionale  comunale  all'IRPEF,  per  i comuni, e nell'imposta
provinciale  di  trascrizione  (IPT),  per le province, i tributi che
possono  essere  oggetto  di  automatica  applicazione di incrementi.
L'automatismo  fiscale  scatta,  in ogni caso, solo se non sono state
adottate  autonomamente  dall'ente  le  misure  di  rientro  adeguate
all'entita'  dell'effettivo  scostamento registrato tra l'obiettivo e
il risultato conseguito.
   Per  rispondere  alle  numerose sollecitazioni che pervengono allo
scrivente  in  merito  alla diffusione della presente circolare - che
vuole  essere  uno strumento di ausilio nell'applicazione delle nuove
regole  del  patto  di  stabilita'  interno  -  si  procede  alla sua
emanazione  anche  se  non  risulta  ancora  perfezionato  il Decreto
ministeriale,  inviato  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, per la definizione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici del patto di stabilita' interno per gli anni 2007, 2008
e  2009.  Le  eventuali  modifiche  che dovessero essere apportate al
Decreto  costituiranno  oggetto,  se  necessario, di un aggiornamento
della circolare.


   1. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2007-2009.

   A. MODALITA' ATTUATIVE

   A.1. Premessa.
   Appare  utile  una  premessa  di  carattere  generale  sulla nuova
metodologia   del   patto   di   stabilita'   interno,  che  prevede,
sostanzialmente,  che  i  saldi  finanziari  di competenza e di cassa
relativi  agli  anni  2007, 2008 e 2009 debbano essere almeno pari ai
saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, calcolati anch'essi sia
in  termini  di  competenza  che di cassa, migliorati di un ammontare
annualmente  quantificato  secondo la procedura che di seguito verra'
illustrata.
   Il  mancato  raggiungimento  anche  di  uno solo dei due obiettivi
(miglioramento  del  saldo di competenza e miglioramento del saldo di
cassa)  configura  il  mancato  rispetto  delle  regole  del patto di
stabilita'  interno,  per cui si richiama in proposito la particolare
attenzione  degli  enti  al  fine  di evitare la procedura di rientro
dagli   scostamenti   che   ha   un  impatto  diretto  sulle  proprie
collettivita' amministrate (cfr. successivo punto E).
   Il  saldo finanziario programmatico per gli anni 2007, 2008 e 2009
deve  essere  determinato  sulla  base  del  saldo medio del triennio
2003-2005  migliorato  dell'entita'  del  concorso  alla  manovra. La
misura  del  concorso, come detto, non e' piu' individuata applicando
una   variazione   percentuale  uguale  per  tutti,  ma  e'  ottenuta
considerando  alcune  caratteristiche finanziarie dell'ente: infatti,
viene calcolata mediante la somma di una quota della spesa corrente e
di  una quota del deficit, cosi' come desunte dai bilanci consuntivi.
Tutti  gli  enti,  quindi, partecipano al patto in ragione dei volume
della  propria  spesa  corrente  e gli enti in deficit contribuiscono
ulteriormente  in  misura  proporzionale  alla  grandezza del proprio
disavanzo (comma 678).
   Gli  obiettivi programmatici, in termini di cassa e di competenza,
del  saldo  finanziario  per  il  triennio  2007-2009  sono  ottenuti
attraverso:
    - la  determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2007,
2008 e 2009;
    - il  miglioramento  del  saldo  finanziario  medio  del triennio
2003-2005  in  misura  pari  al  concorso  alla  manovra  di  cui  al
precedente   punto,   con  le  esclusioni  che  verranno  di  seguito
evidenziate.
   Per   la  determinazione  della  popolazione  di  riferimento,  da
considerare ai fini degli adempimenti connessi al "patto", si applica
il  criterio  previsto  dall'articolo  156 del Testo Unico degli enti
locali.  In  particolare, per individuare i comuni soggetti al patto,
si  deve  far  riferimento  alla popolazione residente calcolata alla
fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2007,
quella  al 31 dicembre 2005). Si ritiene utile precisare che, ai fini
dell'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a
tale  ultima  data,  anche  se  la  base di riferimento e' quella del
triennio 2003-2005.
   Prima   ancora   di   illustrare   dettagliatamente  le  procedure
applicative  delle  nuove  regole,  si fa presente che si e' ritenuto
opportuno,  allo scopo di facilitare la determinazione del contributo
e  dei  connessi  obiettivi programmatici di ciascun ente, predispone
un'applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi
programmatici  per  il  2007, 2008 e 2009 di ciascun ente soggetto al
patto.  Gli  enti  che  desidereranno  avvalersi  di detta procedura,
dovranno  collegarsi  al  sito  web  dedicato  al Patto di stabilita'
interno  "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",  salvare  il  modello di
calcolo  in  formato  excel  sulla  propria  postazione di lavoro, ed
inserire  i  dati  contabili  richiesti  dalla  citata  applicazione.
L'applicazione calcolera', evidenziandone le modalita', sia l'entita'
del  contributo  annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi
programmatici  di  cassa  e  di competenza (per ulteriori dettagli si
veda l'allegato B/07 alla presente circolare).

