IL DIRETTORE GENERALE
        per la navigazione e il trasporto marittimo e interno

  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio  dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra  il  7 luglio  1978  Standard  of  Training, Certification and
Watchkeeping  for  Seafarers  (STCW  78  nella versione aggiornata di
seguito  denominata  Convenzione  STCW),  nonche'  il  comunicato del
Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato
generale  dell'Organizzazione  Internazionale Marittima (IMO) in data
26 agosto   1987,   dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla
convenzione  suddetta,  entrata,  pertanto in vigore, per l'Italia il
26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con  la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la
certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione
aggiornata di seguito denominato Codice STCW);
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
citate   sono   entrati   in   vigore  il  1° febbraio  1997,  e  che
successivamente   sono   entrati   in  vigore  ulteriori  emendamenti
rispettivamente  in  data  20 maggio 1998, 1° gennaio 1999, 26 maggio
2000, 1° gennaio 2003;
  Viste  le  direttive  numeri 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre
1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, concernenti i requisiti minimi di
formazione  per  la gente di mare recepite con decreto del Presidente
della  Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 concernente il regolamento di
attuazione  delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 324/2001, modificato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 maggio  2006,  n.  246  relativo  al
regolamento   di  attuazione  delle  direttive  numeri 2003/103/CE  e
2005/23/CE  che  modificano  la direttiva n. 2001/25/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare);
  Vista  la  legge  5 ottobre  1991,  n. 318 recante disposizioni sui
titoli professionali marittimi;
  Visto   il   decreto  ministeriale  5 ottobre  2000  integrato  con
modifiche  del  decreto  Ministeriale  22 dicembre 2000 concernente i
requisiti,  limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di
mare;
  Visti   il   decreto   ministeriale   6 aprile  1987  e  successive
modificazioni  concernente l'istituzione del corso di sopravvivenza e
salvataggio;
  Visto   il   decreto   ministeriale   4 aprile  1987  e  successive
medicazioni  concernente  l'istituzione del corso antincendio di base
ed  avanzato,  il  decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive
modificazioni  concernente  l'istituzione del corso all'uso del radar
osservatore  normale,  il  decreto  ministeriale  16 febbraio  1995 e
successive  modificazioni concernente l'istituzione del corso all'uso
dei  sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., il
decreto   direttoriale   7 agosto   2001   istitutivo  del  corso  di
addestramento radar ARPA - Bridge Team Work - ricerca e salvataggio;
  Ritenuta la necessita' di disciplinare l'esame atto a dimostrare il
possesso  della  competenza  professionale  necessaria  ai  fini  del
rinnovo  dei  certificati,  a livello direttivo e operativo, relativi
alle  abilitazioni  di comandanti, direttori di macchina ed ufficiali
di coperta e di macchina ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 sopra citato;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1.  Il presente decreto disciplina il programma della prova pratica
di  aggiornamento  prevista  dal  comma 2, lettera c) dell'art. 6 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 324/2001 necessaria per
l'ottenimento del rinnovo dei certificati di abilitazione marittima a
livello  direttivo  ed  operativo  per  la  sezione  di  coperta e di
macchina.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano a tutti i
marittimi  che  abbiano effettuato almeno 6 mesi di navigazione negli
ultimi  cinque  anni  nelle  funzioni  corrispondenti  a  quelle  del
certificato da rinnovare, ovvero in funzioni equivalenti svolte nella
qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta.
  3.  La  prova  pratica di aggiornamento professionale e' effettuata
dai marittimi in possesso dei seguenti certificati IMO STCW:
  Livello direttivo (management level):
    1. Comandante di navi di stazza lorda oltre 3000 GT;
    2. Comandanti di navi di stazza lorda pari a 7000 GT;
    3. Comandanti di navi di stazza lorda pari a 5000 GT;
    4. Comandante di navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT;
    5. Comandante di navi di stazza lorda inferiore a 500 GT;
    6. Comandante  di  navi  di  stazza  lorda inferiore a 500 GT che
effettuano navigazione costiera;
    7. 1° ufficiale di coperta di navi di stazza lorda oltre 3000 GT;
    8. 1° ufficiale di coperta di navi di stazza lorda tra 500 e 3000
GT;
    9. Direttore  di  macchina su navi con apparato motore di potenza
superiore a 3000 Kw;
    10. Direttore  di macchina su navi con apparato motore di potenza
tra 750 e 3000 Kw;
    11. 1°  ufficiale  di  macchina  su  navi  con apparato motore di
potenza superiore a 3000 Kw;
    12. 1°  ufficiale  di  macchina  su  navi  con apparato motore di
potenza tra 750 e 3000 Kw;
  Livello operativo (operational level):
    1.  Ufficiale  di  coperta  di  grado  inferiore al 1° su navi di
stazza lorda pari o superiori a 500 GT;
    2. Ufficiale  di  coperta  di  grado  inferiore  al 1° su navi di
stazza lorda inferiori a 500 GT non in navigazione costiera;
    3. Ufficiale  di  coperta  di  grado  inferiore  al 1° su navi di
stazza lorda pari o inferiori a 500 GT in navigazione costiera;
    4. Ufficiale  di macchina di grado inferiore al 1° su navi aventi
apparato motore con potenza di propulsione pari o superiori a 750 Kw.