IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista   l'istanza   della   sig.ra  Zournatzi  Christina,  nata  il
1° settembre  1971  ad  Atene  (Grecia),  cittadina greca, diretta ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992,
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di avvocato conseguito in
Grecia   ai   fini   dell'iscrizione   all'albo   degli   avvocati  e
dell'esercizio della omonima professione;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «dottore  in  giurisprudenza»  presso  l'Universita'  «Alma Mater
Studiorum»  di  Bologna in data 25 ottobre 2000 e che detto titolo e'
stato  altresi'  riconosciuto come equipollente alla laurea conferita
dal  Dipartimento  della  facolta'  di  giurisprudenza degli Istituti
greci di istruzione universitaria con provvedimento emesso dal Centro
interuniversitario   per  il  riconoscimento  dei  titoli  di  studio
stranieri datata 10 marzo 2005;
  Considerato  che  l'istante e' iscritta al «Collegio degli avvocati
di Atene» dal 26 aprile 2006;
  Preso  atto  che  la sig.ra Zournatzi ha prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Bologna  in  data  14 novembre  2002  nonche'  certificato rilasciato
dall'Universita'  «Alma  Mater  Studiorum»  di  Bologna attestante il
conseguimento del titolo accademico di dottore di ricerca in «Diritto
dei trasporti europeo» in data 10 giugno 2005;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 gennaio 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 25 gennaio 2007;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla sig.ra Zournatzi Christina, nata il 1° settembre 1971 ad Atene
(Grecia), cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di
avvocato  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.