   A.2.  Determinazione  del concorso alla manovra per gli anni 2007,
2008 e 2009.
   Il concorso alla manovra viene quantificato attraverso processi di
calcolo  distinti  a  seconda che il saldo finanziario medio di cassa
per il periodo 2003-2005 risulti positivo o negativo.
   Il  saldo finanziario e' determinato quale differenza tra la media
triennale  2003-2005  degli  incassi,  in conto competenza e in conto
residui,  per  entrate finali (primi quattro titoli del bilancio), al
netto  delle  riscossioni crediti, e la media triennale 2003-2005 dei
pagamenti,  in  conto competenza e in conto residui, per spese finali
(primi  due  titoli  di  bilancio),  al  netto  delle  concessioni di
crediti.
   Per  rispondere ai diversi quesiti pervenuti, si ritiene opportuno
precisare  che  tra  le  entrate  finali  non  si  deve  tener  conto
dell'avanzo  di  amministrazione,  in  quanto  non rientrante in tali
entrate  (si  vedano  in  proposito i quadri generali riassuntivi dei
modelli  1,  per  i  comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).
   A  seconda  che  il  saldo  finanziario medio di cassa, come sopra
determinato,  assuma  un  valore  positivo  o  negativo si adottano i
seguenti procedimenti per la determinazione dell'entita' del concorso
alla manovra.
    a) Procedura  per  gli  enti con saldo finanziario di cassa medio
positivo per il triennio 2003-2005.
   E'  utile premettere che per tali enti il concorso alla manovra e'
determinato  applicando  solo  i  coefficienti stabiliti per la spesa
(comma  678,  lett. b). In particolare, per determinare l'entita' del
concorso  alla  manovra,  occorre  preventivamente ricavare il valore
medio  della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto
residui  del  titolo  I  della  spesa senza alcuna esclusione) per il
triennio  2003-2005.  Il  suddetto  valore medio deve essere, quindi,
moltiplicato  per  un  coefficiente  di  diversa  entita'  secondo il
comparto:
    - per  le province, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009
sono, rispettivamente, pari a 0,041, 0,022 e 0,012;
    - per  i  comuni,  i  coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009
sono, rispettivamente, pari a 0,029, 0,017 e 0,013.
   Applicando i predetti coefficienti al valore medio della spesa del
triennio  2003-2005 si ricava l'entita' del concorso alla manovra per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
    b) Procedura  per  gli  enti con saldo finanziario di cassa medio
negativo per il triennio 2003-2005.
   In  caso  di  saldo  finanziario medio negativo, la determinazione
dell'entita'  del concorso alla manovra e' effettuata con riferimento
alle due seguenti componenti:
    b.1) componente  saldo finanziario: e' necessario moltiplicare il
valore   medio  dei  saldi  2003-2005,  calcolato  con  le  modalita'
precedentemente  illustrate,  per  un coefficiente di diversa entita'
secondo il comparto:
    - per le province, i coefficienti in questione per gli anni 2007,
2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,400, 0,210 e 0,117;
    - per  i comuni, i coefficienti di riferimento per gli anni 2007,
2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,330, 0,205 e 0,155.
   Il  risultato  della  suddetta moltiplicazione, considerato con il
segno  positivo,  costituisce il primo dei due importi che, sommato a
quello risultante dall'operazione descritta al successivo punto b.2),
determina il concorso complessivo alla manovra.
    b.2) componente spesa: occorre preventivamente ricavare il valore
medio  della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto
residui  del  titolo  I  della  spesa senza alcuna esclusione) per il
triennio  2003-2005.  Il  suddetto  valore medio deve essere, quindi,
moltiplicato  per  un  coefficiente  di  diversa  entita'  secondo il
comparto:
    - per  le province, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009
sono, rispettivamente, pari a 0,041, 0,022 e 0.012;
    - per  i  comuni,  i  coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009
sono, rispettivamente, pari a 0,029, 0,017 e 0,013.
   La somma dei due importi ottenuti dalle operazioni di cui ai punti
b.1)  e  b.2)  costituisce l'ammontare totale annuo del concorso alla
manovra per ciascun ente locale con saldo finanziario negativo medio.
    c) Individuazione,  per i comuni, del limite massimo del concorso
alla manovra
   Per i soli comuni occorre, inoltre, confrontare l'importo ottenuto
seguendo  quanto  precedentemente descritto con quello corrispondente
all'8%  del  valore  medio  delle  spese  finali  (pagamenti in conto
competenza  e  in  conto  residui  relativi  ai  primi due titoli del
bilancio),  al  netto  delle  concessioni  di crediti, registrate nel
triennio   2003-2005.  Il  confronto  e'  finalizzato  a  determinare
l'entita' del concorso alla manovra (comma 679).
   In  particolare,  i  comuni  dovranno  considerare  ai  fini della
determinazione  dell'obiettivo  del patto il minore fra i due importi
risultanti  il primo importo, dal calcolo di cui alle lettere a) o b)
-  a  seconda  che  si  tratti,  rispettivamente  di comune con saldo
finanziario  medio  positivo  o negativo - e, il secondo, dal calcolo
del  predetto  8%  della media triennale 2003-2005 delle spese finali
(correnti e in conto capitale) al netto delle concessioni di crediti.

   A.3.  Determinazione  degli  obiettivi  programmatici per gli anni
2007, 2008 e 2009.
   Una  volta  determinata,  secondo  quanto indicato nel punto A.2.,
l'entita'  del  concorso alla manovra in termini di miglioramento del
saldo  finanziario, gli obiettivi del patto di stabilita' interno per
ciascuno  degli  anni 2007, 2008 e 2009 vengono calcolati migliorando
della   suddetta   entita'  i  saldi  finanziari  medi  del  triennio
2003-2005, sia in termini di cassa che di competenza, preventivamente
ricalcolati secondo il procedimento appresso indicato:
    a) GESTIONE DI CASSA - E' necessario ricalcolare il proprio saldo
finanziario  medio  del triennio 2003-2005 (determinato con i criteri
di  cui  al  precedente punto A.2. escludendo dagli incassi finali le
riscossioni  in  conto  capitale  registrate  nel  triennio 2003-2005
derivanti  dalla  dismissione  del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate,   nel  medesimo  triennio,  all'estinzione  anticipata  di
prestiti  (secondo  periodo  del  comma  683). Piu' specificamente le
poste  da  escludere  sono  le  riscossioni  imputate  nei consuntivi
2003-2005  al  titolo  4°  (entrate per alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione di crediti), categoria 1^ (alienazione di beni
patrimoniali),  voci economiche 61 (alienazione di beni immobili), 62
(alienazione  di  beni  mobili)  e 63 (alienazione di titoli) purche'
espressamente   destinate,   nello  stesso  triennio,  all'estinzione
anticipata  di  prestiti.  II saldo cosi' rideterminato dovra' essere
migliorato  dell'importo  annuo  del concorso alla manovra risultante
dall'applicazione   della  procedura  precedentemente  illustrata  al
richiamato punto A.2. L'importo che ne deriva costituisce l'obiettivo
da  conseguire  in termini di saldo finanziario di cassa per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
    b) GESTIONE  DI  COMPETENZA  - E' necessario calcolare il proprio
saldo  finanziario  medio del triennio 2003-2005 quale differenza tra
la  media  triennale  degli  accertamenti  per  entrate finali (primi
quattro  titoli  del bilancio) - al netto delle riscossioni crediti e
degli  accertamenti in conto capitale derivanti dalla dismissione del
patrimonio  immobiliare e mobiliare destinati, nel medesimo triennio,
all'estinzione  anticipata  di  prestiti - e la media triennale degli
impegni  per  spese  finali  (primi due titoli di bilancio), al netto
delle concessioni di crediti
   Posto  che,  ai  sensi  del  comma 683, e' necessario calcolare il
proprio  saldo  finanziario  medio  di  cassa  del triennio 2003-2005
escludendo  le  riscossioni  relative  alle  suddette dismissioni del
patrimonio immobiliare e mobiliare, si precisa che, nel calcolo dello
stesso  saldo  in  termini  di  competenza,  devono  essere esclusi i
corrispondenti accertamenti in conto capitale registrati nel triennio
2003-2005.   Tale  impostazione  deriva  dalla  esigenza  di  evitare
commistioni tra gestione di cassa e gestione di competenza.
   Il  saldo  cosi'  ottenuto  dovra'  essere migliorato dell'importo
annuo  del  concorso  alla manovra risultante dall'applicazione della
procedura  precedentemente  illustrata al punto A.2. L'importo che ne
deriva  costituisce  l'obiettivo  da  conseguire  in termini di saldo
finanziario di competenza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

   A.4. L'esclusione delle spese di giustizia per i comuni.
   Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il saldo
finanziario utile ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
programmatici   differisce,   rispetto   alla  definizione  di  saldo
finanziario  utilizzata  per  la  determinazione  del  concorso  alla
manovra,  per  l'esclusione,  prevista  al  comma  683,  delle  spese
relative all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.
   Per  quanto attiene all'esclusione dal saldo delle suddette spese,
sia  di  parte  corrente  che  in  conto capitale, ivi incluse quelle
relative  al  trasloco, si precisa che tale esclusione opera solo con
riferimento  al  triennio 2007-2009 - e non anche sul saldo medio del
triennio  2003/2005  -  e  riguarda sia la gestione di competenza che
quella di cassa.
   Appare,  utile  precisare  che  il  comma 683 ha inteso introdurre
un'agevolazione  per  i  Comuni  e  che,  conseguentemente,  e' stata
esclusa   l'interpretazione   (penalizzante)   secondo  la  quale  le
esclusioni  in  parola  debbano  essere operate anche sul triennio di
riferimento   2003/2005.   Peraltro,   mentre   per   le  dismissioni
patrimoniali  previste  dallo stesso comma (secondo periodo) sussiste
un  esplicito  riferimento al triennio 2003/2005 non vi e' un analogo
riferimento per le spese di giustizia.
   Inoltre,  nel  caso  in  cui  le  spese per l'attivazione di nuovi
uffici  giudiziari,  ivi  incluse  quelle relative al trasloco, siano
finanziate  da  trasferimenti  correnti ed in conto capitale da parte
del   Ministero   della   Giustizia,   si   ritiene  che  anche  tali
trasferimenti  statali  debbano  essere  portati  in detrazione dalle
entrate  e,  quindi,  dal saldo finanziario. Tale impostazione deriva
dal  fatto  che  appare  corretto che somme a destinazione vincolata,
quali  le  entrate  che  finanziano  le  spese  in riferimento, siano
utilizzate  per  coprire  dette  spese, senza che sia possibile alcun
diverso utilizzo.
   Per  corrispondere  ai numerosi quesiti gia' pervenuti, si ritiene
necessario  evidenziare  che  la  norma fa esclusivo riferimento alle
spese  (correnti e in conto capitale) necessarie per l'attivazione di
nuove  sedi  e  non  anche  alle  analoghe  spese  riferite ad Uffici
Giudiziari gia' esistenti.
   Per  poter  usufruire  di  tale esclusione e' necessario che dette
spese   siano   state  autorizzate  dal  competente  Ministero  della
Giustizia.
   Si  rappresenta, infine, che eventuali richieste di chiarimenti in
merito   dovranno   essere  rivolte  al  competente  Ministero  della
Giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione  Giudiziaria,  del
Personale e dei Servizi - e, per conoscenza, allo scrivente.


   B. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

   Le  caratteristiche  del processo di monitoraggio del patto (comma
685)  subiscono  per  il 2007 profonde modifiche rispetto al passato.
Infatti,  vengono per la prima volta sottoposti al monitoraggio delle
risultanze del patto tutti gli enti locali soggetti a tali regole. Si
passa,  quindi, ad una rilevazione universale, sulla base della quale
tutte  le province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti   dovranno   inviare  trimestralmente  a  questa  Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di
riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.
   Le   modalita'   di   trasmissione  dei  prospetti  contenenti  le
informazioni  di  cui  sopra  saranno  definite,  come  previsto  dal
richiamato comma 685, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
   CONTROLLARE
   competenza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
   Le  informazioni  2007  non dovranno essere trasmesse (via e-mail,
via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.
   La  trasmissione  delle  informazioni  trimestrali dovra' avvenire
utilizzando  esclusivamente il sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilita' interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).
   I comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti che,
a  partire dal 2007, sono soggetti per la prima volta al monitoraggio
trimestrale  dovranno  accreditarsi  al predetto sistema, richiedendo
una  utenza  entro  il  12 marzo 2007. Per gli altri enti locali, che
erano gia' soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema
web  (province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti),
non  sono  previsti  nuovi  adempimenti (per ulteriori dettagli sulle
modalita'  di  accreditamento  si  veda l'allegato B/07 alla presente
circolare).
   Sulla  base  di  quanto  sopra  indicato, i comuni con popolazione
compresa  tra  5.000 e 20.000 abitanti non sono piu' tenuti all'invio
di  alcuna  comunicazione  alle  Ragionerie  Provinciali  dello Stato
competenti  per  territorio  con  riferimento  al patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2007 e successivi.
   Si  soggiunge  che  le  informazioni  di  cui  ai  commi 685 e 686
verranno  messe  a  disposizione dell'UPI e dell'ANCI direttamente da
questa Ragioneria Generale ai sensi del comma 690.


   C. ULTERIORI QUESTIONI

   C.1.  I  riflessi  delle  regole  del  "patto" sulle previsioni di
bilancio.
   Al   fine   di   una   puntuale  pianificazione  delle  misure  di
contenimento  da  attuare,  il  comma  684 prevede che il bilancio di
previsione  degli  enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con
l'obiettivo  da  raggiungere, soprattutto in considerazione del fatto
che  le regole dell'attuale patto interessano l'intero bilancio e non
piu', come in passato, solo alcuni aggregati di spesa.
   Pertanto,  il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato,  a  decorrere  dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di
entrata  e  di  uscita  in  termini  di  competenza in misura tale da
consentire  il  raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto
di  stabilita'  interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali
che  hanno  approvato  il  bilancio di previsione in data anteriore a
quella  dell'entrata  in  vigore  della  legge  finanziaria  dovranno
provvedere   ad  apportare  le  necessarie  variazioni  di  bilancio.
Ovviamente,  l'obbligo  del rispetto dell'obiettivo di competenza del
patto  si  deve  intendere esteso anche alle successive variazioni di
bilancio nel corso dell'esercizio.
   Si  ritiene  opportuno  precisare  che  in alcuni enti l'azione di
miglioramento  del  bilancio  puo'  determinare un eccesso di entrate
finali  rispetto alle spese finali che non coincide con la differenza
tra  uscite  per  rimborso  di  prestiti  (titolo  3° della spesa) ed
entrate derivanti da accensione di prestiti (titolo 5° dell'entrata).
   In  tal  caso  si  ritiene che, qualora nella propria autonomia di
bilancio l'ente non ritenga di impiegare tale eccedenza per ulteriori
rimborsi  di  mutui  e  prestiti (titolo 3° della spesa), l'eccedenza
stessa  possa  essere  accantonata,  iscrivendola  in un "fondo patto
stabilita'  interno" ai fini del pareggio di bilancio di cui all'art.
162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   Siffatta iscrizione appare legittima in quanto conseguenza diretta
dell'applicazione  delle  norme  del patto di stabilita' interno che,
come sottolineato nel comma 676, costituiscono "principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione". Appare
altresi'  conforme  ai  principi  di trasparenza e di veridicita' del
bilancio.
   In  ultima  analisi, perche' sia rispettata la condizione prevista
dal  comma 684, e' necessario che le previsioni di entrata e di spesa
del   bilancio   preventivo  rispecchino  l'obiettivo  del  patto  di
stabilita'  interno.  Non  vanno  pero' considerate le previsioni che
sono  escluse  dall'obiettivo  predeterminato  del  patto  o che sono
destinate  a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto
e,  cioe', in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti; ci
si riferisce, in particolare, alle previsioni relative a:
    - riscossioni e concessioni di crediti;
    - accensione e rimborso di mutui e prestiti;
    - entrate  e  spese  per  l'attivazione  di  nuove sedi di uffici
giudiziari;
    - partite di giro;
    - fondo  ammortamento,  fondo svalutazione crediti e "fondo patto
stabilita' interno", di cui al presente punto C.1.
   Si  rammenta  che il termine del bilancio di previsione per l'anno
2007  e'  stato  differito  al  31 marzo 2007 dal D.M./Interno del 30
novembre 2006 (pubblicato in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2006).

   C.2. Trasferimenti dallo Stato
   Il  comma  682 prevede che i trasferimenti dallo Stato (codificati
nel bilancio dell'ente con i codici economici 2.01. e 4.02.), sia per
quanto  riguarda  la  gestione  di  competenza  (accertamenti) che la
gestione  di  cassa (riscossioni in conto competenza e residui), sono
convenzionalmente  considerati,  ai  fini della verifica del rispetto
del  patto  di  stabilita'  interno,  in  misura  pari  agli  importi
annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate.
   La  norma  costituisce  un  elemento di certezza e di garanzia per
l'ente locale che puo' conteggiare, ai fini della verifica del patto,
gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all'ente
dalle  Amministrazioni  statali senza che eventuali riduzioni di tali
spettanze  in  corso  di esercizio possano incidere negativamente nel
raggiungimento  degli obiettivi programmatici del patto. Pertanto, la
norma  introduce  una  tutela  per  l'ente  locale  nei  casi  in cui
un'Amministrazione   statale   attribuisca  trasferimenti  in  misura
diversa da quelli comunicati.
   In  particolare,  l'ente  locale  deve  far  riferimento a tutti i
trasferimenti comunicati e provenienti dallo Stato (non solo a quelli
provenienti  dal Ministero dell'interno) sia di parte corrente che in
conto capitale per gli anni 2007, 2008 e 2009.
   I  trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece,
essere  quelli  risultanti  dai  conti  consuntivi  dell'ente, sia in
termini  di  accertamenti  che  di  riscossioni,  come  espressamente
stabilito dai commi 678 e 680.
   Nel  caso  in  cui  anche le Regioni ritenessero, con proprio atto
formale,  di prevedere che i trasferimenti regionali agli enti locali
validi  ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno  debbano essere
conteggiati  in  analogia  a quanto stabilito dalla normativa statale
(iscrizione  dei  trasferimenti, in termini di competenza e di cassa,
nella  misura  a  tale  titolo comunicata dalla Regione), si rendera'
necessario  che l'ente locale, in sede di comunicazione del risultato
conseguito (comma 686), indichi l'atto formale adottato dalla Regione
di appartenenza.

   C.3. Enti di nuova istituzione
   Il  comma  687 prevede che agli enti locali istituiti in uno degli
anni  compresi  tra  il  2003 ed il 2005, si applichino le regole del
patto  con  decorrenza dall'anno 2007 adottando, come riferimento per
la  costruzione  del  saldo  finanziario  medio,  i dati rilevati dai
bilanci  consuntivi disponibili e, cioe', quelli del 2005 o il valore
medio dei dati del 2004 e 2005.
   Se   l'ente   e'   stato  istituito  nel  corso  del  2006,  sara'
assoggettato  alle  regole del patto a decorrere dal 2009, applicando
al  saldo  finanziario  2007,  preso  come  base  di  riferimento, il
miglioramento   ottenuto   dal  calcolo  del  concorso  alla  manovra
illustrato al punto A.2. della presente circolare.

   C.4. Enti commissariati
   Il  comma  688  riguarda  quegli  enti  che, a decorrere dal 2007,
saranno  commissariati  a  seguito  di fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento  di  tipo mafioso (art. 143 del T.U. dell'ordinamento
degli  enti  locali):  detti enti sono soggetti alle regole del patto
dall'anno   successivo   a   quello  della  rielezione  degli  Organi
istituzionali.
   Si   ritiene   opportuno   precisare   che  tale  disposizione  si
differenzia   da  quella  contenuta  nel  comma  689  (illustrata  al
successivo punto 2.1.a.) per la diversa tipologia di enti considerati
e per il riferimento temporale.
   Infatti,  mentre  al  comma  688  il  riferimento  e' ai soli enti
commissariati  per  mafia  dal 2007, al comma 689 si fa riferimento a
tutti gli enti commissariati negli anni 2004 e 2005 per mafia e non.

   C.5.   Riepilogo  dei  principali  adempimenti  e  delle  relative
scadenze
   Si riepilogano, per gli enti locali, le principali scadenze legate
agli adempimenti inerenti il patto di stabilita' interno per gli anni
2007/2009:
    - entro   il   12  marzo  2007:  accreditamento  al  sistema  web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";
    - a partire dal 12 marzo e nei termini che verranno stabiliti dal
richiamato   Decreto   ministeriale,  gia'  inviato  alla  Conferenza
Stato-citta'  ed autonomie locali: invio, tramite il sistema web, del
modello  di  calcolo  del  concorso  alla  manovra  e degli obiettivi
programmatici;
    - entro  il  mese successivo allo scadere di ciascun trimestre di
riferimento:   invio,   tramite  il  sistema  web,  del  modello  del
monitoraggio trimestrale (compatibilmente con i tempi di approvazione
del Decreto contenente i suddetti modelli);
    - entro  il  mese di marzo di ciascun anno successivo a quello di
riferimento   del  triennio  2007/2009:  invio  della  certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita'.


   D.  IL  PATTO  DI  STABILITA'  INTERNO  PER  GLI ENTI LOCALI DELLE
REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

   Il  comma  660 prevede una specifica normativa per gli enti locali
delle  Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  a  seconda che dette autonomie speciali provvedano o
meno  a  disciplinare  il  patto di stabilita' interno con specifiche
disposizioni.

   D.1. Raggiungimento dell'accordo.
   Qualora  entro  il 31 marzo 2007 sia stato raggiunto l'accordo sul
patto  di  stabilita'  interno  2007  tra il Ministro dell'economia e
delle  finanze e la Regione o la Provincia autonoma, l'Ente regionale
provvedera'  a  definire le regole del "patto" a cui devono attenersi
gli enti locali del rispettivo territorio.
   In questo caso, per non vanificare l'attivita' di monitoraggio del
patto  di  stabilita'  interno,  si  ritiene necessario che - ai fini
conoscitivi  e  di  valutazione degli andamenti di finanza pubblica -
questa  Ragioneria  Generale venga a conoscenza, per il tramite della
Regione  o  Provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali
(soluzione  da  definire  in sede di accordo previsto dal comma 660),
degli andamenti trimestrali del "patto".

   D.2. Mancato raggiungimento dell'accordo.
   Qualora  le  Regioni  a Statuto speciale e le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  non  raggiungano  l'accordo  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  entro  il  31 marzo 2007, agli enti
locali  dei rispettivi territori si applicheranno le regole sul patto
2007  (oggetto  della  presente  circolare) valide per gli altri enti
locali  del territorio nazionale. Naturalmente, si applicheranno agli
enti  locali  le  regole  dettate  dalla  legislazione  statale anche
laddove  le  autonomie speciali non abbiano provveduto a disciplinare
le regole del "patto di stabilita' interno".
   In  questo  caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita'
interno,  i  predetti  enti  locali  saranno soggetti alle regole del
monitoraggio applicabili agli enti del restante territorio nazionale,
secondo quanto previsto dalla presente circolare.


   E.  MODALITA'  DI  RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI

   In  caso  di  mancato  rispetto  del patto, l'ente, su diffida del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  adotta  i  provvedimenti
necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello
di  riferimento.  Dopo  tale  data,  se  l'ente non ha assunto alcuna
iniziativa,  il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualita'
di commissari ad acta, devono procedere entro il successivo 30 giugno
all'adozione  dei  provvedimenti  (comma  691).  Se anche entro il 30
giugno  non  e'  stato  adottato  alcun  provvedimento,  scattano  le
procedure  automatiche  di  rientro  che prevedono, per i comuni, una
maggiorazione   dello  0,3%  dell'aliquota  vigente  dell'addizionale
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e, per le
province,   un   aumento   del  5%  della  tariffa  vigente  relativa
all'imposta provinciale di trascrizione (comma 692).
   E'  utile  evidenziare, per superare alcuni dubbi che in proposito
sono  stati sollevati, che le procedure di rientro, se definite entro
il 30 giugno, potranno essere commisurate all'effettiva entita' dello
scostamento dall'obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia decorso
inutilmente tale termine il rientro e' attuato con criteri automatici
uguali per tutti.
   Considerato  che  la  normativa  sulle  sanzioni  fiscali trovera'
applicazione  a  partire  dall'anno  2008 in caso di mancato rispetto
degli  obiettivi  del  patto  2007,  per l'applicazione e i contenuti
esplicativi   delle   disposizioni,   si   fa   rinvio  a  successivi
provvedimenti  che  saranno concordati con il competente Dipartimento
per le Politiche fiscali.


   F. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2007/2009

   Per  maggiore  chiarezza,  sono  riportati,  quali  allegati  alla
presente circolare, i seguenti schemi semplificativi:
    - Allegato   A/07   -   in   cui   e'  rappresentato  uno  schema
esemplificativo che evidenzia, con riferimento alla classificazione e
alla codificazione previste dal D.P.R. 194 del 1996, le componenti di
entrata e di spesa che sono richiamate ai fini del patto 2007/2009;
    - Allegato   B/07   -   dove   sono   indicate  le  modalita'  di
accreditamento  al sistema web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" per
gli enti che non sono ancora accreditati e, in particolar modo, per i
comuni  con  popolazione  tra  5.000 e 20.000 abitanti. Nell'allegato
sono fornite informazioni di dettaglio per la richiesta dell'utenza e
l'utilizzo  del  modello  di  calcolo  automatico  del  concorso alla
manovra e degli obiettivi programmatici 2007/2009;
    - Allegato  C/07 - contenente una rappresentazione del modello di
calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per
le  province, disponibile sul web. La trasmissione via web (possibile
a  partire  dal 12 marzo prossimo) ed i termini della stessa verranno
illustrati  nel  richiamato  Decreto  ministeriale, gia' inviato alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
    - Allegato  D/07 - contenente una rappresentazione del modello di
calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per
i  comuni,  disponibile sul web. La trasmissione via web (possibile a
partire  dal  12  marzo  prossimo) ed i termini della stessa verranno
illustrati  nel  richiamato  Decreto  ministeriale, gia' inviato alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.


   2.  EFFETTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 SULLE REGOLE DEL PATTO DI
STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2006

   2.1.  Modifiche  delle  regole del patto di stabilita' interno per
l'anno 2006
   La  legge finanziaria per l'anno 2007 ha apportato modifiche anche
alle  regole  del  patto  di  stabilita' interno per l'anno 2006, che
possono essere cosi' riassunte:

    a) Enti commissariati nel 2004 e 2005 - Con il comma 689 e' stata
data  una  interpretazione  puntuale  sull'assoggettamento degli enti
commissariati  nell'armo  2004 alle regole del patto per l'anno 2006,
per  renderla in linea con la risoluzione parlamentare n. 7-00741 del
18  gennaio  2006  della  V  Commissione  Bilancio  della  Camera dei
Deputati.  Tale impostazione era stata recepita dalla circolare dello
scrivente n. 8 del 17 febbraio 2006.
   In  sede  di  approvazione parlamentare, oltre al riferimento agli
enti commissariati nell'anno 2004 e alla loro esenzione dal patto per
il  2006,  e'  stato  aggiunto il riferimento agli enti commissariati
nell'anno 2005 e alla loro esenzione dal patto per il 2007.
   In  particolare,  se  un  ente,  ai  sensi dei commi 141 e 143 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e' stato commissariato:
    - nel 2004 (o frazione di anno) e' esente dal patto di stabilita'
interno per l'anno 2006;
    - nel 2005 (o frazione di anno) e' esente dal patto di stabilita'
interno per l'anno 2007;
    - nel 2004 e nel 2005 (o frazione di anni) e' esente dal patto di
stabilita' interno per gli anni 2006 e 2007.
   Tale    impostazione   trae   origine   dalla   circostanza   che,
verosimilmente,   il   Parlamento,   nel   prevedere  una  estensione
dell'agevolazione   agli  enti  commissariati  nel  2005,  ha  voluto
ribadire la correlazione in base alla quale l'esclusione dalle regole
del  patto  (ad esempio dal patto 2006) vale in quanto non si dispone
dell'ordinaria  base  di  calcolo  parametrata al penultimo esercizio
precedente quello di riferimento (2004).
   In  ogni  caso,  per  gli enti commissariati nel 2005 l'esclusione
dalle  regole  del patto per l'anno 2007, prevista dal predetto comma
689, non fa venir meno la necessita' che questo. Dipartimento venga a
conoscenza  di  quali  siano gli enti che usufruiranno della predetta
esenzione  e,  pertanto,  e' necessario che - come avvenuto nel corso
del  2006  -  ogni  ente  commissariato comunichi allo scrivente tale
situazione.  Per dette modalita' di comunicazione, si rinvia a quanto
in  proposito  verra'  indicato  nel  Decreto per il monitoraggio del
patto  di  stabilita'  interno  di cui al comma 685 (si veda anche il
punto B della presente circolare).

    b) Modifica  delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' interno 2006. Il comma 701, nel modificare parzialmente
il  comma  150  della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il
2006),  ha  di  fatto  apportato modifiche alle limitazioni che erano
previste  gia' dalla legge finanziaria per l'anno 2005 (art. 1, comma
33,  della  legge  n.  311  del 2004) in caso di mancato rispetto del
patto  di  stabilita' interno: la limitazione alla spesa per acquisto
di  beni  e  servizi  e  il  divieto  di assunzione di personale e di
ricorso all'indebitamento per investimenti.
   Tuttavia,  e'  necessario  sottolineare  che  -  pur essendo stato
soppresso  il  comma  33 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004 -
rimane  tuttora  vigente,  per  gli  enti che non hanno rispettato il
patto  di stabilita' interno per l'anno 2006, il divieto di procedere
all'assunzione  di  personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo
di  contratto in virtu' di quanto stabilito dal comma 561 della legge
finanziaria  per  l'anno  2007  (salvo,  naturalmente,  le  eventuali
modifiche legislative che dovessero intervenire in proposito).
   Si   soggiunge,   altresi',   che  rimangono  tuttora  vigenti  le
disposizioni  relative all'art. 1, comma 30 (monitoraggio trimestrale
del patto per il 2006) della legge n. 311/2004, mentre si ritiene che
il comma 37 possa considerarsi tacitamente abrogato dal comma 690 (si
veda  l'ultimo  periodo  del  precedente  punto B) nella parte in cui
disciplina   la   trasmissione  delle  informazioni  sul  patto  alle
Associazioni degli enti locali.
   Per  quanto  riguarda  le  disposizioni del comma 32, si rinvia al
successivo punto 2.2, lettera b).

   2.2. Adempimenti e facolta' che decadono con il nuovo patto
   Alle  norme  modificatrici  delle  regole  del  patto per il 2006,
indicate  al  punto  2.1., occorre aggiungere l'indicazione di quegli
adempimenti  o  di quelle facolta' che, con il nuovo patto, vengono a
decadere, in particolare:

    a) Programmazione  trimestrale  dei  flussi finanziari - Il nuovo
patto  per  l'anno  2007  e per gli armi successivi, non facendo piu'
riferimento  agli  obiettivi  infrannuali  (trimestrali) di cassa, fa
venir meno alcuni adempimenti, previsti in passato, relativi sia alla
predisposizione  di  detti  obiettivi  e sia agli obblighi della loro
trasmissione  alla  Ragioneria generale dello Stato (via web, per gli
enti  di  maggiore  dimensione)  e  alle Ragionerie Provinciali dello
Stato (via cartacea, per gli altri enti).

    b) Comunicazione   del   mancato  rispetto  del  patto  da  parte
dell'Organo  di  revisione.  Il  comma 701 - nel modificare l'art. 1,
comma  150,  della  legge n. 266 del 2005 - ha previsto, tra l'altro,
che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma
32,  della  legge  n.  311  del  2004.  In  particolare,  tale ultima
disposizione   prevede,   tra  l'altro,  che  l'Organo  di  revisione
economico-finanziaria  comunica  al Ministero dell'interno il mancato
rispetto del patto di stabilita' interno.
   Tale  adempimento  di  comunicazione  dell'Organo  di revisione si
intende  ancora  valido con riferimento al mancato rispetto del patto
di  stabilita'  interno  per  l'anno 2006, mentre non si ritiene piu'
applicabile  in  caso  di  mancato  rispetto  del patto di stabilita'
2007/2009  in  quanto  il  comma  686 della legge finanziaria 2007 ha
profondamente  innovato  il sistema di comunicazione introducendo una
certificazione,   sottoscritta   dal   rappresentante  legale  e  dal
responsabile  del  servizio  finanziario, sulla verifica del rispetto
degli  obiettivi del patto. Il comma 686 ha cioe', di fatto, abrogato
la  precedente  disposizione,  Resta pero' tuttora valida la verifica
prevista in capo all'Organo di revisione del rispetto degli obiettivi
annuali del patto.

    c) Spese  sostenute  da  Enti  locali  "capofila"  -  La  diversa
struttura  del patto di stabilita' interno per l'anno 2007 - riferita
al  saldo  finanziario  (che  comprende  le entrate finali e le spese
finali con alcune eccezioni) e non piu' alla spesa - fa venir meno la
possibilita'  di  ripartire  le spese sostenute dagli enti cosiddetti
"capofila" tra tutti gli enti che beneficiano dei servizi.
   Pertanto,  tale  facolta' rimane in vigore solo con riferimento al
patto  di  stabilita'  interno 2006, secondo la procedura indicata al
punto  G.3.  della  circolare n. 8 del 2006 e che, ad ogni buon fine,
viene di seguito riportata:
    "Se  tale  procedura  viene  attuata, l'Ente capofila trasmette a
questa  Ragioneria Generale dello Stato -I.GE.P.A. - Via XX Settembre
97  -  00187  Roma - entro il mese di febbraio 2007, una attestazione
sottoscritta  dal  Responsabile del Servizio finanziario in cui siano
evidenziati:
    - la  disposizione  legislativa  o  amministrativa (provvedimento
regionale  oppure  intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di
ente  "capofila"  per la gestione di funzioni per conto di altri enti
locali;
    - il  riparto  tra  l'ente  capofila  e  gli  enti, singolarmente
individuati, che usufruiscono dei servizi;
    - le spese (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i
servizi,  con  indicazione di quelle che si riflettono effettivamente
sul  proprio patto di stabilita' interno e di quelle che si Pertanto,
tale  facolta'  rimane  in  vigore  solo  con riferimento al patto di
stabilita' interno.
   Entro  lo  stesso  mese  di  febbraio  2007,  gli enti diversi dal
capofila presentano sempre a questa Ragioneria Generale dello Stato -
I.GE.P.A.  -  Via  XX  Settembre  97 - 00187 Roma - una attestazione,
sottoscritta  dal  Responsabile del Servizio finanziario, in cui sono
evidenziate le quote di spese (impegni e pagamenti) convenzionalmente
poste a carico del proprio patto di stabilita' interno."

   2.3. Premio per i comuni adempienti al patto 2006.
   Il  comma  702  prevede  che,  nel  2008, l'importo corrispondente
all'incremento   del   gettito   della   compartecipazione   comunale
all'Irpef, derivante dalla dinamica dell'imposta verra' attribuito ai
comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno
2006,  in  ragione  del  contributo  apportato  da  ciascun comune al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel 2006.
   Per  l'applicazione  del citato comma si rinvia ai chiarimenti che
verranno successivamente forniti.


   3.  RIFERIMENTI  PER  EVENTUALI  CHIARIMENTI  SUI  CONTENUTI DELLA
PRESENTE CIRCOLARE.

   Le  innovazioni  introdotte  dalla  normativa  inerente  il  nuovo
"patto"  potrebbero  generare da parte degli enti locali una serie di
richieste  di  chiarimenti  che,  per  esigenze  organizzative  e  di
razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano:
    a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita'
interno,       esclusivamente      via      e-mail      all'indirizzo
pattostab@atesoro.it;
    b) per  i  quesiti  di  natura  tecnica  ed informatica correlati
all'autenticazione  dei  nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il
web  (si  veda in proposito l'allegato B/07 alla presente circolare),
esclusivamente via e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;
    c) per  gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata
alla  normativa  del  patto di stabilita' interno, esclusivamente via
mail all'indirizzo drgs.igop.ufficioXIV@tesoro.it

Annotazioni finali
Si segnala, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in
applicazione   delle   precedenti  normative  relative  al  patto  di
stabilita'    interno,    sono   consultabili   sul   sito   Internet
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S
/index.asp.

                                   Il Ragioniere Generale dello Stato
Canzio